10.1058 · Interrogazione · 2010-06-15
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Con l'entrata in vigore della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali è stato sostituito il sistema di riconoscimento fino ad allora vigente che comprendeva 15 direttive diverse. La maggior parte dei Paesi membri dell'UE ha recepito nella legislazione nazionale la direttiva CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Alle persone che hanno conseguito una qualifica professionale in uno Stato membro, la direttiva accorda la garanzia di accedere alla stessa professione e di esercitarla in un altro Stato membro alle medesime condizioni dei cittadini di quest'ultimo. La direttiva non esonera tuttavia il migrante dal rispetto di eventuali condizioni di esercizio non discriminatorie che potrebbero essere prescritte dallo Stato membro. Tali condizioni devono però essere obbiettivamente giustificate e proporzionate.
Due anni fa, in risposta all'interpellanza 08.3143, "Trasposizione della direttiva europea 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali", il Consiglio federale ha motivato il ritardo dell'applicazione con il risultato dell'indagine conoscitiva in cui i cantoni avevano richiesto un termine di trasposizione di due anni. Il termine richiesto si è concluso e rivolgo pertanto al Consiglio federale la seguente domanda: per quando sarà pronto un progetto da parte del Consiglio federale?
Stellungnahme des Bundesrates
Con decisione del 18 giugno 2008, il Consiglio federale ha approvato l'adozione della direttiva 2005/36/CE da integrare nell'allegato III dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP; Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone; RS 0.142.112.681). Questa decisione è stata comunicata alla Commissione europea durante la riunione del comitato misto del 25 giugno 2008. Mentre i negoziati in vista dell'adozione della direttiva erano a buon punto, la Commissione europea ha avanzato nuove richieste relative a questioni che non riguardano direttamente il riconoscimento dei diplomi. La Svizzera si è rifiutata di entrare in materia per quanto riguarda tali richieste che sono poi state abbandonate.
Nella risposta all'interpellanza 08.3143, il Consiglio federale ha affermato che per trasporre la direttiva 2005/36/CE occorreva un termine di due anni. In effetti, nei pareri espressi dai cantoni nell'autunno 2007 in merito all'adozione di questa direttiva, i governi cantonali avevano richiesto un periodo transitorio di due anni per chiarire gli adeguamenti necessari nel diritto nazionale e per determinare e mettere in pratica, in caso contrario, gli adeguamenti legislativi a livello cantonale. Poiché il Consiglio federale ha deciso di adottare la direttiva 2005/36/CE nell'estate del 2008, il termine di due anni è iniziato a decorrere da tale data. I due anni sono passati e il Consiglio federale ha adottato le misure necessarie per garantire la messa in atto rapida della direttiva. Per i motivi illustrati sopra, la decisione del comitato misto sull'attualizzazione dell'allegato III ALCP ha tuttavia subito un ritardo. Recentemente, durante l'ultima riunione del comitato misto, le parti hanno constatato che le procedure di aggiornamento dell'allegato III stanno per concludersi.
Il riconoscimento delle qualifiche professionali è già garantito dall'attuale allegato III e pertanto non dipende dall'adozione della direttiva 2005/36/CE. La situazione è invece diversa per quanto riguarda i fornitori di servizi. La direttiva 2005/36/CE liberalizza la prestazione di servizi transfrontalieri eliminando l'obbligo di riconoscimento dei diplomi nell'ambito della prestazione di servizi (limitata a 90 giorni all'anno) anche se nello Stato ospitante una professione è regolamentata. Il controllo delle qualifiche professionali è tuttavia possibile per le professioni del settore sanitario o della sicurezza pubblica. La direttiva 2005/36/CE prevede una nuova procedura di dichiarazione preliminare in caso di spostamento del fornitore di servizi. Per la messa in atto di tale procedura occorre creare una base legale.
Un progetto di legge a tale riguardo dovrebbe essere sottoposto al Parlamento in seguito alla decisione formale che sarà presa prossimamente dal comitato misto.
Risposta del Consiglio federale.