10.3039 · Mozione · 2010-03-03
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di negoziare con il governo del Kosovo il rinnovo della detta convenzione, integrandovi, se necessario, una disposizione per la lotta contro la frode, come è già avvenuto con gli altri Paesi dell'ex Jugoslavia.
Begründung
Lo scorso dicembre il Consiglio federale ha deciso che la Convenzione di sicurezza sociale conclusa con l'ex Jugoslavia nel 1962/63 non si applicherà più al Kosovo dal 1° aprile 2010. Circa 170 000 persone originarie di questo Paese vivono in Svizzera e molte di loro lavorano nella costruzione e negli altri settori in cui il rischio di invalidità è particolarmente elevato. Eppure, per tutti questi lavoratori contribuenti, le rendite AVS e AI non saranno più esportabili all'estero. Concretamente ciò significa che riceveranno una rendita soltanto se restano in Svizzera. Inoltre, non beneficeranno più degli assegni familiari per i loro figli che non vivono in Svizzera. Per giustificare la sua decisione, il Consiglio federale ricorda le minacce di cui è stata vittima la società privata incaricata di vigilare sugli abusi in Kosovo.
In seguito al recesso dalla Convenzione di sicurezza sociale con il Kosovo, i cittadini di questo Paese che lasciano la Svizzera, per scelta o per obbligo, non riceveranno più le loro rendite AVS e AI (i contributi AVS versati sono rimborsati su domanda). In tal modo, un lavoratore diventato invalido in seguito a un incidente di lavoro in Svizzera non avrà diritto a una rendita se ritorna in Kosovo dalla sua famiglia. Inoltre, potrebbe essere obbligato a lasciare la Svizzera: il suo permesso di soggiorno rischierebbe infatti di non essere rinnovato in caso di invalidità, siccome la sua rendita non basterebbe per coprire le sue necessità nel nostro Paese. Il lavoratore diventato invalido dovrebbe quindi lasciare la Svizzera senza rendita!
Occorre trovare e negoziare con il governo kosovaro una soluzione alle difficoltà incontrate durante i controlli effettuati in Kosovo, ma che non vada a discapito dei lavoratori. Il diritto degli assicurati deve essere rispettato a prescindere dal luogo di domicilio.
Per di più, considerato che è stato firmato un nuovo accordo con la Croazia e sono in corso negoziazioni con la Serbia, il Montenegro e la Bosnia-Erzegovina, il Consiglio federale ha un atteggiamento chiaramente discriminante verso i lavoratori originari del Kosovo che contribuiscono alle assicurazioni sociali nel nostro Paese. Dopo esser stato uno dei primi Paesi a riconoscere il Kosovo come Stato, la Svizzera deve attribuire il dovuto rispetto ai cittadini kosovari e soprattutto alle persone che contribuiscono al buon funzionamento della nostra economia.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Lo scopo delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale è di coordinare i sistemi di sicurezza sociale degli Stati contraenti. Le convenzioni disciplinano diversi aspetti: la parità di trattamento per i cittadini degli Stati contraenti, l'assoggettamento al diritto assicurativo, l'esportazione delle prestazioni, il computo dei periodi d'assicurazione, la cooperazione internazionale tra le autorità e gli organi d'assicurazione e lo scambio d'informazioni. Affinché le convenzioni possano essere applicate, è necessario che la legislazione e l'organizzazione dei sistemi di sicurezza sociale di entrambe le parti rispettino determinati standard minimi.
La collaborazione con le autorità del Kosovo, indispensabile per l'applicazione di una convenzione di sicurezza sociale, si è rivelata difficile. Lo Stato, attualmente in fase di costituzione, non dispone ancora di un sistema di sicurezza sociale che funzioni. Va inoltre detto che la vecchia convenzione, oltre a non corrispondere più né all'attuale legislazione svizzera né a quella del Kosovo, non soddisfa nemmeno i requisiti posti dal nostro Paese in materia di collaborazione bilaterale nella lotta alle frodi ai danni dell'assicurazione invalidità. Per di più, la ditta incaricata nel quadro del relativo progetto pilota è stata minacciata a tal punto da vedersi costretta ad interrompere l'attività ivi svolta. Per questi motivi, il 16 dicembre 2009 il Consiglio federale ha deciso che dal 1° aprile 2010, rispettando il termine di disdetta di tre mesi, la Convenzione di sicurezza sociale conclusa con la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia non si applicherà più al Kosovo.
Dal 1° aprile 2010, i cittadini kosovari saranno trattati alla stregua dei cittadini di altri Stati non contraenti, tranne nei casi disciplinati secondo le disposizioni di diritto transitorio. In caso di partenza definitiva dalla Svizzera, i cittadini degli Stati non contraenti hanno diritto al rimborso della totalità dei contributi AVS (inclusa la parte versata dal datore di lavoro) e al versamento della prestazione di libero passaggio del secondo pilastro. Per principio, non sarà invece più possibile esportare prestazioni. In virtù della garanzia dei diritti acquisiti, le prestazioni già concesse continueranno a essere versate all'estero anche in futuro.
A tutt'oggi, il Consiglio federale non vede alcuna ragione per riconsiderare la sua posizione. In risposta ad una richiesta delle autorità kosovare, le competenti autorità federali hanno tuttavia segnalato la loro disponibilità a ricevere un gruppo di lavoro del governo del Kosovo per un aggiornamento reciproco sulla situazione in materia di assicurazioni sociali.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.