Ammissione delle persone giuridiche come soci nelle società in nome collettivo
10.3154 · Mozione · 2010-03-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Secondo l'articolo 552 del Codice delle obbligazioni una società in nome collettivo si compone esclusivamente di persone fisiche. Questa situazione va cambiata così da permettere anche alle persone giuridiche di far parte di una società in nome collettivo.
Begründung
Questa modifica permette di tenere conto del fatto che le società in accomandita semplice non si prestano ad essere aziende commerciali - il cambio dei soci è complicato, questi ultimi non possono intervenire come un tutt'uno e non rispondono per il comportamento illecito dei soci. Gli esperti reputano necessaria l'ammissione di persone giuridiche come soci in società in nome collettivo. La riforma aumenta la certezza del diritto, in particolare presso le comunità di lavoro che sono rilevanti a livello economico soprattutto per le PMI.
In questo modo si rafforza la piazza economica svizzera.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La società in nome collettivo prevista dal diritto vigente è una società di persone, in cui è centrale la personalità dei rispettivi soci. Possono essere soci soltanto le persone fisiche attive e responsabili personalmente. Sussidiariamente al patrimonio societario, i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili con il loro patrimonio privato. La forma giuridica della società in nome collettivo si presta in particolare per le piccole e medie imprese (PMI).
Tuttavia, ammettendo le persone giuridiche quali soci di una società in nome collettivo si rende giuridicamente complessa una normativa fondamentalmente semplice. Un esempio eloquente è quello dell'amministrazione, che compete ai soci. Però, una persona giuridica non agisce personalmente, bensì per il tramite dei suoi organi, che a loro volta consistono in persone fisiche. L'amministrazione di una società in nome collettivo potrebbe quindi essere esercitata, per esempio, dai direttori di un'altra società anonima. L'introduzione di una tale possibilità di affidare la gestione a terzi porrebbe in secondo piano la personalità dei soci e quindi anche la responsabilità personale. Inoltre, l'ammissione delle persone giuridiche quali soci nelle società in nome collettivo modificherebbe sostanzialmente la responsabilità. Ad esempio, una società a garanzia limitata (SAGL) potrebbe diventare socia di una società in nome collettivo. Nella sua qualità di socia, la SAGL dovrebbe rispondere illimitatamente degli impegni assunti dalla società in nome collettivo. Tuttavia, dal momento che una SAGL risponde con il suo patrimonio societario soltanto per i propri debiti, ciò non comporta, per i creditori della società in nome collettivo, un aumento del substrato di responsabilità. Anzi, se oltre ad esercitare la funzione di socia della società in nome collettivo, la SAGL si dedica anche a una propria attività economica, in caso di insolvenza il substrato di responsabilità comunque limitato della SAGL non dovrebbe onorare soltanto i propri impegni, bensì anche quelli della società in nome collettivo.
La complessità giuridica risultante dall'ammissione di persone giuridiche quali soci di una società in nome collettivo è manifestamente contraria alle richieste di normative semplici e chiare da parte delle PMI. Inoltre, non infonde ulteriore fiducia nei confronti di terzi se in ultima analisi diventa possibile limitare la responsabilità delle società in nome collettivo. Ci si può dunque chiedere se l'ammissione di ulteriori costrutti giuridici complessi permetta davvero di rafforzare la piazza economica svizzera.
La creazione di nuove forme giuridiche è già stata esaminata approfonditamente nell'ambito della revisione del diritto della società a garanzia limitata, conclusa di recente. In particolare, si è proposto di riprendere la SAGL & Co. S. acc. (una società in accomandita con una SAGL quale socia illimitatamente responsabile), una forma societaria diffusa in Germania. A tale proposito il Consiglio federale è giunto alla conclusione che l'aggiornamento del diritto della società a garanzia limitata rende superflue ulteriori forme giuridiche integrative e che un'eccessiva varietà di norme nel diritto societario non risponde alle esigenze delle PMI, che necessitano di un ordinamento giuridico il più semplice possibile. Per quanto riguarda le imprese comuni, nel progetto peritale sulla riforma del diritto della Sagl è stato indicato che la SAGL costituisce una forma giuridica appropriata, soprattutto per le cosiddette società joint venture, in cui due o più imprese si uniscono per conseguire uno scopo comune come avviene nel caso di una comunità di lavoro. La SAGL è una società di capitali di carattere personale, i cui statuti possono essere strutturati individualmente in modo che la società possa, in ultima analisi, corrispondere a una società in nome collettivo con persone giuridiche quali soci.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.