10.3159 · Interpellanza · 2010-03-17
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale ha deciso di modificare l'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) in modo tale che, a decorrere dal 1° aprile di quest'anno, i fanciulli al di sotto dei 12 anni la cui altezza è inferiore a 150 centimetri dovranno essere assicurati durante il trasporto con un apposito dispositivo di sicurezza (seggiolino).
L'estensione di tale obbligo, che finora vigeva per i bambini al di sotto dei 7 anni, comporterà pesanti conseguenze sul piano sociale, economico e ambientale. Particolarmente interessate dalla modifica sono le associazioni sportive che, a seguito di detti cambiamenti normativi, dovranno affrontare notevoli problemi sul piano logistico e finanziario. Ogni fine settimana moltissimi giovani (in Svizzera circa il 60 per cento dei bambini è attivo in un'associazione sportiva; si tratta di circa 80 000 bambini per classe d'età) vengono accompagnati dai genitori con veicoli privati o furgoncini a partite e tornei. Per questo servizio, molte associazioni dipendono dalla disponibilità dei genitori. L'estensione dell'obbligo del seggiolino costringe ad adeguare l'equipaggiamento dei veicoli, e ciò comporta un considerevole onere finanziario. In questo modo si rischia di pregiudicare la motivazione di chi si mette a disposizione delle associazioni a titolo volontario. Alla luce di queste considerazioni, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Premesso che la sicurezza stradale sta a cuore a tutti, il Consiglio federale è convinto di poterla effettivamente migliorare con la prevista modifica d'ordinanza? Esistono prove o studi che dimostrino un rapporto di causalità tra l'estensione dell'obbligo del seggiolino e l'incremento della sicurezza?
2. Come giudica le conseguenze sociali, economiche e ambientali della modifica prevista?
3. È consapevole delle conseguenze che l'estensione dell'obbligo del seggiolino potrebbe avere sulle associazioni sportive e sullo sport amatoriale nel settore giovanile?
4. Il Consiglio federale è disposto a inserire nell'ordinanza deroghe aggiuntive oppure facilitazioni per i trasporti effettuati per conto delle associazioni?
5. Come mai né le associazioni sportive né le istituzioni in questione sono state invitate a prendere parte alla consultazione?
Stellungnahme des Bundesrates
La modifica dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11), entrata in vigore il 1° aprile 2010, garantisce ai fanciulli tra i 7 e i 12 anni, in caso di incidente, una protezione equivalente a quella di cui godono gli occupanti dei veicoli di età minore o maggiore. Alle singole domande è possibile rispondere nella maniera seguente:
1. L'efficacia dei dispositivi di sicurezza per fanciulli è comprovata da numerose analisi dei rischi, studi di medicina infortunistica e crash test. Si possono consultare in merito, ad esempio, un manuale del 2009 pubblicato congiuntamente dall'Organizzazione mondiale della sanità, dalla Federazione internazionale dell'automobile FIA e dalla Banca mondiale (Seat-belts and child-restraints. A road safety manual for decision-makers and practitioners) o i risultati dei crash test effettuati dal Touring Club Svizzero (TCS).
2. Le misure di sicurezza vengono in genere accolte con favore dalla società. Alla popolazione, inoltre, la sicurezza dei bambini sta particolarmente a cuore. L'accoglienza che l'opinione pubblica riserva alla nuova misura potrà essere ulteriormente migliorata, informando in maniera ancora più dettagliata sui progressi che l'estensione dell'obbligo del seggiolino permetterà di realizzare dal punto di vista della sicurezza.
Il Consiglio federale si attende ripercussioni positive anche per l'economia del Paese. Gli incidenti stradali causano all'anno danni materiali per 13,1 miliardi di franchi. La riduzione del numero di ferimenti gravi e di decessi - a prescindere dalle sofferenze e dai lutti che permette di evitare - comporta un considerevole beneficio dal punto di vista economico. Rispetto a questo tipo di considerazioni, i costi relativamente ridotti (a partire da 20 franchi) per i rialzi da applicare ai sedili, ammessi allo stesso titolo dei seggiolini, sono praticamente irrilevanti.
Non è vero, infine, che l'estensione dell'obbligo del seggiolino costringerà ad aumentare considerevolmente il numero di tragitti, dato che nella maggior parte dei veicoli, sui sedili posteriori, vi sarà ancora spazio sufficiente per tre bambini. Le leggere ripercussioni che la misura avrà dal punto di vista ambientale sono, pertanto, ampiamente compensate dal beneficio in termini di sicurezza dei bambini che questa permetterà di ottenere.
3. L'estensione dell'obbligo del seggiolino comporta in effetti, per le associazioni sportive e le organizzazioni giovanili, un onere finanziario e organizzativo aggiuntivo, le cui proporzioni, tuttavia, sono modeste. Le associazioni e le organizzazioni possono procurarsi a proprio conto i rialzi per i sedili, organizzare centralmente il loro deposito e metterli a disposizione per i trasporti. Un'altra possibilità sarebbe chiedere ai bambini di portare con sé i rialzi, come già avviene per l'attrezzatura sportiva individuale. Il Consiglio federale non ritiene, pertanto, che la misura comporterà ripercussioni negative sullo sport amatoriale nel settore giovanile.
4. Il diritto federale prevede già alcune deroghe. Nei casi dei bambini che, pur non avendo ancora 12 anni, hanno già superato i 150 centimetri di altezza e dei bambini di almeno 4 anni che viaggiano su autobus o su furgoncini provvisti di sedili appositi, l'obbligo di utilizzare un dispositivo di sicurezza specifico non si applica. Una deroga generale per trasporti di gruppo effettuati per conto di associazioni e organizzazioni non terrebbe sufficientemente conto della sicurezza dei bambini; il Consiglio federale, pertanto, non la prende in considerazione.
5. L'estensione dell'obbligo del seggiolino non tocca solo le singole organizzazioni, ma anche chiunque trasporti bambini con un veicolo a motore. Per questa ragione, durante l'indagine conoscitiva non sono state interpellate singole organizzazioni, ma i destinatari consueti (autorità cantonali, associazioni del traffico), che sono stati invitati a prendere posizione per iscritto. Indipendentemente da ciò, l'indagine conoscitiva era aperta a tutti gli interessati, tanto più che la revisione dell'ordinanza è stata ampiamente pubblicizzata dai media di tutto il Paese.
Risposta del Consiglio federale.