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10.3084 · Interpellanza · 2010-03-10

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

1. Il Consiglio federale è invitato a informare in dettaglio le due Camere sulla natura esatta della partecipazione svizzera alle agenzie dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Organizzazione mondiale del commercio e dell'UE responsabili dell'elaborazione e dell'applicazione delle disposizioni del Codex alimentarius.

2. Inoltre è invitato a comunicare se il Codex alimentarius è effettivamente entrato in vigore il 31 dicembre 2009 e per quali canali e con quali mezzi i suoi standard saranno se del caso imposti alla Svizzera.

3. Quali saranno le conseguenze concrete dell'eventuale imposizione di tali standard per l'economia e il mondo agricolo svizzeri? Che cosa accadrà nel settore degli integratori alimentari?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Codex alimentarius è stato istituito nel 1962 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) al fine di elaborare norme, direttive e raccomandazioni internazionali sulle derrate alimentari. Il termine "Codex alimentarius", o codice alimentare, designa ugualmente l'insieme delle norme alimentari elaborate e pubblicate in 13 volumi dalla commissione del Codex alimentarius e dai suoi organi sussidiari (comitati Codex e gruppi di lavoro intergovernativi speciali). La commissione è aperta a tutti gli Stati membri e ai membri associati dell'OMS e/o della FAO interessati alle norme alimentari internazionali. La Svizzera è membro del Codex alimentarius sin dalla sua istituzione e attualmente è responsabile di due comitati Codex (comitato per il cacao e il cioccolato e comitato per le acque minerali naturali). Partecipa attivamente ai lavori dei comitati Codex allestendo pareri scritti o inviando delle delegazioni alle loro sessioni. Tali delegazioni possono comprendere rappresentanti dell'amministrazione, dell'industria, del settore agro-alimentare e delle organizzazioni dei consumatori, nonché esperti scientifici, a seconda del tema trattato.

2. Le norme del Codex non hanno carattere giuridicamente vincolante, salvo se sono recepite, secondo le procedure ordinarie, nelle legislazioni nazionali dei singoli Paesi. In Svizzera gli standard del Codex non sono trasposti automaticamente nella legislazione, ma servono da riferimento per l'elaborazione del diritto in materia di derrate alimentari.

3. Il Codex alimentarius costituisce il riferimento mondiale per i produttori, i consumatori e i trasformatori di prodotti alimentari, nonché per gli organi nazionali di controllo. Le sue norme sono pure utilizzate nelle procedure di composizione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio OMC. Esse sono citate nell'accordo sugli ostacoli tecnici al commercio e nell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, che designa la commissione mista FAO/OMS del Codex alimentarius come l'organizzazione di normazione competente per quanto concerne l'innocuità dei prodotti alimentari. Concretamente, ciò significa che in linea di principio un Paese le cui misure in materia di derrate alimentari sono conformi alle norme del Codex non ha l'onere di fornire la prova in caso di controversia.

Come sottolineato dal Consiglio federale nella sua risposta all'interrogazione Stähelin 06.1111 del 20 settembre 2006, i settori della produzione, dell'industria e della distribuzione agro-alimentare svizzeri auspicano che gli ostacoli tecnici non intralcino il libero scambio di prodotti da e verso Paesi terzi. L'insieme delle norme del Codex costituiscono lo strumento principale per garantire la certezza giuridica di questo libero scambio. Il Codex apporta pertanto un contributo significativo al buon funzionamento dei nostri scambi commerciali nel settore alimentare e sostiene dunque l'economia svizzera.

Gli integratori alimentari sono elencati nel Codex alimentarius. Le direttive concernenti gli integratori alimentari di vitamine e sali minerali contengono raccomandazioni relative alla definizione, alla composizione, all'imballaggio e all'etichettatura degli integratori alimentari.

Risposta del Consiglio federale.