Lexipedia

La legge sulla pianificazione del territorio al servizio di un'agricoltura produttiva

10.3086 · Mozione · 2010-03-10

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato ad adeguare come segue la legge sulla pianificazione del territorio:

1. La legge sulla pianificazione del territorio (LPT) deve basarsi sull'articolo 104 della Costituzione federale.

2. Occorre passare a una zona agricola unificata e integrata che si orienti sistematicamente a un modello fondato sui prodotti.

3. Tutti gli animali da reddito devono essere trattati allo stesso modo dal punto di vista della pianificazione del territorio. In particolare, si deve rinunciare all'attuale separazione tra produzione dipendente dal suolo e produzione indipendente dal suolo. La prova di una dipendenza minima dal suolo deve essere fornita per tutte le forme di produzione in modo unificato e non burocratico.

4. Non si deve più richiedere la prova di capacità di esistenza economico-finanziaria a lungo termine per i progetti di costruzione di edifici agricoli.

5. La legge sulla pianificazione del territorio deve essere notevolmente modificata e gli ostacoli burocratici alla sua attuazione devono essere rimossi.

Begründung

L'agricoltura è sottoposta a una forte pressione di liberalizzazione e, pertanto, a notevoli modifiche strutturali. Gli agricoltori, in quanto imprenditori, devono prendere delle decisioni relative agli investimenti e assumerne le conseguenze. Le repentine modifiche strutturali legate all'apertura delle frontiere esigono un adeguamento costante delle imprese agricole, che si tratti di riconversioni della produzione agricola o di ampliamenti delle imprese. È finito il tempo in cui le stalle non venivano modificate per un'intera generazione. Oggi gli impianti di allevamento devono essere costruiti in modo da poter essere facilmente adattati alle nuove esigenze e ampliati, se necessario.

L'agricoltura non ha alcun potenziale di sviluppo nelle aree di insediamento, da una parte, perché queste ultime sono necessariamente destinate a estendersi, dall'altra, a causa delle emissioni che generano (odori, rumore, lavori in orari non opportuni). Un'attività insediativa agricola orientata al futuro, pertanto, deve svolgersi nelle zone agricole, al di fuori degli insediamenti. La presente mozione contribuirà a rafforzare la produzione agricola attraverso la pianificazione del territorio.

La prassi amministrativa e giudiziaria ha fortemente ristretto le condizioni di conformità alla zona agricola dal punto di vista contenutistico, e anche attraverso l'introduzione di ostacoli burocratici.

La LPT deve essere adeguata in modo tale che le condizioni imposte ai progetti di costruzione di edifici agricoli siano semplificate a livello di legge.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere i punti 1 e 5 della mozione e di respingere gli altri punti.

Stellungnahme des Bundesrates

Le possibilità per migliorare l'integrazione delle esigenze dell'agricoltura nella legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (RS 700) saranno esaminate nell'ambito della seconda fase della sua revisione, che verrà avviata nel corso dell'anno. Le cerchie interessate saranno coinvolte tempestivamente e adeguatamente nei lavori di revisione. Le tematiche sollevate con le domande 2 a 4 dall'autore della mozione dovranno essere discusse in modo appropriato in questo contesto più ampio.

I punti 2 a 4 della mozione sono incentrati su temi relativamente specifici e presentano già soluzioni dettagliate. Un'analisi esaustiva della problematica presuppone, tuttavia, che le diverse opzioni restino aperte e che le soluzioni non siano anticipate in maniera puntuale. Pertanto, solo in seguito a discussioni approfondite sarà possibile dire se le risposte date nella mozione vanno nella giusta direzione.

Il Consiglio federale è tuttavia pronto a inserire, alla prossima occasione, l'articolo 104 della Costituzione nell'ingresso della legge sulla pianificazione del territorio (punto 1). Le modifiche e l'auspicata ottimizzazione avanzate con la domanda numero 5 e relative all'attuale regolamentazione delle costruzioni al di fuori delle zone edificabili rappresentano uno degli obiettivi della seconda fase di revisione della legislazione in materia. A tempo debito, nell'ambito della revisione dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio, si terrà conto del mandato formulato dall'autore dell'intervento. Anche per quel che riguarda il punto numero 5, la mozione può quindi essere approvata.

Il Consiglio federale propone di accogliere i punti 1 e 5 della mozione e di respingere gli altri punti.