10.1111 · Interrogazione · 2010-12-13
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
In considerazione del fatto che un cittadino trasferito dal servizio militare a quello civile si è visto rifiutare il diritto di essere attivo in veste di collaboratore civile "responsabile della formazione degli apprendisti", invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Su quale base legale può fondarsi il capo dello Stato Maggiore dell'esercito per escludere in un secondo tempo una persona che presta servizio civile da un'assunzione civile, approvata dal capo del personale competente, presso la base d'aiuto alla condotta (BAC) o vietare ai responsabili della BAC di assumere suddetta persona?
2. Come si giustifica, alla luce dell'articolo 59 della Costituzione federale, una disparità di trattamento tra persone che prestano servizio militare e persone che prestano servizio civile?
3. Questo discutibile modo di procedere è stato stabilito per tutte le assunzioni in seno al DDPS?
4. In caso affermativo: da chi? Quando? In quale base legale?
Nel settembre del 2010, "dopo diversi colloqui esaustivi", la BAC ha convenuto con un cittadino la conclusione di un rapporto di lavoro in veste di collaboratore civile "responsabile della formazione degli apprendisti". Poco prima il futuro collaboratore era stato trasferito, su sua richiesta, dal servizio militare a quello civile. Ciò ha comportato un intervento da parte del comando dell'esercito, che ha vietato alla BAC di concludere, in queste circostanze, un contratto di lavoro.
Alla mia domanda rivolta al capo dello Stato Maggiore dell'esercito/al sostituto del capo dell'esercito in merito a come giustifica questa intromissione nelle decisioni della BAC, ho ricevuto la seguente risposta scritta:
"... die Armee schütze und kämpfe zugunsten der Sicherheit der Schweiz . Wer dies aus Gewissensgründen nicht tun könne, könne die Realität des von uns geforderten Handelns wohl kaum beruflich vertreten. Folglich ist es nicht redlich und nicht ehrlich, in einer solchen Institution zu arbeiten. Mit seinem Entscheid habe er den Betroffenen vor Gewissenskonflikten schützen wollen". "... l'esercito combatte per la sicurezza della Svizzera ed è incaricato di proteggerla ... chi non può farlo per motivi di coscienza, a livello professionale può difficilmente rappresentare la realtà delle attività da noi richieste. Di conseguenza non è onesto né leale lavorare per una simile istituzione. Con la decisione si è voluto proteggere l'interessato da conflitti di coscienza".). Secondo l'articolo 59 della Costituzione federale il servizio civile è un servizio sostitutivo del servizio militare. Non costituisce alcuna alternativa di libera scelta al servizio militare e rappresenta una forma particolare dell'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare.
Stellungnahme des Bundesrates
Prima del suo trasferimento al servizio civile, il collaboratore interessato era impiegato presso il Settore dipartimentale difesa come militare di professione (sottufficiale di professione) ed esercitava dunque una funzione per l'esercito svizzero. Il rapporto di lavoro è stato disdetto dal collaboratore.
Il Consiglio federale risponde alle domande come segue:
1. Le assunzioni avvengono nel quadro delle basi legali in materia di diritto del personale. In merito alle assunzioni decidono i capi degli aggruppamenti e degli uffici federali e non i responsabili del personale. In quanto organo superiore della base d'aiuto alla condotta, il Settore difesa può influire, nel quadro della sua attività di vigilanza, sulla procedura di selezione.
2. Il caso in questione è particolare e non può essere qualificato come una disparità di trattamento. Si tratta di un militare di professione che è entrato a far parte del servizio civile e ha dimissionato dalla sua funzione precedente.
3./4. No. Tuttavia anche il datore di lavoro "esercito" si aspetta che i collaboratori, oltre a soddisfare altre esigenze, si identifichino con i compiti del datore di lavoro.
Risposta del Consiglio federale.