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10.1116 · Interrogazione · 2010-12-15

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Nelle strutture di custodia dei bambini, quali ad esempio le strutture di custodia collettiva diurna, pranzare con i bambini rientra nei compiti delle educatrici e degli educatori. Per questi pranzi, la prassi riguardo al salario, e quindi anche alla deduzione dei contributi sociali, varia da un cantone all'altro. Ne conseguono spiacevoli differenze che, a dire il vero, non dovrebbero esistere.

- "Se, per motivi professionali, il pasto è consumato sul posto di lavoro, la prestazione in natura così concessa fa parte delle spese professionali. Secondo il diritto delle assicurazioni sociali, queste non devono essere indicate come salario in natura poiché, ai sensi dell'OAVS, le spese che i salariati devono sostenere per lo svolgimento della loro attività non fanno parte del salario determinante." Questa interpretazione è corretta?

- Se sì, l'amministrazione federale è disposta a renderla vincolante per tutti i cantoni?

Stellungnahme des Bundesrates

Se il pranzo è fornito gratuitamente, le educatrici e gli educatori delle strutture di custodia collettiva diurna non devono sostenere alcuna spesa.

A prescindere da questo, nell'AVS sono considerate spese generali unicamente quelle che il salariato deve sostenere per lo svolgimento del suo lavoro (art. 9 cpv. 1 OAVS), cioè le spese causate dall'attività professionale e obiettivamente necessarie per il conseguimento del salario. Non rientrano invece nelle spese generali quelle sostenute per coprire il costo della vita.

Poiché per principio le spese per i pasti fanno parte delle spese necessarie a coprire il costo della vita, l'articolo 9 capoverso 2 OAVS non considera spese generali le indennità per i pasti usuali consumati sul luogo di lavoro abituale.

Per questi motivi i pasti forniti nelle strutture di custodia dei bambini vanno valutati come prestazione in natura secondo gli importi fissati all'articolo 11 OAVS e considerati salario determinante. Questa regola si applica a tutte le aziende i cui salariati consumano i pasti sul luogo di lavoro abituale (p. es. impiegati alla pari, persone che lavorano in case per invalidi o per anziani, ecc.). L'interpretazione data nella presente interrogazione non è quindi corretta.

Risposta del Consiglio federale.