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IVA. Generosità unilaterale della Svizzera verso i taxi dell'UE

10.3125 · Interpellanza · 2010-03-16

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Ginevra è il centro di un importante mercato regionale dei trasporti privati tra il suo aeroporto e quelli di Lione, Chambéry, Grenoble e Milano, nonché tra la sua stazione ferroviaria e quelle di Moûtiers, Albertville, Chambéry, Lione, Lione St. Exupery, Grenoble, Annecy e Aix-Les-Bains. Vista la prossimità di Ginevra con il confine francese, il Consiglio federale ha pensato bene di rinunciare unilateralmente a riscuotere l'IVA sui trasporti effettuati sul territorio svizzero dai taxi francesi, alla cui guida troviamo chauffeur di diversi Paesi dell'UE. Dal canto suo, la Francia esige dai tassisti svizzeri, sotto comminatoria di una multa di 1500 euro, che una volta giunti alla frontiera si fermino, perdendo così decine di minuti importanti ad ogni passaggio, per dichiarare e saldare somme di IVA, spesso di entità irrisoria. Questa disparità di trattamento fa sì che le imprese ginevrine di taxi vengano escluse dal loro proprio mercato.

In effetti, il taxi francese non paga l'IVA in entrata in Svizzera, può entrare in Svizzera da qualsiasi strada (mentre la Francia vieta la circolazione dei taxi in entrata) e beneficia di prezzi vantaggiosi sui carburanti. Il taxi svizzero, invece, deve pagare l'IVA francese, anche di un solo euro (ad es. a destinazione di Archamps), sotto pena di una comminatoria di 1500 euro, deve passare dai punti di passaggio occupati dalla dogana francese, alla sera e di notte (valico di Bardonnex, tempo di percorrenza e costi maggiori), deve a volte attendere mezz'ora prima di essere servito dai doganieri francesi e non beneficia di alcuna riduzione sui prezzi del carburante.

Il Consiglio federale è disposto a porre fine a questa distorsione della concorrenza:

1. estendendo ai taxi il sistema semplice di tassazione che esiste per i privati: le cassette delle dichiarazioni (autodichiarazione e autotassazione) dell'AFD con polizza di versamento;

2. esigendo la stessa flessibilità da parte della Francia in applicazione del principio di reciprocità e rispetto della buona fede nell'applicazione dei trattati internazionali?

Stellungnahme des Bundesrates

In base all'articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA, RS 641.20) la riscossione è effettuata secondo i principi della neutralità concorrenziale, della trasferibilità dell'imposta e dell'economicità del pagamento e della riscossione. Il principio della neutralità concorrenziale e quello dell'economicità della riscossione e del pagamento possono tuttavia entrare in conflitto.

Come in Svizzera, anche nell'UE vale il principio secondo cui le prestazioni di trasporto devono essere tassate nel Paese in cui sono stati compiuti i tragitti (art. 8 cpv. 2 lett. e LIVA e art. 48 direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto). In base a tale principio, la Francia, come pure altri Stati europei, preleva dalle imprese di taxi svizzere un'imposta sulla cifra d'affari per il tragitto compiuto nel proprio Paese.

Nel 1994, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) hanno esaminato una riscossione dell'imposta sul valore aggiunto presso le imprese di trasporto straniere nel quadro della legislazione svizzera relativa all'imposta sul valore aggiunto. La riscossione dell'imposta avrebbe tuttavia causato all'AFD un notevole lavoro supplementare. In quell'occasione, a causa dei brevi tragitti percorsi in Svizzera, il rapporto tra il dispendio dell'AFD e il gettito fiscale supplementare stimato era talmente sfavorevole che il Consiglio federale rinunciò a introdurre una corrispondente imposizione. Anche oggi il rapporto tra spese e ricavi non dovrebbe differire molto dalle constatazioni fatte nel 1994, ragion per cui nemmeno in futuro il Consiglio federale intende tassare queste prestazioni di trasporto.

1. Le cassette delle dichiarazioni allestite dall'AFD ai valichi di confine non occupati o occupati soltanto temporaneamente dal personale del corpo delle guardie di confine sono previste per le dichiarazioni di merci importate nel traffico viaggiatori. Con la polizza di versamento dell'AFD si tassa a posteriori la merce importata in Svizzera. Questa forma di dichiarazione doganale non è applicabile al servizio di taxi perché in questo caso non si tratta di importazione di merci ma di un trasporto transfrontaliero di persone. Una soluzione analoga per le prestazioni di trasporto comporterebbe un onere supplementare sproporzionato e la riscossione dell'imposta presso le imprese di taxi estere potrebbe risultare problematica.

2. La disparità di trattamento tra le imprese di taxi francesi e quelle svizzere è dovuta alla rinuncia unilaterale della Svizzera a riscuotere l'imposta presso le imprese di trasporto straniere. Il Consiglio federale non può chiedere alla Francia di abolire una riscossione d'imposta conforme alla legge né può influenzare la Francia riguardo alle fattispecie che quest'ultima tassa nel suo territorio sovrano.

Anche per quanto riguarda il tipo di riscossione dell'imposta il Consiglio federale non può di principio dettare prescrizioni alla Francia. Tuttavia, per sensibilizzare la Francia, questa tematica potrà essere discussa in occasione di uno dei regolari incontri tra la Svizzera e la Francia relativi a questioni transfrontaliere.

Risposta del Consiglio federale.