10.1006 · Interrogazione · 2010-03-10
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Negli ultimi tempi il Consiglio federale ha istituito commissioni d'etica destinate a fornirgli consulenza in determinati settori, ad esempio la Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana (CNE) e la Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano (CENU).
Orbene, l'etica non è assoluta; essa dipende in ampia misura dalla nostra personale visione del mondo. La composizione di queste commissioni influenza pertanto i pareri che esse esprimono, il che è tanto più vero quanto più la tematica in discussione è controversa a causa delle diverse visioni del mondo che vi si rispecchiano.
In uno Stato laico questa situazione costituisce un pericolo soprattutto se i membri di siffatte commissioni si servono del loro statuto per far passare le idee fondate sul loro orientamento religioso, senza che esse siano segnalate in quanto tali, e per influenzare in maniera ingiustificata la vita pubblica. Questo è contrario al principio di trasparenza, in particolare all'articolo 180 capoverso 2 della Costituzione federale.
1. Perché le pubblicazioni sui rapporti d'interesse dei membri delle commissioni d'etica istituite dal Consiglio federale non indicano gli orientamenti politici e religiosi dei loro membri?
2. A quali confessioni religiose (inclusi gli eventuali sottogruppi) appartengono i membri delle commissioni d'etica?
3. Il Consiglio federale è disposto a modificare i corrispondenti regolamenti in modo tale che per le decisioni di queste commissioni che non sono state prese all'unanimità sia possibile sapere quali membri fanno parte della maggioranza e quali della minoranza o delle minoranze?
4. Un attuale membro della CNE è stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato contro l'onore perché aveva rivolto accuse infondate, in relazione all'aiuto al suicidio, al responsabile di un istituto di assistenza per anziani. Quali motivi hanno spinto il Consiglio federale a permettere che questa persona - alla quale l'Università di Zurigo ha rifiutato un'abilitazione - continui a far parte della CNE?
Stellungnahme des Bundesrates
La legge sulla medicina della procreazione (RS 810.11) e la legge sull'ingegneria genetica (RS 814.91) costituiscono le basi legali per l'attività, rispettivamente, della Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana (CNE) e della Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano (CENU). Le due commissioni svolgono un'attività fondata su una decisione del legislativo e non sono per tanto istituite dal Consiglio federale. Entrambe sono commissioni extraparlamentari della Confederazione ai sensi dell'articolo 57a della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (LOGA; RS 172.010). Così come per altri settori dell'attività statale, anche nel caso delle commissioni extraparlamentari vi è un interesse pubblico legittimo da parte della società in materia di trasparenza. Il legislatore ha tenuto conto di tale esigenza in quanto ha previsto che dal 1° gennaio 2009 i membri delle commissioni extraparlamentari devono rendere pubbliche le loro relazioni d'interesse (art. 57f LOGA). Fino al rinnovo integrale di tali commissioni nel 2011, le disposizioni sull'indicazione delle relazioni d'interesse si applicano solo ai membri delle commissioni extraparlamentari neocostituite (disposizione transitoria relativa alla modifica del 26 novembre 2008 dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione; RS 172.010.1) Tuttavia, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche o sindacali, come anche le relative attività, non sono considerate relazioni d'interesse. Secondo la legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1; art. 3 lett. c n. 1), tali opinioni o attività sono degne di particolare protezione e possono essere rese pubbliche soltanto se lo prevede esplicitamente una legge (art. 17 LPD). Ora, né la LOGA né le leggi speciali menzionate prevedono l'obbligo di rendere pubbliche le relazioni politiche o ideologiche (religiose). Nell'ambito della verifica delle condizioni quadro concernenti le commissioni extraparlamentari, avvenuta nel 2008, il legislatore non ha ritenuto necessario creare una nuova base legale e rimettere in causa la sua posizione in materia.
1./2. È compito delle commissioni illustrare le possibili e diverse linee di argomentazione e di verificarne la plausibilità. Per questo motivo, il Consiglio federale attribuisce grande importanza al fatto che nelle commissioni vi sia un equilibrio tra i diversi approcci etici. Il Consiglio federale garantisce questo principio mediante una nomina dei membri di una commissione in quest'ottica. Tenuto conto di quanto precede, il Consiglio federale ritiene che non sia necessario intervenire in merito.
3. Entrambe le commissioni d'etica svolgono una funzione consultiva per il Consiglio federale. Diversamente dalla CNE, la CENU consiglia inoltre le autorità in merito a procedure concrete di autorizzazione; per questa ragione, sottostà alle usuali regole di ricusazione consultabili sul suo sito Internet. Ciò che conta essenzialmente per un corretto svolgimento dei compiti delle commissioni è la loro autonomia sul piano tematico e organizzativo nei confronti del Consiglio federale, dell'amministrazione e del Parlamento. Secondo il Consiglio federale, non è opportuno rendere noto il voto dei singoli membri, tenuto conto del criterio d'indipendenza appena descritto.
4. Il Consiglio federale ha preso conoscenza della sentenza emessa nei confronti di un membro della CNE. Dopo un attento esame della situazione, il competente Dipartimento federale dell'interno ha deciso, già nel marzo 2009, che non vi fossero motivi sufficienti sul piano giuridico e obiettivo per rinunciare alla collaborazione di questa persona in seno alla CNE.
Risposta del Consiglio federale.