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10.3098 · Mozione · 2010-03-15

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di:

- formulare una riserva all'articolo 22 della Convenzione di Berna, che aumenta i margini di manovra per limitare le popolazioni di lupi al fine di garantire un utilizzo ragionevole e sostenibile delle Alpi in quanto spazio vitale;

- se del caso, disdire la Convenzione di Berna e aderirvi nuovamente formulando una riserva sulla questione del lupo secondo l'articolo 21 della Convenzione di Berna;

- tramite la nuova piattaforma della Convenzione delle Alpi "Predatori e ungulati selvatici", promuovere una proposta congiunta dei Paesi dell'Arco alpino volta a ridurre lo status di specie protetta del lupo.

Begründung

La situazione del lupo è notevolmente cambiata dalla firma della Convenzione di Berna. La coesistenza fra l'uomo e il lupo non può essere disciplinata in modo adeguato tramite la Convenzione di Berna, quest'ultima è infatti troppo orientata verso la protezione del lupo.

La popolazione alpina deve poter sfruttare il proprio territorio. Un paesaggio antropico utilizzato in modo diversificato garantisce la più elevata qualità di vita. In questo aspetto rientra la salvaguardia della diversità della flora e della fauna ma anche una gestione rispettosa delle risorse da parte dell'uomo. Ciò è particolarmente importante anche per il turismo.

In questo ambito è quindi necessaria una gestione intelligente delle Alpi in quanto spazio vitale sensibile e non una trasfigurazione romantica di singole specie animali. Le popolazioni di lupi devono poter essere regolate quando l'equilibrio ecologico-economico lo richiede nel senso vero della sostenibilità. L'adattamento dell'ordinanza sulla caccia nella forma chiesta dalla mozione della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia 10.3008 è necessaria, ma non basta.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La Convenzione del 19 settembre 1979 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna; RS 0.455) sancisce fra l'altro nel preambolo che la flora e la fauna selvatiche costituiscono un patrimonio naturale di valore estetico, scientifico, culturale, ricreativo, economico e intrinseco che occorre preservare e trasmettere alle generazioni future e che la flora e la fauna selvatiche hanno un'essenziale importanza per il mantenimento degli equilibri biologici. La Convenzione di Berna non è soltanto alla base della protezione del lupo, ma rappresenta anche un fondamento dell'intera legislazione sulla protezione della natura in Svizzera.

Il fatto di formulare una riserva all'articolo 22 è già stata ampiamente discussa e chiarita sette anni or sono nel quadro della trattazione della mozione Maissen 01.3567. La formulazione di riserve è possibile esclusivamente al momento della firma o della ratifica della Convenzione di Berna. La Svizzera non ha allora formulato alcuna riserva.

In questo contesto, è pure stata discussa la possibilità di disdire la Convenzione di Berna e di aderirvi nuovamente formulando una riserva. Tale proposta non è sostenibile né dal punto di vista giuridico né da quello politico. Da un lato, una disdetta della Convenzione di Berna da parte della Svizzera seguita da una nuova adesione violerebbe il principio della buona fede (artt. 26 e 31 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati; RS 0.111), d'altro lato non sarebbe approvata dagli altri Paesi. La nuova adesione sarebbe molto dubbia e inoltre in ogni caso possibile solo dopo diversi anni e lunghe negoziazioni. Oltre alla credibilità, la Svizzera perderebbe anche le basi per numerose disposizioni che regolano la protezione delle specie nella legislazione federale. Una disdetta della Convenzione di Berna per la regolazione di una singola specie è, del resto, sproporzionata.

In relazione alle mozioni Freysinger 09.3790, "Disdire la Convenzione di Berna", e Schmidt Roberto 09.3813, "Ridurre la protezione del lupo nella Convenzione di Berna", il Consiglio federale ha indicato che, grazie alle basi giuridiche vigenti (legge sulla caccia, RS 922.0; ordinanza sulla caccia, RS 922.01) e alla Strategia lupo Svizzera, la Confederazione dispone di un margine di manovra sufficiente per evitare che gli animali da reddito subiscano danni eccessivi. Secondo l'articolo 9 della Convenzione di Berna, singoli abbattimenti di animali che provocano danni sono ammessi in via eccezionale anche per animali appartenenti alle specie contemplate nell'allegato II. Al fine di prepararsi per tempo alla presenza di una popolazione stabile di lupi, il Consiglio federale intende da un lato adattare l'ordinanza sulla caccia e dall'altro sostenere un'azione congiunta dei Paesi alpini atta a modificare lo status di specie protetta del lupo (retrocessione dall'allegato II all'allegato III) presso il comitato permanente della Convenzione di Berna a Strasburgo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.