Obbligo di prestare servizio militare dei sottufficiali. Disposizioni transitorie divenute permanenti?
10.1081 · Interrogazione · 2010-09-15
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
L'articolo 151 della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (LM; RS 510.10) conferisce al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni transitorie per un periodo di cinque anni al massimo dall'entrata in vigore delle modifiche del 4 ottobre 2002. Quest'ultime sono entrate in vigore il 1° gennaio 2004: il suddetto periodo è pertanto giunto a termine il 31 dicembre 2008.
Sulla base di tale disposizione, il Consiglio federale ha modificato l'ordinanza del 19 novembre 2003 concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM; RS 512.21), segnatamente l'articolo 88 capoverso 2 lettera c concernente il totale obbligatorio di giorni di servizio per i sottufficiali.
Conformemente all'articolo 151 LM, le disposizioni transitorie previste per consentire il passaggio da Esercito 95 a Esercito XXI erano chiaramente limitate a un periodo di cinque anni. Tuttavia, il 19 agosto 2009 il Consiglio federale ha modificato l'OOPSM, segnatamente abrogando l'articolo 88 e trasferendo le medesime disposizioni nell'articolo 9 capoverso 5 della nuova ordinanza (RU 2009 5887 segg., 24 novembre 2009). Tale modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Le summenzionate disposizioni non sono pertanto più limitate nel tempo.
Il fatto di rendere permanenti delle disposizioni transitorie ci sembra contrario alla volontà espressa dal Parlamento nel quadro dell'articolo 151 LM.
Come intende giustificare il Consiglio federale un simile modo di agire con conseguenze di non poco conto per un elevato numero di sottufficiali svizzeri?
Stellungnahme des Bundesrates
Conformemente all'articolo 42 capoverso 2 della legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (LM; RS 510.10), "il Consiglio federale disciplina i servizi d'istruzione", segnatamente quelli "dei sottufficiali". Per quanto concerne il summenzionato articolo 9 capoverso 5 dell'ordinanza del 19 novembre 2003 concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM; RS 512.21), il Consiglio federale si è avvalso di tale competenza in occasione della revisione dell'ordinanza entrata in vigore il 1° gennaio 2010. La competenza per l'emanazione di disposizioni esecutive comprende anche la possibilità di trasporre disposizioni transitorie nel diritto ordinario (permanente). Dal fatto che le summenzionate disposizioni transitorie fossero limitate a un periodo di cinque anni non consegue che l'organo competente - nel caso presente il Consiglio federale - non potesse trasporle, almeno in parte, nel diritto ordinario alla scadenza del termine. La trasposizione delle disposizioni transitorie dell'articolo 88 capoverso 2 OOPSM nell'articolo ordinario 9 capoverso 5 OOPSM era pertanto sia ammissibile sia conforme alle prescrizioni di legge.
La trasposizione delle disposizioni transitorie nel diritto ordinario era inoltre indispensabile, proporzionata e pertanto giustificata. Se le disposizioni transitorie non fossero state recepite nel diritto ordinario, i militari e l'esercito ne avrebbero subìto conseguenze negative gravi.
Tutti i soldati e sottufficiali (sergenti - in precedenza caporali) avrebbero in effetti dovuto prestare da 15 a 27 ulteriori giorni di servizio; i sottufficiali superiori e gli ufficiali subalterni, che nell'Esercito 95 avevano assolto istruzioni di assai lunga durata, avrebbero invece dovuto essere prosciolti dall'obbligo di prestare servizio già dopo soltanto circa quattro corsi di ripetizione. I relativi elevati costi di istruzione e il tempo consacrato a tal fine da tutti gli interessati sarebbero risultati vani; inoltre, in alcuni settori della massima importanza sarebbe stata registrata un'insufficienza di effettivi. Conformemente al commento all'attuale articolo 42 capoverso 2 LM nel messaggio dell'8 settembre 1993 a sostegno della legge federale sull'esercito e l'amministrazione militare e del decreto federale sull'organizzazione dell'esercito, nelle sue disposizioni esecutive (nel presente caso l'art. 9 cpv. 5 OOPSM) il Consiglio federale deve "tenere conto delle esigenze dell'istruzione e dell'effettivo indispensabile dei quadri, nonché dei differenti modelli dei servizi" (FF 1993 IV 36). L'esercito non ha potuto e non potrebbe rinunciare in una sola volta a gran parte dei quadri intermedi istruiti nel quadro di Esercito 95 o, ancor prima, di Esercito 61.
Nessun militare ha dovuto prestare, in seguito alla trasposizione delle disposizioni transitorie nel diritto ordinario, un numero maggiore di giorni di servizio rispetto al totale di giorni di servizio prevedibile al momento della promozione. A tal fine il valore massimo del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione è stato limitato ai valori massimi previsti per il totale obbligatorio di giorni di servizio nel quadro di Esercito 95. L'articolo 9 capoverso 5 OOPSM è pertanto formalmente conforme alle prescrizioni di legge e materialmente giustificato.
Risposta del Consiglio federale.