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10.1104 · Interrogazione · 2010-12-01

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

L'apprezzamento del franco induce alcune imprese svizzere a ridurre il salario del loro personale frontaliero. Accampando il pretesto di un rialzo salariale, avvenuto nel corso degli ultimi mesi grazie al cambio in euro, alcuni datori di lavoro propongono ai loro dipendenti residenti nell'Unione europea (per una larga maggioranza in Francia e Germania) di abbassare lo stipendio in franchi svizzeri o di versarlo direttamente in euro.

Alla luce di queste pratiche - che i sindacati hanno definito dumping salariale - chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Quale posizione assume il Consiglio federale rispetto a quanto suddetto?

2. Non si tratta di una pratica in contrasto con l'accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone, che vieta di discriminare i lavoratori della Comunità europea, rispetto a quelli svizzeri, a causa della loro nazionalità (art. 2)?

3. Non si rischia di danneggiare sia i lavoratori frontalieri sia quelli svizzeri, che diventeranno più onerosi agli occhi dei datori di lavoro?

4. Il Consiglio federale intende intervenire per far cessare questa pratica?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è a conoscenza del fatto che, a causa della debolezza dell'euro, presso qualche impresa svizzera venga chiesto di accettare una riduzione del salario in franchi o il versamento di quest'ultimo in euro. In particolare, è noto il caso di una ditta del cantone di Basilea Campagna. Questa pratica è stata oggetto di dibattito politico anche in Francia. Pur considerando seriamente la problematica in esame, da parte francese si ritiene che, al momento, si tratti di un caso isolato.

Occorre valutare la questione tenendo conto del diritto in materia di contratti di lavoro, dell'accordo sulla libera circolazione tra Svizzera e UE (ALC) nonché delle misure d'accompagnamento alla libera circolazione delle persone.

Secondo il Consiglio federale la questione della disdetta con riserva di modifica, che si pone nel caso presente, va analizzata alla luce del diritto del lavoro svizzero. Quest'ultimo stabilisce quando una disdetta con riserva di modifica è abusiva. La decisione riguardo all'eventuale carattere abusivo della disdetta con riserva di modifica spetta all'autorità giudicante.

Per quanto attiene alla rilevanza degli obblighi derivanti dall'ALC, a seconda della linea interpretativa seguita il divieto di discriminazione (art. 2 ALC nonché art. 9 cpv. 1 allegato I ALC e art. 9 cpv. 4 allegato I ALC) potrebbe comportare la possibilità - nel caso di pratiche discriminatorie in ambito salariale - di intentare sulla base dell'ALC un'azione presso un tribunale svizzero nei confronti del datore di lavoro interessato. Anche il giudizio definitivo sul grado di incompatibilità con le disposizioni dell'ALC, del cambiamento di salario in esame, compete soltanto all'autorità giudicante e riguarda unicamente il singolo caso in esame, da valutare tenendo conto dell'insieme delle circostanze di fatto.

Le commissioni tripartite (CT) cantonali preposte alla sorveglianza del mercato del lavoro possono verificare le condizioni salariali alla luce di quelle usuali nel luogo, nella professione e nel settore interessati e, se necessario, adottare misure opportune. Nel caso specifico, da un'analisi delle condizioni salariali secondo il criterio suddetto, svolta dalla CT del cantone di Basilea Campagna, non è emerso alcun abuso. Secondo la CT del cantone di Basilea Campagna nei confronti dei lavoratori, svizzeri e/o frontalieri, non viene esercitata alcuna pressione salariale.

Il Consiglio federale reputa che la prassi attuale - versare generalmente il salario in franchi al personale frontaliero delle imprese in Svizzera, indipendentemente dall'andamento dei tassi di cambio - non sia messa in questione a causa di singoli casi. Per questa ragione, attualmente il Consiglio federale non ritiene che sia necessario intervenire.

Risposta del Consiglio federale.