10.1124 · Interrogazione · 2010-12-16
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
La Confederazione dispone di fondi destinati all'integrazione professionale per favorire il reinserimento di collaboratrici e collaboratori malati o infortunati e promuovere la formazione, l'assunzione e il mantenimento dei rapporti di lavoro delle persone disabili. Nel 2006 la prassi applicata alla definizione dei criteri di concessione del credito per l'integrazione ha subito dei cambiamenti che avrebbero comportato un calo del numero di persone disabili beneficiarie del credito. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Quale vantaggio comporta il cambiamento di sistema per le persone disabili?
2. Come evolve il numero di persone interessate dal credito e, se del caso, quali sono i cambiamenti nel tipo di disabilità delle persone assunte nell'ambito del credito per l'integrazione prima e dopo il 2006?
3. Quante persone sono state integralmente o parzialmente escluse dal credito in seguito al cambiamento di prassi? Quale sorte è toccata a queste persone (pensionamento, pensionamento anticipato con o senza piano sociale, rendita AI intera o parziale, disoccupazione ecc.) e quale profilo avevano (genere di posto occupato e livello gerarchico, classe di stipendio)?
4. Vi sono state persone che non hanno potuto essere riassunte a causa dei nuovi criteri?
5. Come si combina la nuova forma di credito con la 5a revisione dell'AI e qual è il suo valore aggiunto?
6. Quali sono i differenti tipi di uscite finanziati con il fondo del credito e come sono ripartiti (stipendi delle persone disabili, misure legate all'assunzione di persone con disabilità, "incoraggiamenti" all'ufficio che continua a garantire il posto di lavoro a una persona che ha subito una diminuzione della capacità lavorativa in seguito a un problema di salute o che forma o assume una persona disabile)?
7. Il fondo in questione consente di creare un numero sufficiente di nuovi posti di nicchia?
8. È prevista una valutazione della nuova prassi? Se sì, quando? E quali sarebbero gli aspetti da valutare?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Il nuovo sistema di incentivi finanziari "Assegnazione di risorse per l'integrazione professionale", entrato in vigore il 1° luglio 2009, promuove l'integrazione professionale ai sensi della legge federale del 13 dicembre 2002 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (legge sui disabili, LDis). Il nuovo sistema offre alle unità amministrative incentivi finanziari che permettono di assumere disabili in posti di lavoro regolari oppure di mantenere il loro rapporto di lavoro. In tal modo i disabili non vengono discriminati, ma considerati collaboratori a pari diritti. Inoltre, il nuovo sistema consente un impiego più efficace delle risorse, dato che rispetto al passato è possibile integrare un numero maggiore di persone senza aumentare il credito. I tipi di disabilità non vengono registrati.
3. Le istruzioni del 25 giugno 2009 concernenti le disposizioni transitorie perseguivano, per quanto possibile, un trasferimento socialmente sostenibile dei 136 casi correnti dal credito per la reintegrazione al nuovo sistema di incentivi finanziari. Dei posti di lavoro esaminati che favoriscono l'inserimento professionale, circa il 70 per cento può essere trasferito nel nuovo sistema entro la fine del 2012. Questo significa che, tenuto conto di un'eventuale riduzione della capacità produttiva non rilevante per l'ottenimento di una rendita, i costi salariali sono ora finanziati con il credito ordinario per il personale delle relative unità amministrative. Le risorse che si liberano in tal modo possono essere reinvestite nell'integrazione dei disabili. I rimanenti posti di lavoro esaminati comprendono perlomeno quote di un posto di lavoro di nicchia. Queste quote continueranno a essere finanziate con il credito "Categorie speciali di personale" nel quadro della capacità produttiva della persona interessata fino alla sua uscita mentre le quote di un posto di lavoro regolare saranno finanziate fino alla fine del 2012 con i crediti per il personale. Inoltre, il 15 per cento delle persone interessate andrà in pensione entro la fine del 2014 e il 5 per cento lascerà l'attività per motivi di salute.
4.-7. Ai sensi della 5a revisione dell'AI, le nuove istruzioni creano un incentivo finanziario per le unità amministrative, in particolare prestando la dovuta attenzione all'individuazione e all'intervento tempestivi, al fine di evitare per quanto possibile l'insorgere dell'invalidità. In questo modo i tentativi di ripresa dell'attività lavorativa e la reintegrazione graduale nel quadro del Case Management della Consulenza sociale per il personale federale (CSPers) possono essere finanziati in via sussidiaria alle prestazioni AI. Con l'erogazione di premi si vuole al contempo incentivare l'offerta dei posti di lavoro che promuovono la ripresa dell'attività lavorativa, sia per le altre unità amministrative che per gli uffici AI. Se dopo l'integrazione professionale i collaboratori ammalati o infortunati oppure le persone esterne all'amministrazione federale possono mantenere l'impiego nel quadro della loro capacità lavorativa residua, le unità amministrative ricevono inoltre incentivi finanziari annui senza limiti temporali e un supplemento forfettario allo stipendio per coprire il maggiore bisogno di assistenza. Oltre al sostegno specialistico, le unità amministrative ricevono quindi anche il sostegno finanziario per la reintegrazione professionale di collaboratori ammalati o infortunati.
Gli incentivi finanziari ammontano a 10 000 franchi all'anno per ogni caso di integrazione e vengono conferiti anche per l'impiego di disabili, la formazione di apprendisti e praticanti disabili, i tentativi di ripresa dell'attività lavorativa/training professionali di durata limitata destinati a disabili esterni all'amministrazione federale nonché per promuovere l'assunzione dei disabili. Con il versamento di un premio unico di 15 000 franchi viene offerto un ulteriore incentivo all'assunzione a tempo indeterminato di disabili. In tal modo si facilita l'accesso dei disabili ai posti di lavoro della Confederazione e si promuove la loro conservazione.
8. La nuova prassi verrà valutata dopo tre anni.
Risposta del Consiglio federale.