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10.3030 · Interpellanza · 2010-03-03

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

L'attuariato, che implica un'enorme quantità di moduli da compilare, genera per i piccoli assicuratori malattie costi sproporzionati. Lo stesso vale per le notifiche mensili dei valori patrimoniali ecc.

In questo contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Per la revisione delle società anonime di piccole dimensioni, l'articolo 727b del Codice delle obbligazioni prevede prescrizioni semplificate. Perché non applicare questo principio della proporzionalità anche agli assicuratori malattie?

2. La FINMA intende riconoscere ancora soltanto undici aziende in tutta la Svizzera con funzione di organi di revisione per gli assicuratori malattie. Dato che nessuna di esse ha sede, per esempio, nel cantone dei Grigioni, questa decisione crea di fatto una centralizzazione a scapito delle regioni periferiche. Come spiega il Consiglio federale il fatto che in tutto il cantone dei Grigioni non ci sia alcuna azienda in grado di esercitare l'attività di revisione sugli assicuratori malattie?

3. Nell'ambito dell'allestimento del preventivo, l'incognita maggiore è sempre la compensazione dei rischi. Non sono rare differenze del 50 per cento tra la compensazione dei rischi provvisoria e quella definitiva. Quali misure ha previsto il Consiglio federale per creare maggiore trasparenza in questo campo?

4. A partire dal 2012, nell'ambito della compensazione dei rischi sarà preso in considerazione un nuovo fattore, ossia i costi ospedalieri (stazionari). Quali misure prevede di adottare il Consiglio federale per non rendere inattrattivo agli assicuratori malattie il controllo contabile (quando i costi sono compensati, viene meno la motivazione a mantenerli il più possibile bassi)?

5. Com'è possibile conciliare la compensazione dei rischi con una maggiore presenza dell'economia di mercato nel settore sanitario?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Come prescritto dall'articolo 727b capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), le società con azioni quotate in borsa designano quale ufficio di revisione un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo le disposizioni della legge sui revisori (LSR; RS 221.302). Esse sono tenute a far eseguire parimenti da un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale le verifiche cui deve procedere, secondo le disposizioni legali, un revisore abilitato o un perito revisore abilitato.

Le casse malati che esercitano l'assicurazione sociale malattie ai sensi della legge federale sull'assicurazione malattie (RS 832.10) e che gestiscono anche attività relative alle assicurazioni malattie complementari secondo le prescrizioni della legge sul contratto d'assicurazione (RS 221.229.1) devono affidare la verifica dei conti annuali e l'allestimento dei rapporti destinati all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) a un'impresa di revisione che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 86 capoverso 3 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (RS 832.102). In analogia all'articolo 727b capoverso 2 CO, possono designare un perito revisore abilitato secondo la LSR. L'UFSP può emanare istruzioni relative alla forma e al contenuto dei rapporti e rinviare all'organo di revisione i rapporti non conformi alle esigenze poste.

Per la gestione delle attività relative alle assicurazioni malattie complementari, le società interessate sottostanno addizionalmente alla vigilanza della FINMA. Affinché sia garantita una sufficiente competenza tecnica e siano soddisfatti i requisiti organizzativi, la FINMA esige che l'audit prudenziale del patrimonio vincolato sia affidato a una società di audit abilitata in virtù di leggi speciali. Tale abilitazione è subordinata, tra l'altro, all'abilitazione di impresa di revisione posta sotto sorveglianza statale, rilasciata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori. Il Consiglio federale ritiene che tali requisiti siano adeguati e proporzionati allo scopo.

2. Finora alla FINMA non sono pervenute domande di abilitazione di società di audit con sede nel cantone dei Grigioni, il che lascia concludere che anche nelle regioni economiche periferiche il mercato è sufficientemente coperto dalle società di audit abilitate dalla FINMA.

3. Effettivamente le tasse di rischio e i contributi compensativi definitivi possono scostarsi notevolmente dai valori calcolati in linea provvisoria. Questo è spiegabile con le fluttuazioni dell'effettivo degli assicurati. È quindi particolarmente importante tenere in debito conto i cambiamenti della struttura di rischio nell'allestimento dei conti annuali. Agli assicuratori viene consigliato di costituire nei conti annuali i necessari accantonamenti per la compensazione dei rischi. Ogni assicuratore deve calcolare per sé l'importo degli accantonamenti necessari. Ulteriori disposizioni o misure non cambierebbero nulla al fatto che le tasse di rischio e i contributi compensativi definitivi possono essere calcolati unicamente alla fine dell'anno di compensazione, una volta raccolti i dati di tutti gli assicuratori.

4. Dal 2012, per la compensazione dei rischi si terrà conto, oltre all'età e al sesso, di un terzo fattore, ossia una degenza superiore a tre giorni in un ospedale o in una casa di cura durante l'anno precedente. In tal modo si mira a diminuire gli incentivi per gli assicuratori ad affiliare persone con un rischio di malattia minore. Le tasse di rischio e i contributi compensativi del nuovo sistema di compensazione dei rischi continueranno ad essere calcolati in base al paragone tra i costi medi dei singoli gruppi di rischio e quelli del gruppo di riferimento. Tenendo conto della morbidità degli assicurati, i costi delle differenti malattie potranno essere compensati con maggiore equità tra i diversi assicuratori di quanto non sia il caso attualmente. Un buon controllo dei costi continuerà a essere nell'interesse degli assicuratori, dato che l'ammontare dei contributi compensativi non dipenderà dai costi delle degenze in ospedale dei loro assicurati, ma dal gruppo di rischio di cui fanno parte. Il Consiglio federale reputa adeguati gli incentivi del nuovo sistema di compensazione dei rischi e non ritiene pertanto necessario introdurre nuove misure per rinforzare il controllo dei costi da parte degli assicuratori.

5. L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie si fonda sulla concorrenza regolata tra i diversi assicuratori. Questi ultimi sono obbligati ad affiliare ogni persona che sottosta all'obbligatorietà assicurativa nella regione in cui sono attivi. Inoltre, devono riscuotere un premio stabilito a livello cantonale o regionale per le fasce d'età dei bambini, dei giovani adulti e degli adulti. Tenendo conto delle diverse strutture degli effettivi degli assicurati, sul piano della concorrenza non tutti gli assicuratori si trovano nella stessa situazione. Il sistema vigente di compensazione dei rischi permette solo una compensazione parziale. Dal 2012, le varie strutture di rischio degli assicuratori verranno equilibrate meglio (cfr. risposta alla domanda 4). Solo in questo modo vi potrà essere concorrenza per quanto riguarda la qualità delle prestazioni, l'efficienza e lo sviluppo di nuovi modelli assicurativi. La compensazione dei rischi può essere ulteriormente migliorata. Alcune proposte sono attualmente al vaglio.

Risposta del Consiglio federale.