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10.1016 · Interrogazione · 2010-03-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

La Svizzera dichiara di offrire dal 1° settembre 2009 il libero accesso (senza dazi né contingenti) a tutti i prodotti importati dai Paesi meno avanzati (PMA). In realtà alle importazioni di alcuni prodotti (zucchero, riso, caffè, oli e grassi alimentari) provenienti da questi Paesi si applica tuttora una tassa, dichiarata all'OMC come diritto doganale e denominata "contributo al fondo di garanzia", che contribuisce al finanziamento delle nostre scorte di prodotti alimentari in caso di un'eventuale penuria.

1. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che il mantenimento di questa tassa risulta in contraddizione con gli impegni presi a livello internazionale nei confronti dei Paesi più poveri?

2. Il Consiglio federale ritiene che sia equo e coerente con la sua politica di cooperazione internazionale finanziare le riserve alimentari di uno dei Paesi più ricchi del pianeta riscuotendo una tassa sulle importazioni provenienti dai Paesi in via di sviluppo, in particolare da quelli più poveri?

3. Come intende agire per rimediare a questa incoerenza?

4. È disposto a esonerare da tale tassa i prodotti provenienti dai PMA?

5. Se sì, quando conta di introdurre tale misura?

6. E disposto a esentare da questa tassa anche le importazioni provenienti dagli altri Paesi in via di sviluppo?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale risponde alle domande come segue:

1. Con la revisione del sistema di preferenza tariffaria generalizzata si è deciso di concedere ai PMA, per tutti i prodotti summenzionati, un accesso al mercato esente da dazi e da contingenti doganali. Tale misura è stata realizzata pienamente alla fine del 2009 e rappresenta un progresso per questi Paesi.

La riscossione di contributi al fondo di garanzia per coprire i costi legati alle scorte obbligatorie di derrate alimentari e di mangimi (stoccaggio, finanziamento) si basa sulla legislazione sull'approvvigionamento economico del Paese. Nell'accordo agricolo dell'Uruguay Round del GATT i contributi al fondo di garanzia per i beni agricoli prodotti anche in Svizzera sono "tariffati", ossia sottostanno a dei limiti massimi autorizzati dal GATT. I contributi al fondo di garanzia per le scorte obbligatorie sono quindi conformi all'OMC.

2. Le preferenze tariffarie e i contributi al fondo di garanzia rientrano in ambiti politici diversi (rispettivamente l'aiuto allo sviluppo e l'approvvigionamento economico), ognuno dei quali persegue determinati obiettivi.

Per garantire l'approvvigionamento di beni di importanza vitale nel nostro Paese, il Consiglio federale ha assoggettato anche i prodotti summenzionati (zucchero, caffè, riso, oli e grassi alimentari) all'obbligo di costituzione di scorte obbligatorie. I costi a carico delle imprese del settore privato per la conservazione di tali scorte vengono indennizzati attraverso fondi di garanzia privati. Questi ultimi sono amministrati dalla cooperativa Réservesuisse, sotto la vigilanza della Confederazione. La costituzione di questo fondo di garanzia avviene attraverso i contributi che tutti gli importatori devono versare per tali merci.

Nel 2009 Réservesuisse ha prelevato, sui prodotti importati dai PMA, contributi al fondo di garanzia per un ammontare che rappresenta solo una piccola percentuale delle entrate ordinarie accumulate dai singoli fondi di garanzia per finanziare lo stoccaggio strategico: per il riso e lo zucchero meno dello 0,1 per cento, per il caffè 2,6 per cento, per gli oli e i grassi alimentari 22,2 per cento. Per quanto riguarda prodotti quali zucchero, riso e caffè, la costituzione delle scorte obbligatorie è finanziata solo in minima parte dai prodotti importati dai PMA. Nel caso degli oli e dei grassi alimentari, le importazioni e quindi la percentuale di finanziamento è più elevata poiché i PMA beneficiano di un marcato vantaggio doganale (preferenza tariffaria).

3./4. Per i prodotti che al momento possono essere importati in franchigia doganale i PMA non possono beneficiare di un vantaggio supplementare (preferenza tariffaria). Esentando le importazioni dai PMA dal versamento di tali contributi si potrebbe creare un vantaggio equivalente.

Il Consiglio federale è disposto a incaricare l'Ufficio federale dell'approvvigionamento economico di analizzare, in collaborazione con la cooperativa Réservesuisse, in che misura sia possibile esonerare i prodotti importati in franchigia doganale (al momento zucchero, caffè verde, riso grezzo e semigrezzo) dal versamento di contributi al fondo di garanzia nel caso in cui provengano dai PMA. Per quanto riguarda gli oli e i grassi alimentari, è garantito il vantaggio doganale per i PMA rispetto a tutti gli altri Paesi, i quali sono invece soggetti all'imposizione doganale, pertanto non è necessario rinunciare ai contributi al fondo di garanzia.

5. Le analisi relative alla misura menzionata nella risposta alla domanda precedente sono previste per il secondo semestre del 2010. Si presume che la misura potrebbe essere attuata il 1° gennaio 2011.

6. Il Consiglio federale ritiene che l'aiuto allo sviluppo debba avvenire in linea di massima mediante altri strumenti di sostegno e non attraverso l'approvvigionamento economico del Paese.

Inoltre precisiamo che, considerata la progressiva liberalizzazione del mercato (Accordo agricolo di libero scambio con l'UE, ciclo di Doha all'OMC) l'attuale copertura dei costi di stoccaggio e di finanziamento delle scorte obbligatorie di derrate alimentari e mangimi non può essere garantita a lungo termine. In futuro si dovrà considerare l'eventualità di dissociare i contributi al fondo di garanzia dall'imposizione doganale, pertanto non è necessario rinunciare ai contributi al fondo di garanzia.

Risposta del Consiglio federale.