10.1126 · Interrogazione · 2010-12-17
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Per contrastare l'elevato livello dei prezzi in Svizzera, il Parlamento ha adottato numerose misure d'intervento. Tra queste figura la revisione parziale della legge sui brevetti finalizzata ad allentare il divieto delle importazioni parallele di prodotti protetti da brevetto (in vigore dal 1° luglio 2009) e la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (in vigore dal 1° luglio 2010). Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande concernenti lo stato di attuazione di tali misure:
1. In Svizzera, l'introduzione del principio "Cassis de Dijon" dovrebbe generare risparmi pari a circa 2 miliardi di franchi (cfr. interrogazione Rennwald 09.1078). È realistica quasta prospettiva?
2. Qual è lo stato di attuazione della LOTC nel dettaglio? Vi sono eventuali punti che ne impediscono un'attuazione efficiente e libera da lungaggini burocratiche?
3. All'articolo 16e capoverso 1 lettera b, la LOTC sancisce l'obblico di indicare, per le derrate alimentari e le materie prime, il Paese produttore ai sensi della legge svizzera sulle derrate alimentari. Il Consiglio federale è disposto a provvedere che non ne scaturiscano ulteriori ostacoli all'importazione e che anche nel nostro Paese siano ammessi gli acronimi più ricorrenti (EU/CE nonché in particolare quelli dei Paesi limitrofi)?
4. Come si sono evolute, dall'introduzione della legge sui brevetti riveduta, le importazioni in Svizzera di prodotti protetti da brevetto? Qual è stato l'effetto sui prezzi? Vi sono ulteriori ostacoli ad un'apertura del mercato?
Stellungnahme des Bundesrates
1. In risposta all'interrogazione Rennwald 09.1078, il Consiglio federale ha espresso l'intenzione di esaminare e redigere un rapporto, al termine di un periodo di attuazione di due a tre anni, sugli effetti economici della revisione della LOTC. Si è dato avvio alle relative valutazioni del corpus di dati relativo all'indice nazionale dei prezzi al consumo e il rilevamento dei prezzi di determinati beni economici. Una valutazione intermedia non sarà tuttavia disponibile prima dell'estate 2011, anche perché nel settore alimentare il principio "Cassis-de-Dijon" è applicabile soltanto a prodotti per i quali è stata rilasciata una decisione di portata generale. E dunque ancora troppo presto per esprimersi in merito alle conseguenze economiche effettive della nuova LOTC.
2. L'attuazione del principio "Cassis-de-Dijon" sta avvenendo senza problemi. Contro diverse decisioni di portata generale, invece, è stato presentato ricorso. Dall'entrata in vigore della nuova LOTC, il 1° luglio 2010, l'UFSP ha rilasciato 17 decisioni di portata generale in ambito alimentare. In cinque casi è stato presentato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale.
3. L'obbligo di indicare il Paese produttore è a tutela dei consumatori e a garanzia della lealtà nelle transazioni commerciali. La legislazione svizzera in materia di derrate alimentari non ammette, nella prassi, l'uso di sigle per indicare il Paese produttore. Anche i prodotti svizzeri devono essere dichiarati tali mediante la dicitura "prodotto in Svizzera" e non solamente tramite la sigla "CH". Una deroga a questo obbligo è consentita unicamente se l'informazione relativa al Paese produttore può essere evinta dalla descrizione del prodotto o dall'indirizzo ivi riportato. E attualmente pendente, presso il Tribunale amministrativo federale, un ricorso con il quale si chiede - in sostanza - l'ammissione in Svizzera delle sigle dei Paesi limitrofi e di quelle dell'UE. A seconda della decisione del Tribunale amministrativo, il Consiglio federale adeguerà la sua prassi concernente il suddetto obbligo di dichiarazione e provvederà a modificare - se necessario - le relative prescrizioni.
4. Nel contesto delle discussioni concernenti l'ammissione delle importazioni parallele di prodotti protetti da brevetto, il Consiglio federale ha commissionato l'esecuzione di accertamenti di carattere scientifico-economico. Secondo questi ultimi, il potenziale di risparmio raggiungerebbe lo 0,4 per cento del PIL, di cui circa la metà sarebbe da imputare al settore dei medicinali, in cui un adeguamento dei prezzi svizzeri a quelli dei Paesi limitrofi può anche essere indotto da strumenti diversi da quello dell'ammissione di importazioni parallele.
Non si è mai supposto che sarebbe stato possibile determinare con semplicità l'influsso della nuova legge sul livello generale dei prezzi. Un tale influsso risulterà quasi impossibile da documentare anche perché le importazioni parallele non vengono registrate in quanto tali. A volte è persino difficile appurare se un prodotto in commercio è protetto da brevetto o meno. I principali fattori di ostacolo alle importazioni parallele sono dettati da varie condizioni di mercato. Come i grandi distributori ben sanno, procurarsi determinati beni economici attraverso canali alternativi può comportare problemi di affidabilità sia a livello di scadenze che di quantitativi. Ai produttori di beni venduti su scala internazionale - siano essi protetti da brevetto o meno - rimane un determinato margine di manovra per imporre prezzi più elevati ai clienti in Svizzera.
A proposito dei medicinali, degno di nota è il fatto che nel dicembre 2008 è stata abolita la verifica della situazione dal punto di vista del diritto dei brevetti, che sino a quella data era di competenza di Swissmedic nell'ambito della procedura di ammissione per i medicinali importati in parallelo. Ne è conseguita l'eliminazione di ostacoli amministrativi e l'agevolazione delle importazioni parallele.
Risposta del Consiglio federale.