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10.3029 · Interpellanza · 2010-03-03

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Nel maggio 2007 Swisscom ha acquistato circa l'82 per cento del capitale azionario della società italiana Fastweb. Già allora la cifra non indifferente di 7 miliardi di franchi è stata oggetto di forti critiche. Tre anni dopo Fastweb faceva di nuovo parlare di sé. Tra il 2003 e il 2006 la società sarebbe stata coinvolta in operazioni di riciclaggio e di evasione fiscale con l'appoggio di organizzazioni mafiose. Sono stati spiccati diversi mandati d'arresto, di cui cinque nei confronti di collaboratori di Fastweb.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Nel gennaio 2007 Fastweb avrebbe reso nota l'esistenza di un'indagine nei suoi confronti relativa a presunte operazioni di frode fiscale. I rischi legati a queste operazioni sarebbero stati contabilizzati nel prezzo di acquisto. A quanto era preventivato il rischio al momento dell'acquisto? Il consigliere federale Leuenberger era al corrente della procedura in corso? In caso affermativo, l'intero collegio era stato informato della situazione?

2. Da quando l'intera vicenda è venuta a galla, le azioni di Fastweb hanno continuato a perdere quota. Il valore dell'impresa è sceso di circa 5 miliardi di franchi rispetto al momento dell'acquisto. Come giudica il Consiglio federale una perdita così ingente ai danni della ricchezza nazionale? Un'eventuale perdita di valore della partecipazione pregiudicherebbe l'impegno di Swisscom sul mercato svizzero? Quali provvedimenti intende adottare per impedire in futuro che imprese statali partecipino a investimenti così rischiosi in cui sono in gioco forti somme di denaro?

3. Prima dell'acquisto da parte di Swisscom, Fastweb è stata oggetto di un'accurata perizia. Quali società l'hanno eseguita? Erano stati riscontrati altri problemi? In caso affermativo, come mai è stato consigliato a Swisscom di acquistare la società o perché quest'ultima l'ha fatto malgrado la procedura in corso? Dopo che è stata resa nota l'indagine sulle presunte operazioni di frode fiscale nel gennaio 2007, Swisscom ha svolto una propria perizia? In caso negativo, perché?

4. Già in passato Swisscom aveva subito perdite dell'ordine di diversi miliardi di franchi per operazioni condotte all'estero. Tenuto conto di ciò, il dipartimento di Moritz Leuenberger ha chiesto ulteriori accertamenti al momento dell'acquisto di Fastweb? In caso negativo, su che cosa si è basato l'appoggio del consigliere federale responsabile in materia?

5. Lo scandalo di Fastweb è solo l'ultimo caso di una lunga serie di investimenti sbagliati effettuati da imprese a partecipazione statale. Quali possono essere le conseguenze sulle loro future operazioni in ambito internazionale? Il Consiglio federale è disposto a valutare la privatizzazione di Swisscom e di altre imprese dello stesso genere?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le autorità inquirenti italiane hanno informato Fastweb per la prima volta nel novembre 2006 in merito al sospetto di frode sull'IVA da parte di fornitori di servizi a valore aggiunto che Fastweb rivendeva a clienti esteri. Sono state quindi avviate indagini sulle operazioni condotte dalla società. A seguito di ciò, Fastweb ha interrotto immediatamente le transazioni sospette, informando l'opinione pubblica sulle indagini in corso. Fastweb di per sé non è mai stata sospettata di evasione fiscale.

Prima dell'acquisto di Fastweb, i membri del Consiglio federale sono stati informati da Swisscom in merito ai piani di acquisto. Le indagini sulle frodi ai danni dell'IVA nell'ambito delle transazioni di Fastweb non facevano parte di queste informazioni, in quanto dagli accertamenti giuridici era emerso che Fastweb applicava correttamente le norme sul pagamento dell'IVA. Il massimo rischio evidenziabile in quel momento nell'ambito delle indagini sull'evasione fiscale consisteva nel fatto che Fastweb non avrebbe ricevuto il credito fiscale pari a 72 milioni di euro bloccato dallo Stato italiano e maggiorato eventualmente da una multa a seguito degli accertamenti della autorità inquirenti. Tale rischio massimo era stato preventivato a 140 milioni di euro e, considerato il prezzo di acquisto di 6,9 miliardi di franchi, ritenuto accettabile dal consiglio di amministrazione di Swisscom.

2. Non vi è alcuna perdita di ricchezza nazionale. Poiché Fastweb è completamente integrata nel gruppo Swisscom, il valore della partecipazione non dipende da quello delle azioni, che sono per circa il 18 per cento in possesso di terzi, bensì dal cash-flow dell'impresa atteso per il futuro. Finora, in termini di crescita, Fastweb ha soddisfatto interamente le aspettative. Di conseguenza, non vi sono stati adeguamenti contabili del valore della partecipazione da parte di Swisscom. Da quando Fastweb è stata acquistata da Swisscom, il valore delle sue azioni quotate in borsa ha subito un calo così forte perché il volume degli scambi è molto ridotto, Fastweb non distribuisce dividendi e Swisscom non è disposta ad acquistare le azioni degli azionisti di minoranza.

