10.3008 · Mozione · 2010-02-02
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Per prevenire i gravi danni causati dai grandi predatori protetti lince e lupo si chiede al Consiglio federale di modificare l'articolo 4 dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (RS 922.01), che disciplina la regolazione degli effettivi di specie protette, in modo che i cantoni possano ora, con l'accordo preventivo dell'Ufficio federale dell'ambiente, adottare misure temporanee di regolazione delle specie protette anche in caso di gravi danni agli animali da reddito o di forti perdite per la propria regalia della caccia.
Una minoranza propone di respingere la mozione: van Singer, Bäumle, Nussbaumer, Stump, Wyss Ursula.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Negli ultimi anni, i grandi predatori protetti lince e lupo si sono ulteriormente diffusi in Svizzera e i loro effettivi sono aumentati. Questo incremento della diversità delle specie porta a un numero crescente di conflitti causato dai danni agli effettivi di animali da reddito e a forti perdite per la regalia della caccia.
Per la gestione della fauna selvatica nel paesaggio antropico svizzero, il Consiglio federale punta a un equilibrio fra protezione e utilizzo. Per questo motivo, è disposto a modificare l'ordinanza sulla caccia nel quadro della Convenzione del 19 settembre 1979 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna; RS 0.455) e della legge del 20 giugno 1986 sulla caccia (RS 922.0). La richiesta degli autori della mozione può essere integrata nella revisione parziale dell'ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia (RS 922.01), che il DATEC ha affidato all'Ufficio federale dell'ambiente nel dicembre 2008.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.