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10.1095 · Interrogazione · 2010-09-30

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Nella sua risposta del 6 maggio 2009 alla mia interpellanza 09.3086, "Formazione complementare obbligatoria per la licenza di condurre definitiva", il Consiglio federale ha ricordato gli obiettivi di tale formazione, che rientra nella seconda fase della licenza di condurre.

L'obiettivo della formazione in due fasi consiste nel fare in modo che i neoconducenti migliorino le proprie capacità di prevedere, e quindi evitare, situazioni di traffico pericolose ancora prima che esse si presentino. I partecipanti dovrebbero inoltre perfezionare la consapevolezza delle proprie attitudini, ottimizzare la percezione della circolazione stradale e sviluppare una guida rispettosa dell'ambiente e degli altri utenti. I corsi che si concentrano sulla tecnica di guida e insegnano ai partecipanti soprattutto come superare situazioni critiche, non corrispondono a queste direttive.

Nonostante questa posizione molto chiara, che raccomanda la guida preventiva e l'anticipazione, in certi ambienti il messaggio sembra passare inosservato.

Infatti, i corsi perseguono a volte obiettivi diversi, in quanto si attribuisce più importanza alla destrezza nella guida che a un comportamento corretto. In alcuni di questi corsi che, teniamo a ricordare, sono obbligatori e a pagamento l'attenzione è rivolta soprattutto alla padronanza del veicolo, fatto che può spingere i giovani conducenti a mettere in pericolo la propria vita e quella degli altri, pensando erroneamente di essere capaci di affrontare tutte le situazioni. Inoltre, la mancanza di controlli frequenti dei corsi contribuisce al verificarsi di situazioni come quella summenzionata.

Per questo motivo rivolgo al Consiglio federale le seguenti domande:

1. Il Consiglio federale condivide le preoccupazioni?

2. Cosa pensa di fare per migliorare la regolamentazione e il controllo dei corsi di formazione complementare?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Per il Consiglio federale la garanzia della qualità dei corsi di formazione complementare riveste particolare importanza. Per questo motivo, nell'articolo 27b dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (RS 741.51) ha definito in modo vincolante gli obiettivi e i contenuti del corso, come pure i criteri che gli organizzatori delle due giornate di corso devono soddisfare. Il Consiglio federale ha affidato la sorveglianza dei corsi ai cantoni, che a loro volta hanno delegato questo compito al Consiglio svizzero della sicurezza stradale (CSS).

Il CSS conduce audit periodici secondo le disposizioni dei cantoni. Ogni organizzatore viene sottoposto almeno una volta all'anno a un audit. Dai rispettivi rapporti del 2010 attualmente disponibili emerge un quadro relativamente positivo del primo giorno di corso, che è stato sistematicamente controllato presso tutti gli organizzatori di corsi. L'audit del secondo giorno di corso è in fase di istituzione ed è attualmente condotto solo a campione. Dai rapporti di audit del primo giorno di corso emerge tuttavia che la qualità della moderazione può essere ulteriormente ottimizzata. Anche i contenuti non vengono sempre trasmessi da tutti gli organizzatori conformemente alle istruzioni. In casi gravi gli organizzatori sono tenuti ad apportare i miglioramenti richiesti e i corsi vengono sottoposti ad audit di verifica. Si constata con soddisfazione che gli organizzatori investono nell'ottimizzazione dei propri corsi; tutti gli audit di verifica condotti finora sono pertanto stati superati.

2. La commissione per la garanzia della qualità, composta da rappresentanti dell'Associazione dei servizi della circolazione, dell'Ufficio federale delle strade e del CSS, segue con attenzione tali sviluppi e, ove necessario, adotta le misure del caso. Così ha ad esempio disposto che agli organizzatori venissero offerti dei corsi di formazione continua incentrati sulla corretta applicazione delle istruzioni (con particolare attenzione al primo giorni di corso). La partecipazione a questi corsi di formazione continua ha comportato un ulteriore miglioramento della qualità dei corsi. Attualmente si discute di una maggiore professionalizzazione della garanzia della qualità.

Le basi giuridiche vigenti conferiscono ai cantoni gli strumenti per provvedere a una costante evoluzione della qualità. Non occorre pertanto procedere a una revisione delle basi giuridiche che disciplinano la formazione in due fasi.

Risposta del Consiglio federale.