Il valore della partecipazione verrebbe seriamente messo a rischio solo se le indagini delle autorità inquirenti italiane nuocessero all'andamento degli affari in misura tale da non permettere il raggiungimento dei tassi di crescita alla base della valutazione. Attualmente non ci sono i presupposti perché ciò si verifichi. Fastweb ha creato un accantonamento di 70 milioni di euro a titolo di rimborso dell'IVA. In ogni caso, le attività svizzere di Swisscom non verrebbero influenzate in modo negativo.

Tutte le imprese, anche quelle pubbliche, devono effettuare investimenti per garantirsi un futuro. In linea di massima non esistono investimenti senza rischi. È responsabilità del consiglio di amministrazione valutare e soppesare opportunità e rischi di ogni singolo investimento. Nel caso delle imprese a partecipazione federale, il consiglio di amministrazione deve inoltre assicurare che gli investimenti di maggiore portata siano conformi agli obiettivi strategici fissati dal Consiglio federale. Dal punto di vista del proprietario, evitare qualsiasi rischio è una strategia senza senso, in quanto il valore di un'impresa dipende dal suo futuro potenziale di guadagno e senza investimenti in guadagni futuri, che per forza di cose comportano sempre dei rischi, nessun'impresa riuscirà a lungo termine ad affermarsi sul mercato.

3. Nell'ambito delle trattative per l'acquisto di Fastweb, due perizie indipendenti sono state commissionate a società di consulenza aziendale e verifica fiscale di fama internazionale, specializzate in casi di truffa e frode. Le società incaricate hanno concluso all'unanimità che dietro alle transazioni oggetto d'inchiesta vi erano vere e proprie prestazioni e non finti servizi e che Fastweb ha applicato correttamente le norme sull'IVA. Secondo un'altra perizia commissionata nel giugno 2007, si ventilava per la prima volta l'ipotesi che, tra il 2003 e il 2006, Fastweb, in qualità di intermediaria, sia stata coinvolta impropriamente in un sistema di "frode carosello" internazionale.

4. L'acquisto di Fastweb rientrava esclusivamente nella competenza del consiglio di amministrazione di Swisscom. La tutela degli interessi di azionista della Confederazione nei confronti di Swisscom spetta invece al Consiglio federale, che assolve questo compito mediante gli obiettivi strategici. Il consiglio di amministrazione di Swisscom è responsabile del raggiungimento di questi obiettivi nei confronti del governo, che verifica ogni anno se essi sono rispettati. Il Consiglio federale rende conto della situazione sia al Parlamento che all'opinione pubblica.

Nel febbraio 2007 il Consiglio federale ha constatato che l'acquisto di Fastweb era compatibile con gli obiettivi strategici fissati per Swisscom e quindi non ha sollevato nessuna obiezione in merito.

5. Fastweb ha una grande importanza strategica per Swisscom. Da quando è stata acquistata, la società ha conseguito risultati molto positivi sul mercato. Malgrado la grave crisi economica in Italia, in questo lasso di tempo il volume di clienti e il fatturato sono aumentati del 30 per cento, l'utile netto consolidato (EBIT) di oltre il 40 per cento e la quota di mercato del 50 per cento. Fastweb contribuisce con una quota significativa e crescente al fatturato, al risultato economico e alla distribuzione dei dividendi di Swisscom. Grazie al suo know-how tecnologico all'avanguardia sul piano internazionale, l'azienda contribuisce all'ulteriore sviluppo del core business di Swisscom. È solo grazie a Fastweb che Swisscom riesce a compensare i fatturati e i risultati in calo sul mercato svizzero a causa del crollo dei prezzi.

A prescindere dalla vicenda Fastweb, come ogni grande impresa svizzera con mandato di servizio universale, Swisscom si trova davanti alla sfida di trovare nuove fonti di crescita redditizia per far fronte a fatturati e margini in calo nel core business tradizionale. Queste fonti possono essere o nuovi campi di attività in Svizzera o operazioni su mercati esteri in espansione, purché esse rientrino negli scopi previsti dall'articolo 3 della legge sull'azienda delle telecomunicazioni (RS 784.11). La scelta della strategia da seguire in questo ambito delicato rientra nelle competenze del consiglio di amministrazione. La composizione dell'azionariato ha a questo proposito un ruolo secondario. Il Consiglio federale verifica regolarmente la forma giuridica più appropriata e la struttura della proprietà delle imprese con partecipazione della Confederazione. Nel 2006 il governo ha proposto in un messaggio al Parlamento di privatizzare completamente Swisscom. Il Parlamento non è entrato in materia. La CAPTE-N, con il postulato 06.3636, ha quindi chiesto al Consiglio federale di preparare un rapporto sulle diverse opzioni di partecipazione della Confederazione nell'impresa. Il rapporto sarà pronto con ogni probabilità entro l'anno in corso.

Risposta del Consiglio federale.