Conservazione e ulteriore sviluppo della competenza in materia di ricerca nel settore della biotecnologia vegetale in Svizzera
10.3011 · Postulato · 2010-02-04
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di indicare le misure atte a garantire la conservazione e l'ulteriore sviluppo della competenza scientifica nel settore della biotecnologia vegetale in Svizzera al termine del programma nazionale di ricerca 59 (PNR 59).
Begründung
La conservazione e l'ulteriore sviluppo della competenza in materia di ricerca nel settore dell'ingegneria genetica in Svizzera è un fattore decisivo indipendentemente dalla coltivazione di OGM a fini commerciali. Solo la tutela della competenza in materia di ricerca consente anche un'analisi autonoma dei rischi e una sorveglianza. Il rapporto intermedio del PNR 59 indica che la ricerca è confrontata con difficoltà di vario genere. Lo stanziamento dei mezzi finanziari per la ricerca tramite il PNR 59 ha permesso di compensare gli effetti negativi. Il PNR 59 terminerà nel 2012 ed è quindi necessario trovare delle possibilità per garantire la competenza in materia di ricerca anche dopo tale data. Bisogna in particolare evitare di allentare le severe restrizioni attualmente in vigore. Tali restrizioni sono frutto di un consenso sociale e rappresentano un fattore centrale per l'accettazione della ricerca. Devono tuttavia essere valutate le possibilità di facilitare la ricerca in futuro.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Sia la legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica (LIG; RS 814.91) che la legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) perseguono lo scopo di proteggere l'uomo, la fauna e l'ambiente contro i rischi derivanti dalla biotecnologia vegetale. Il Consiglio federale ritiene che le severe restrizioni attualmente in vigore non debbano essere allentate.
Entrambe le leggi consentono un sostegno attivo della ricerca da parte della Confederazione (art. 26 LIG, art. 49 LPAmb). Negli ultimi anni, il Consiglio federale ha più volte fatto ricorso a questa possibilità, per esempio con il lancio del programma nazionale di ricerca 59 "Vantaggi e rischi dell'emissione nell'ambiente di piante geneticamente modificate". Nella sua risposta all'interpellanza Amacker 08.3451, "Azione di sabotaggio del campo seminato a grano transgenico. Quali i passi successivi?", il Consiglio federale ha inoltre annunciato di valutare l'opportunità di creare delle aree appositamente attrezzate e sicure (infrastruttura di ricerca: "safe sites") per le emissioni sperimentali allo scopo di promuovere in Svizzera una ricerca indipendente sulla biosicurezza. Tali interrogativi saranno chiariti in vista dell'elaborazione dei prossimi messaggi ERI per gli anni 2012 a 2016.
Il Consiglio federale è disposto a continuare ad avvalersi di queste possibilità legali, di valutare eventuali misure a favore della ricerca in questo campo e di presentare un rapporto, sempre tenendo conto delle risorse di personale e finanziarie disponibili.
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.