Lexipedia

10.1083 · Interrogazione · 2010-09-20

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il 12 aprile 2010 l'Ufficio federale della sanità pubblica ha indetto un bando di concorso per la realizzazione di una campagna d'informazione sul trapianto e la donazione di organi, tessuti e cellule destinata alla popolazione. Nelle condizioni di partecipazione al concorso (fase 1 e 2) si precisava la necessità, per un'agenzia che si volesse candidare, di comprovare "un'attività di consulenza in tedesco e in francese, la cui lingua di partenza e di lavoro sia il tedesco".

Il Consiglio federale è consapevole del fatto che questo requisito esclude dalla partecipazione al concorso tutte le agenzie romande che, sebbene siano in grado di lavorare nelle tre lingue nazionali, non possono comprovare che la loro lingua di partenza e di lavoro sia il tedesco?

Il Consiglio federale riconosce che si tratta di un caso di discriminazione?

Stellungnahme des Bundesrates

L'autorità interessata, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), ha pubblicato il bando di concorso applicando la cosiddetta procedura selettiva secondo le disposizioni di legge vigenti. Le condizioni relative alle conoscenze linguistiche per i bandi di concorso pubblici sono disciplinate dalla legge federale sugli acquisti pubblici (RS 172.056.1), dalla relativa ordinanza (RS 172.056.11) e indirettamente dalla legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021; art. 33a cpv.1).

Il bando di concorso dell'UFSP del 12 aprile 2010 relativo al mandato "Informazione della popolazione sul trapianto e la donazione di organi, tessuti e cellule 2011-2014" si rivolgeva a tutte le agenzie di comunicazione della Svizzera. È stato redatto in due delle quattro lingue nazionali: in tedesco e in francese. Dato che la campagna d'informazione interessava tutto il territorio svizzero, i requisiti posti alle agenzie che intendevano candidarsi includevano la conoscenza scritta e orale del tedesco e del francese. Con "tedesco quale lingua di partenza e di lavoro" si è voluto sottolineare che i documenti di riferimento, di base e di lavoro forniti alle agenzie (p. es. analisi della situazione, documenti di briefing o valutazione della campagna 2007-2010) sarebbero stati redatti in tedesco.

Sembra che questo complemento d'informazione abbia dato adito a malintesi. In effetti lo si poteva interpretare come un criterio di esclusione, ciò che non era chiaramente il caso. Sono già state impartite le istruzioni necessarie affinché una situazione del genere non si ripeta più in futuro. Va inoltre rilevato che, nel rispetto della libertà di lingua (combinato disposto dell'art. 18 e dell'art. 70 cpv. 1 della Costituzione), il bando di concorso non limitava la scelta della lingua ufficiale in cui le agenzie potevano presentare la loro offerta.

Risposta del Consiglio federale.