Furto di dati bancari. Provvedimenti del Consiglio federale ai fini dell'applicazione dello Stato di diritto
10.3028 · Interpellanza · 2010-03-03
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Attualmente la Svizzera subisce fortemente la pressione internazionale. Alcuni Stati esteri dichiarano apertamente di essere entrati in possesso, per via illegale, di dati bancari di clienti svizzeri, mettendo in tal modo sotto pressione sia le banche svizzere sia i propri cittadini che eventualmente hanno un conto bancario in Svizzera non dichiarato. Bisogna tuttavia porsi la domanda se l'acquisto illegale di dati non violi il nostro principio dello Stato di diritto. A questo proposito il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Quali provvedimenti ha avviato il Consiglio federale per impedire il furto di dati bancari dei clienti svizzeri?
2. Quali misure hanno adottato le autorità di perseguimento penale svizzere per impedire o punire l'acquisto illegale di dati bancari rubati?
3. Il Consiglio federale ritiene che le autorità estere che acquistano o segnalano disponibilità ad acquistare i dati svizzeri rubati si siano rese colpevoli della fattispecie penale dello spionaggio economico ai sensi dell'articolo 273 in combinato disposto con l'articolo 4 capoverso 1 CP oppure della fattispecie penale della tentazione di indurre intenzionalmente alla violazione del segreto professionale ai sensi dell'articolo 47 capoverso 1 lettera b LBCR in combinato disposto con l'articolo 4 capoverso 1 CP?
4. Il Consiglio federale o la FINMA hanno sporto denuncia penale contro le persone e le autorità responsabili del furto dei dati in Germania?
5. È stata sporta denuncia contro il ministro delle finanze tedesco e la cancelliera federale oppure contro Rüttgers, primo ministro dello Stato del Land Renania del Nord/Westfalia?
6. In caso di risposta negativa, perché?
7. Il Consiglio federale non ritiene che i reati perseguibili d'ufficio siano da punire con tutti i mezzi?
8. Il Consiglio federale è disposto a negoziare, nelle nuove CDI, una clausola che impegna gli Stati contraenti a non acquistare dati rubati, a non trasmettere a Stati terzi dati bancari acquistati direttamente o indirettamente per via illegale e a non ricorrere a questi dati in caso di questioni fiscali transfrontaliere e procedure di assistenza amministrativa e giudiziaria?
9. Il Consiglio federale è disposto a trattenere provvisoriamente gli introiti fiscali degli Stati (conformemente all'accordo sulla fiscalità del risparmio) che hanno acquistato illegalmente i dati, fino al momento in cui essi approvano la condizione stabilita al numero 8?
Stellungnahme des Bundesrates
1./8. In Svizzera il furto di dati bancari è punibile. Inoltre l'articolo 26 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (RS 0.111) prevede che i trattati internazionali (come ad es. convenzioni per evitare le doppie imposizioni) devono essere eseguiti secondo il principio della buona fede.
In considerazione di questa situazione giuridica, il progetto di ordinanza sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni stabilisce che le domande di assistenza amministrativa che si fondano su informazioni acquisite violando il diritto penale svizzero devono essere respinte. Verosimilmente l'ordinanza entrerà in vigore con effetto al 1° ottobre 2010. In occasione dell'elaborazione di una legge sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, che sostituirà l'ordinanza, occorrerà anche esaminare l'introduzione di una disposizione analoga.
Con la proposta di accogliere la mozione 10.3013, il Consiglio federale ha già confermato di essere disposto ad adempiere un mandato del Parlamento e a trasmettere allo Stato contraente, nel quadro di futuri negoziati sullo scambio di informazioni per scopi fiscali, una dichiarazione secondo cui si respinge l'assistenza amministrativa se nel singolo caso vi è il sospetto che una domanda si fonda su informazioni acquisite illegalmente e se gli interessi così violati predominano sull'interesse allo scambio di informazioni. In questo senso si prevede inoltre di presentare successivamente una dichiarazione analoga nel quadro delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni già firmate o parafate.
2. Il Ministero pubblico della Confederazione è un'autorità che agisce in modo repressivo. Deve chiarire i reati di competenza della giurisdizione federale e chiamare i presunti autori a rispondere davanti a un tribunale penale. Non può avviare misure preventive per impedire l'acquisto illegale di dati fiscali rubati. In caso di sufficiente sospetto di reati di competenza della giurisdizione federale, il procuratore generale ordina l'apertura di una procedura d'inchiesta. Ciò è quanto accaduto in relazione ai dati bancari rubati.
3. Dato che è in corso una procedura d'inchiesta relativa ai dati bancari rubati, il Consiglio federale non si esprime in merito all'applicabilità delle disposizioni di legge elencate.
4.-7. La Germania è uno Stato limitrofo con cui la Svizzera intrattiene rapporti tradizionalmente buoni. In relazione ai dati bancari rubati, il Consiglio federale punta in prima linea sul dialogo. Il problema dei dati bancari rubati deve segnatamente essere discusso nel quadro del gruppo bilaterale di lavoro istituito dal consigliere federale Hans-Rudolf Merz e dal ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble nel marzo del 2010 per chiarire le questioni finanziarie e fiscali pendenti.
Per quel che concerne il Ministero pubblico, esso deve di principio mantenere il segreto sulle fattispecie riferitegli e sui provvedimenti d'inchiesta. Quando il procuratore generale ordina l'apertura di una procedura d'inchiesta, la decisione di apertura non viene comunicata né al denunciante privato e né all'accusato.
Il Ministero pubblico può informare la popolazione se, ad esempio, l'interesse pubblico lo richiede. In relazione ai dati offerti in vendita alla Germania aveva comunicato di condurre indagini di polizia giudiziaria tra l'altro per sospetto di spionaggio economico (art. 273 CP). La procedura è condotta nei confronti di ignoti. Inoltre, nello stesso contesto ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria alla Germania. Attualmente non fornisce ulteriori informazioni.
Sulla base di quanto esposto e tenendo conto del principio della separazione dei poteri il Consiglio federale non può fornire ulteriori informazioni.
9. La trattenuta di introiti fiscali proposta significherebbe una violazione di obblighi di diritto internazionale. Il Consiglio federale ritiene che di principio e alla luce delle relazioni di buon vicinato menzionate più sopra tra Svizzera e Germania una misura del genere sia inopportuna.
Risposta del Consiglio federale.