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10.1023 · Interrogazione · 2010-03-18

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Da un anno la Svizzera sta adeguando le sue vigenti convenzioni per evitare le doppie imposizioni e concede assistenza amministrativa in questioni fiscali secondo l'interpretazione svizzera del relativo standard dell'OCSE. L'attuazione dell'assistenza amministrativa da parte della Svizzera sarà prossimamente oggetto di verifiche internazionali. Le perizie saranno eseguite da terzi qualificati e indipendenti su mandato del Forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni ("peer review"). La Svizzera sostiene questo mandato. Anch'essa ha un interesse, affinché tutti i Paesi e in particolare tutte le piazze finanziarie si attengano agli stessi standard ("level playing field"). Oggetto della verifica sono le basi legislative e, in un secondo tempo, i comportamenti effettivi.

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. I periti internazionali quando verificheranno le basi legislative svizzere? Quali basi legislative saranno integrate nel processo di verifica?

2. I periti internazionali quando sottoporranno a verifica la concessione effettiva di assistenza amministrativa in questioni fiscali da parte della Svizzera? Qual è il periodo preso in considerazione?

3. Il Consiglio federale si impegna in seno al Foum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni per un'esecuzione di procedure di verifica trasparenti ("peer reviews")? Appoggia la richiesta secondo cui le organizzazioni non governative vengano invitate a esprimere il loro parere - ad esempio sulla metodologia o sui rapporti intermedi - e debbano essere rappresentate nel comitato di direzione?

4. I pareri delle organizzazioni non governative e di altri terzi vengono pubblicati dal Forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni e dall'OCSE? Qual è il parere della Svizzera al riguardo?

5. Se del caso, il Consiglio federale pubblicherà su propria iniziativa i pareri che riguardano la Svizzera?

6. In base a quali criteri sono scelti i terzi chiamati a collaborare nel "peer review"? Nella fase I sulla valutazione delle basi legislative? E nella fase II ("on-site visit") sulla valutazione dell'attuazione pratica?

7. I rapporti sullo stato di avanzamento sfoceranno in una graduatoria o in una nuova lista di giurisdizioni non cooperative?

8. Le modalità dell'assistenza amministrativa in questioni fiscali concessa agli Stati in sviluppo saranno valutate in modo indipendente? Il Consiglio federale si impegna per una verifica particolare della politica in materia di assistenza amministrativa nei confronti di Stati in sviluppo?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le procedure di verifica sono già iniziate il 1° marzo 2010 per la prima parte dei Paesi (20 Paesi). La Svizzera dovrà sottoporsi all'esame della prima fase nel secondo semestre del 2010 (nello stesso periodo di Singapore). La perizia è prevista dopo la scadenza del termine di referendum al quale sottostanno i decreti federali che approvano le convenzioni contro la doppia imposizione e contengono i nuovi standard sullo scambio di informazioni. Il quadro giuridico e di regolamentazione, che sarà esaminato a livello di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale, comprenderà le convenzioni contro la doppia imposizione contenenti i nuovi standard in materia di scambio di informazioni, l'ordinanza sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI), come pure tutte le normative applicabili in materia di scambio di informazioni (ad es. la legislazione e le ordinanze in materia di frode fiscale e di assistenza giudiziaria).

2. La procedura di verifica relativa all'attuazione delle norme (seconda fase) è prevista per il secondo semestre del 2012. Questo termine consente alla Svizzera di stabilire una prassi amministrativa in materia di scambio di informazioni secondo gli standard.

3. La Svizzera svolge un ruolo molto attivo in seno al Forum globale. In particolare essa è rappresentata nei relativi organi (gruppo di direzione "Sseering group" e gruppo di revisione reciproca "peer review group") in modo da poter tutelare gli interessi svizzeri. La Svizzera ha inoltre messo a disposizione del Forum globale dei periti. Il ruolo attivo della Svizzera in seno al Forum globale le permette di vigilare affinché le procedure di verifica reciproca siano eseguite in modo trasparente.

Le organizzazioni internazionali possono partecipare al Forum globale in qualità di osservatori (ad es. il GAFI, le Nazioni Unite) a condizione che soddisfino i criteri di ammissione. In veste di osservatori, esse non godono del diritto di voto. Sono in particolare escluse le organizzazioni non governative (ONG) e le organizzazioni private. Se auspicato, i rappresentanti del settore privato possono tuttavia trasmettere informazioni o pareri al Forum globale.

La procedura di verifica reciproca costituisce un processo intergovernativo e pertanto non è prevista la partecipazione dei rappresentati del settore privato all'esame formale, ovvero alla procedura di verifica e alle discussioni in seno al "peer review group".

4. Di regola sono pubblicati i rapporti di valutazione e i lavori del Forum globale, ma non i pareri delle ONG o di altri terzi. La Svizzera sostiene questa prassi.

5. I rapporti saranno pubblicati dal Forum globale.

6. Il Forum globale non ha fissato criteri formali in base ai quali scegliere Paesi non membri per collaborare alla procedura di verifica reciproca. Al fine di evitare ad alcuni Paesi di trarre un vantaggio concorrenziale rifiutando di attuare gli standard o di partecipare al Forum globale ("level playing field"), quest'ultimo prevede tuttavia di identificare o valutare i Paesi non membri che non si sono impegnati ad adottare gli standard o non li hanno attuati. Per quanto possibile, la procedura di verifica effettuata nei Paesi non appartenenti al Forum globale sarà identica a quella dei Paesi membri. Il "peer review group" può sottoporre al gruppo di direzione una proposta volta ad approvare la procedura di verifica presso un Paese non membro e chiedere la relativa autorizzazione al Forum globale. Il "peer review group" vigila affinché tutti i membri del forum siano invitati a scegliere i Paesi non membri da sottoporre a verifica. Tuttavia, prima di avviare la procedura di verifica, il Forum globale propone ai Paesi non membri di aderire al Forum globale a condizione che s'impegnino ad applicare gli standard fissati, accettino di essere sottoposti a verifica e paghino i diritti di adesione.

Le due fasi della procedura di verifica si basano sugli stessi criteri e ricoprono tre componenti fondamentali: la disponibilità di fornire informazioni, l'accesso appropriato a queste informazioni e l'esistenza di meccanismi per lo scambio di informazioni. Queste tre componenti si suddividono a loro volta in dieci elementi essenziali ovvero criteri che devono essere verificati mediante attività di vigilanza e di verifica da parte del "peer review group". Questi criteri sono definiti nel documento del Forum globale intitolato "Termes de référence", disponibile al pubblico sul sito Internet del Forum globale.

7. Il mandato e il ruolo del Forum globale è quello di effettuare verifiche mediante il "peer review group" e di pubblicare i relativi rapporti. Questi rapporti di valutazione permetteranno di costatare se un Paese si è attenuto agli standard relativi alla trasparenza e allo scambio di informazioni a scopi fiscali. In linea di massima il ruolo del Forum globale non è quello di compilare delle liste.

8. Gli standard in materia di scambio di informazioni sono degli standard internazionali e devono essere attuati nello stesso modo in tutti i Paesi. Per questo motivo la procedura di verifica da parte del "peer review group" verrà effettuata per tutti i Paesi, compresi gli Stati in sviluppo, sulla base di criteri identici.

Risposta del Consiglio federale.