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10.1027 · Interrogazione · 2010-03-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il diritto in materia di stranieri è sviluppato sempre più in base alla nozione di integrazione. Siccome tale nozione è vaga e può essere interpretata in modi diversi, la prassi si fonda sui quattro criteri definiti all'articolo 4 dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri. La mia domanda verte sul terzo criterio: "c. confrontandosi con le condizioni di vita in Svizzera".

Il Consiglio federale può precisare cosa intende per "condizioni di vita in Svizzera."

Stellungnahme des Bundesrates

Nella legge federale sugli stranieri Consiglio federale e Parlamento hanno rinunciato volutamente a definire legalmente l'integrazione, poiché la comprensione sociale e la concezione dell'integrazione possono cambiare nel corso del tempo.

Ai criteri di cui all'articolo 4 dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri va attribuita un'importanza diversa a seconda del potere discrezionale a disposizione. Analogamente, le autorità competenti devono tuttavia considerare la situazione individuale dello straniero nella sua interezza.

Nella sua direttiva in materia di integrazione, l'Ufficio federale della migrazione precisa quali fattori sono considerati nelle decisioni, nell'ambito della procedura di approvazione da parte della Confederazione, per valutare i singoli criteri.

Il fatto di confrontarsi con le condizioni di vita in Svizzera può trovare riscontro, ad esempio, nella conoscenza di eventi storicamente importanti o della situazione geografica e politica della Svizzera; nella conoscenza della situazione locale, cantonale e nazionale; nei contatti con svizzeri che vivono nello stesso luogo; nell'appartenenza o nell'impegno profuso in un'associazione locale oppure nel fatto di vivere con una certa indipendenza (per es. mobilità) o di disporre di un proprio conto bancario.

Nella direttiva della Confederazione si osserva che il confronto con le condizioni di vita in Svizzera è auspicato e - se esiste - va valutato positivamente. Tuttavia, siccome è difficile da misurare, il fatto di non poter dimostrare tale confronto non va interpretato a scapito dello straniero.

Peraltro, il 5 marzo 2010, nel rapporto concernente lo sviluppo della politica integrativa della Confederazione stilato in adempimento della mozione Schiesser 06.3445 e della mozione del gruppo socialista 06.3765, il Consiglio federale ha illustrato i criteri di integrazione nell'ambito delle decisioni di diritto in materia di stranieri. Ha osservato che in occasione dei lavori successivi tali requisiti andranno, se del caso, concretizzati e coordinati con i criteri in materia di cittadinanza, come era già stato proposto nell'avamprogetto di revisione totale della legge sulla cittadinanza posto in consultazione.

Risposta del Consiglio federale.