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10.1011 · Interrogazione · 2010-03-11

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Alle importazioni di zucchero, riso, caffè, oli e grassi alimentari la Svizzera applica una tassa occulta, ovvero il contributo al fondo di garanzia, che contribuisce al finanziamento delle scorte obbligatorie per l'approvvigionamento del Paese. La tassa per 100 chili di merce ammonta a fr. 16 per lo zucchero, a fr. 4.25 per il riso, a fr. 4.50 per il caffè. Questi tributi, dichiarati all'OMC come tariffe doganali, risultano in contraddizione con la politica del libero accesso al mercato per le merci provenienti da Paesi in via di sviluppo. Rivolgo quindi al Consiglio federale le domande seguenti:

1. Non ritiene anch'esso che la tassa sulle scorte d'emergenza sia in contraddizione con la politica dell'accesso al mercato senza dazi né contingentamenti per i prodotti provenienti dai Paesi più poveri?

2. Non è anch'esso dell'idea che questo dazio vanifichi in parte il vantaggio che si voleva dare ai Paesi più poveri?

3. È disposto ad abolire i contributi al fondo di garanzia sulle importazioni provenienti da Paesi in via di sviluppo?

Stellungnahme des Bundesrates

La riscossione di contributi al fondo di garanzia per coprire i costi legati alle scorte obbligatorie di derrate alimentari e di mangimi (stoccaggio, finanziamento) si basa sulla legislazione sull'approvvigionamento economico del Paese. Nell'accordo agricolo dell'Uruguay Round del GATT i contributi al fondo di garanzia per i beni agricoli prodotti anche in Svizzera sono "tariffati", ossia sottostanno a dei limiti massimi autorizzati dal GATT. I contributi al fondo di garanzia per la costituzione di scorte obbligatorie sono quindi conformi all'OMC, ufficiali e non occulti. Nella tariffa doganale svizzera è menzionata la riscossione di tali contributi; per informazioni più dettagliate si rinvia inoltre al sito Internet di Réservesuisse. I contributi al fondo di garanzia e le aliquote di dazio possono variare a seconda della voce di tariffa e della designazione della merce.

Per lo zucchero l'imposizione doganale (aliquota di dazio e contributo al fondo di garanzia) viene adeguata periodicamente in conformità al protocollo numero 2 dell'Accordo di libero scambio tra la Svizzera e la Comunità europea del 1972, affinché i prezzi di tale prodotto siano pressoché gli stessi di quelli praticati nell'UE. L'imposizione doganale deve compensare la differenza di prezzo tra il mercato europeo e quello mondiale. In seguito all'aumento dei prezzi sul mercato mondiale, dal 1° aprile 2010 l'importazione di zucchero è esente da dazi e il contributo al fondo di garanzia ammonta ormai soltanto a 1 franco per 100 chilogrammi, anziché a 16 franchi come nel 2009.

L'aliquota di dazio per il caffè verde, il riso (grezzo e integrale) e lo zucchero è al momento pari a zero franchi. Le aliquote di dazio per gli oli e i grassi alimentari si collocano tra 82 e 245 franchi per 100 chilogrammi. Nel caso di importazioni dai Paesi meno avanzati (PMA) l'imposizione doganale per tutti i prodotti menzionati è pari a zero franchi in virtù della preferenza tariffaria.

I contributi al fondo di garanzia per il riso ammontano attualmente a fr. 4.25 e quelli per il caffè a fr. 3.75 (importi per 100 chilogrammi). Nel caso di oli e grassi alimentari il contributo al fondo di garanzia è di 10 franchi per 100 chilogrammi di prodotto raffinato. I contributi al fondo di garanzia vengono riscossi sulle merci importate a prescindere dalla loro provenienza.

Il Consiglio federale risponde alle domande come segue:

1. Le preferenze tariffarie e i contributi al fondo di garanzia rientrano in ambiti politici diversi (rispettivamente l'aiuto allo sviluppo e l'approvvigionamento economico), ognuno dei quali persegue determinati obiettivi.

Con la revisione del sistema di preferenza tariffaria generalizzata si è deciso di concedere ai PMA, per tutti i prodotti summenzionati, un accesso al mercato esente da dazi e da contingenti doganali. Tale misura è stata realizzata pienamente alla fine del 2009 e rappresenta un progresso per questi Paesi.

Per garantire l'approvvigionamento di beni di importanza vitale nel nostro Paese, il Consiglio federale ha assoggettato i prodotti summenzionati all'obbligo di costituzione di scorte obbligatorie. I costi a carico delle imprese del settore privato per tali scorte vengono indennizzati attraverso fondi di garanzia privati. Questi ultimi sono amministrati dalla cooperativa Réservesuisse, sotto la vigilanza della Confederazione. La costituzione di questo fondo di garanzia avviene attraverso i contributi che tutti gli importatori devono versare per tali merci.

2. È vero che per i prodotti che al momento possono essere importati in franchigia doganale i PMA non possono beneficiare di un vantaggio supplementare (preferenza tariffaria). Esentando le importazioni dai PMA dal versamento di tali contributi si potrebbe creare un vantaggio equivalente.

3. Il Consiglio federale ritiene che l'aiuto allo sviluppo debba avvenire in linea di massima mediante altri strumenti di sostegno e non attraverso l'approvvigionamento economico del Paese.

Considerata la progressiva liberalizzazione del mercato (Accordo agricolo di libero scambio con l'UE, ciclo di Doha all'OMC) l'attuale copertura dei costi di stoccaggio e di finanziamento delle scorte obbligatorie di derrate alimentari e mangimi non può essere garantita a lungo termine. In futuro si dovrà esaminare l'eventualità di dissociare i contributi al fondo di garanzia dall'imposizione doganale.

Nel frattempo il Consiglio federale è disposto a incaricare l'Ufficio federale dell'approvvigionamento economico di analizzare, in collaborazione con la cooperativa Réservesuisse, in che misura sia possibile esonerare i prodotti importati in franchigia doganale (al momento zucchero, caffè verde, riso grezzo e semigrezzo) dal versamento di contributi al fondo di garanzia nel caso in cui provengano dai PMA. Per quanto riguarda gli oli e i grassi alimentari, è garantito il vantaggio doganale per i PMA rispetto a tutti gli altri Paesi, i quali sono invece soggetti all'imposizione doganale, pertanto non è necessario rinunciare ai contributi al fondo di garanzia.

Risposta del Consiglio federale.