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Seggiolini nei taxi in contrasto con l'obbligo di trasporto

10.1059 · Interrogazione · 2010-06-15

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Dal 1° aprile 2010, nei posti provvisti di cintura di sicurezza, i bambini al di sotto dei 12 anni la cui altezza è inferiore a 150 centimetri devono essere assicurati con un dispositivo di sicurezza per fanciulli (ad es. seggiolino) omologato in base al regolamento ECE (art. 3a cpv. 4 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale; RS 741.11). Questa disposizione inasprita rispetto al diritto previgente si applica anche ai taxi.

L'attività dei taxi è disciplinata a livello cantonale e comunale, nell'ambito delle disposizioni concernenti il commercio e l'industria. Le autorità competenti hanno quindi emanato ordinanze e regolamenti cantonali e/o comunali applicabili ai taxi, in cui è sancito regolarmente anche un obbligo di trasporto, oltre alle autorizzazioni richieste al proprietario e al conducente. Di conseguenza, i taxisti devono trasportare in linea di massima qualsiasi passeggero, a meno che non sussista un motivo contrario manifestamente attribuibile al passeggero. È inoltre vietato negare il trasporto a persone in situazione di emergenza.

Questo obbligo di trasporto espone i taxisti a una situazione di conflitto: devono infatti ignorare il diritto in vigore oppure rifiutarsi di trasportare passeggeri se il loro taxi non è equipaggiato di seggiolini. Nella pratica, ciò può dare adito a scontri e discussioni e di conseguenza a turbamenti indesiderati dell'attività dei taxisti.

Per questi motivi chiedo al Consiglio federale:

1. Il Consiglio federale è consapevole dei problemi provocati dalla nuova regolamentazione nella pratica?

2. Il Consiglio federale considera ammissibile che non tutti i taxi siano equipaggiati di seggiolini e di conseguenza l'obbligo di trasporto non possa essere rispettato in tutti i casi?

3. Il Consiglio federale è disposto a intervenire presso i cantoni affinché modifichino l'obbligo di trasporto in modo tale da consentire ai taxisti di rinunciare al trasporto di bambini?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Con l'entrata in vigore, il 1° aprile 2010, della modifica dell'articolo 3a dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (RS 741.11) è stato esteso l'obbligo preesistente di assicurare i fanciulli. Attualmente essi devono essere assicurati con un dispositivo di sicurezza per fanciulli non più fino all'età di sette anni, ma fino a dodici anni. Il Consiglio federale è consapevole dei maggiori obblighi finanziari e organizzativi che ne risultano per i taxisti. Questi sono tuttavia giustificati se si tiene conto della maggiore sicurezza che ne deriva. Nei confronti dei bambini i taxisti hanno la stessa responsabilità degli altri automobilisti. Le imprese di taxi si devono quindi organizzare in modo adeguato al fine di adempiere a questo dovere. Un'inchiesta effettuata presso diverse imprese di taxi mostra del resto che si sono adeguate alla situazione, prendendo le misure organizzative necessarie. Un esempio al riguardo è rappresentato dai taxi con a bordo rialzi per bambini, che occupano poco spazio e possono essere impiegati ogni qualvolta se ne presenti l'occasione. Un'altra soluzione consiste nella messa a disposizione di un certo numero di seggiolini o rialzi per bambini in un luogo centrale dove possono essere ritirati in caso di una prenotazione di taxi.

2. La forma giuridica da dare all'obbligo di trasporto rientra nell'ambito di competenza di cantoni e comuni. Il Consiglio federale è tuttavia dell'opinione che dal titolare di una licenza per taxi si possa esigere che garantisca il servizio di trasporto a tutti coloro che intendono farvi ricorso e che, di conseguenza, venga assicurato a tutti i viaggiatori un livello di protezione equivalente.

3. Il Consiglio federale non vede alcun motivo di spingere cantoni e comuni a modificare le proprie disposizioni legali nel loro ambito di competenza. Spetta ad essi stessi decidere se intendono concedere o meno eccezioni all'obbligo di trasporto.

Risposta del Consiglio federale.