10.3158 · Mozione · 2010-03-17
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di provvedere, nell'ambito della normativa sull'indicazione dei prezzi, affinché l'investitore medio, prima di attribuire il mandato, sia informato sui costi complessivi che influenzano il rendimento di un fondo d'investimento.
Begründung
L'attuale ordinanza sull'indicazione dei prezzi prevede l'obbligo di indicare il prezzo soltanto per l'apertura, la tenuta e la chiusura di conti, il traffico dei pagamenti nazionale e internazionale, i mezzi di pagamento (carte di credito) nonché l'acquisto e la vendita di valuta estera (cambio).
Nel settore degli investimenti non sono finora previste disposizioni per garantire che i costi siano indicati in modo trasparente e completo. La legge sugli investimenti collettivi (LICol) prevede un prospetto semplificato per l'investitore medio (art. 76 cpv. 3 LICol), ma nemmeno in tale ambito vige un obbligo d'indicazione dei costi complessivi.
I costi complessivi da dichiarare dovrebbero comprendere sia i costi relativi all'investitore (i costi di acquisto e di vendita, i costi del deposito, eventualmente le commissioni di collocamento), sia i costi relativi al fondo (i costi di transazione, le tasse amministrative come per esempio le portfolio management fees, le performance fees, i costi per la gestione del fondo, i costi di consulenza e d'esercizio nonché altri costi come i costi del deposito, i margini commerciali, le commissioni di mediazione ecc.).
Il consumatore può farsi un'idea del rendimento di un determinato prodotto d'investimento soltanto dopo aver preso conoscenza dei costi complessivi che sarebbe chiamato a sopportare. L'indicazione di tali costi permette inoltre di calcolare il rendimento netto.
Le esperienze fatte negli Stati Uniti mostrano che la trasparenza e la possibilità di fare paragoni tra diversi prodotti portano a una riduzione dei costi. Laddove non valgono le severe prescrizioni in materia di trasparenza applicabili alle società d'investimento statunitensi, i costi sostenuti per i corrispondenti prodotti sono significativamente più elevati. Nel confronto internazionale, in Svizzera i costi complessivi dei fondi d'investimento sono elevati ("Total Expense Ratio"), pur non comprendendo tutti i costi. Se negli Stati Uniti gli emolumenti prelevati sui fondi d'investimento diminuiscono ormai da un decennio, in Svizzera non è in atto una tendenza analoga.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Oltre all'articolo 76 capoverso 3 LICol menzionato nel testo della mozione, la legislazione sugli investimenti collettivi contiene prescrizioni dettagliate sul prezzo di emissione e di riscatto nonché sulle rimunerazioni e le spese accessorie (art. 26 cpv. 3 lett. e nonché art. 44 LICol, art. 37 seg. OICol). Essa impone anche alla direzione del fondo e alla società di investimento a capitale variabile (SICAV) di pubblicare per ogni investimento collettivo di capitale aperto non solo il prospetto semplificato menzionato nel testo della mozione, ma anche un prospetto completo (art. 75 cpv. 1 LICol). Gli obblighi di informazione relativi ai costi sono descritti all'articolo 20 LICol e all'articolo 34 capoverso 2 OICol. Inoltre, dal 1° gennaio 2010 la FINMA ha posto in vigore la circolare 10/1 "Standard minimi per i sistemi di remunerazione negli istituti finanziari", che impone agli istituti finanziari anche un sistema di remunerazione comprensibile e verificabile. Secondo il marginale 24 gli elementi dei sistemi di remunerazione devono essere chiaramente comunicati agli interessati.
Infine, la Swiss Funds Association SFA in qualità di autorevole organizzazione del settore, basandosi sulle sue regole di condotta per l'industria svizzera dei fondi ha emanato diverse direttive sul tema, come in particolare le direttive per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale, le direttive sul calcolo e la pubblicazione di TER e PTR degli investimenti collettivi di capitale e la direttiva concernente la trasparenza nelle commissioni di gestione. La FINMA le ha riconosciute come standard minimi, e le società di revisione devono verificarne il rispetto.
Il contenuto minimo del prospetto semplificato è stato stabilito tramite l'adozione della direttiva dell'UE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (direttiva OICVM III) nella legislazione svizzera sugli investimenti collettivi. Secondo l'allegato 2 all'articolo 107 OICol il prospetto semplificato deve contenere almeno: a. Indicazioni sulle commissioni di emissione e riscatto di quote; b. Indicazioni sulle commissioni e sulle spese a carico degli investitori e a carico del patrimonio del fondo; indicazioni sull'utilizzazione prevista della commissione amministrativa, di un'eventuale commissione in funzione del risultato (performance fee), sui coefficienti dei costi complessivi imputati in maniera corrente al patrimonio del fondo (TER) e sulla frequenza di rotazione del portafoglio (PTR).
Riassumendo si può affermare che gli investimenti collettivi di capitale aperti dispongono già di una regolamentazione molto dettagliata sulla trasparenza dei costi e che gli investitori possono informarsi sufficientemente sui costi complessivi dei fondi d'investimento, sia prima del conferimento del mandato, sia al momento di tale conferimento. Ex ante è possibile ricavare dal prospetto semplificato e da quello completo l'importo massimo delle commissioni amministrative nonché di quelle riguardanti l'emissione e il riscatto di quote. L'investitore deve informarsi dell'importo esatto delle commissioni di emissione e riscatto nel caso singolo presso l'intermediario finanziario competente, dato che tali commissioni possono variare in funzione del tipo di investitore, dell'importo della quota da sottoscrivere e del tipo di intermediario finanziario e pertanto non possono essere calcolati in modo esatto nel prospetto semplificato, che è uguale per tutti gli investitori. La commissione amministrativa effettivamente applicata, se non è forfetaria, può essere calcolata solo ex post e risulta nel rapporto annuale e in quello semestrale. Nei prospetti figurano anche le informazioni su TER e PTR riguardanti il periodo d'esercizio trascorso.
Si può concordare con l'autrice della mozione sul fatto che i costi complessivi dei fondi svizzeri d'investimento aperti al pubblico (retail) - come pure i costi dei fondi d'investimento retail provenienti dallo spazio UE - sono spesso elevati rispetto ai prodotti statunitensi. La causa deve essere rinvenuta principalmente nel volume spesso maggiore dei fondi americani. Tuttavia il Consiglio federale ritiene che nel mercato svizzero la trasparenza dei prezzi esista già. Pertanto risulta superfluo introdurre una regolamentazione nell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi come proposto dall'autrice della presente mozione. Inoltre, l'ordinanza sull'indicazione dei prezzi non è la base legale adatta per stabilire l'obbligo d'informazione sui prezzi di prodotti così complessi come gli investimenti collettivi, poiché la sua esecuzione a livello cantonale compete principalmente agli uffici incaricati del controllo sul commercio, che normalmente non dispongono delle conoscenze specifiche riguardanti il settore dei fondi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.