10.3065 · Mozione · 2010-03-09
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare gli adeguamenti legislativi necessari per modificare o chiarire i punti seguenti:
1. limitare o eventualmente abrogare lo statuto di "persona ammessa provvisoriamente" nella legge sull'asilo;
2. rilasciare, al posto di questo statuto, un permesso di dimora ordinario limitato a un anno;
3. prorogare il permesso di un anno se il ritorno non è possibile né ragionevolmente esigibile anche un anno dopo;
4. inasprire i criteri per la proroga del permesso di dimora ordinario;
5. subordinare la proroga alla presentazione di un contratto d'affitto e di lavoro per prevenire che le persone in questione si diano alla latitanza;
6. potenziare gli accertamenti dei motivi per un'ammissione provvisoria.
Begründung
Attualmente lo statuto di persona ammessa provvisoriamente comporta un onere amministrativo molto importante per Confederazione e cantoni. Sull'arco degli ultimi dieci anni sono state ammesse a titolo provvisorio mediamente circa 20 000 persone. D'altronde, tale statuto provoca grande incertezza tra gli interessati riguardo al loro soggiorno. Per esperienza, una grande maggioranza (circa il 90 per cento) rimane in Svizzera e, in caso di buona integrazione, riceve un permesso di dimora dopo cinque anni, pur essendo ammessa provvisoriamente. Queste procedure sono molto onerose, poiché i cantoni devono sottoporre ogni richiesta alla Confederazione, che di norma dà la sua approvazione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il permesso di dimora e l'ammissione provvisoria perseguono obiettivi diversi. Secondo la volontà del legislatore, l'ammissione provvisoria non costituisce uno statuto di soggiorno a sé stante, come il permesso di dimora, bensì una misura sostitutiva nel caso in cui l'allontanamento di uno straniero sia impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile. L'ammissione provvisoria consente di sospendere temporaneamente il rimpatrio di persone, la cui domanda d'asilo è stata respinta. Gli accertamenti dei motivi per cui le autorità ritengono possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile un allontanamento sono già oggi approfonditi, in particolare conformemente alla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale. Ad esempio, nel verificare l'esigibilità di un allontanamento, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) deve infatti valutare accuratamente la situazione in cui verrebbe a trovarsi il richiedente l'asilo in caso di ritorno nel Paese d'origine o di provenienza. La decisione di disporre l'ammissione provvisoria compete all'UFM. Non appena l'ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento viene a cadere, gli stranieri interessati devono lasciare la Svizzera.
A differenza di quanto previsto in caso di ammissione provvisoria, l'autorità cantonale competente in materia di migrazione rilascia un permesso di dimora agli stranieri che soddisfano le condizioni generali di ammissione secondo la legge federale sugli stranieri (LStr). Questi due istituti sono molto diversi tra loro anche per quanto riguarda l'assunzione dei costi.
Siccome il settore dell'asilo rientra nella sua sfera di competenza, la Confederazione versa ai cantoni, per ogni straniero ammesso provvisoriamente, una somma forfettaria per eventuali spese di aiuto sociale, al massimo per sette anni dopo l'entrata (art. 87 LStr). Invece, nel caso di stranieri titolari di un permesso di dimora, sono i cantoni a doversi assumere gli eventuali costi di aiuto sociale insorti dall'entrata in Svizzera.
Inoltre, con l'articolo 84 capoverso 5 LStr il legislatore ha introdotto la possibilità, per le persone ammesse provvisoriamente, di richiedere un permesso di dimora limitato a un anno, tuttavia al più presto dopo cinque anni di soggiorno in Svizzera. Secondo le intenzioni del legislatore, un permesso di dimora va rilasciato soltanto se la persona ammessa provvisoriamente si è ben integrata nel nostro Paese. In particolare, il rilascio diretto di un permesso di dimora ordinario comporterebbe - a differenza della disposizione di un'ammissione provvisoria - anche ripercussioni sullo statuto dello straniero in questione. Infatti, non appena ottenuto il permesso di dimora, lo straniero può farsi raggiungere dai famigliari (art. 44 LStr), mentre una persona ammessa provvisoriamente dispone di tale possibilità al più presto dopo tre anni (art. 85 cpv. 7 LStr). Il titolare di un permesso di dimora ordinario può cambiare posto di lavoro senza dover richiedere un'autorizzazione e ha il diritto di trasferirsi in un altro cantone. Invece, la persona ammessa provvisoriamente deve richiedere un'autorizzazione per iniziare o cambiare un lavoro (art. 85 cpv. 6 LStr). Deve inoltre ottenere il nullaosta dell'UFM per trasferirsi in un altro cantone (art. 85 cpv. 3 LStr).
Il rilascio immediato di un permesso di dimora ordinario comporterebbe dunque un considerevole miglioramento dello statuto dello straniero in questione. Inoltre, il conferimento di uno statuto legale in materia di stranieri, come previsto nella mozione, aumenterebbe chiaramente l'attrattiva della Svizzera, rispetto agli altri Paesi europei, quale Paese di destinazione per la migrazione illegale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.