10.3165 · Mozione · 2010-03-17
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali in modo tale da escludere in Svizzera l'impiego armato dell'esercito contro la propria popolazione.
Begründung
L'idea che i soldati svizzeri vengano impiegati contro la propria popolazione e che possano addirittura far uso dell'arma da fuoco non è tollerabile. Rappresenterebbe una tragedia inaudita per un Paese democratico con un esercito di milizia come la Svizzera. Tuttavia, la legge militare prevede tutt'ora l'impiego armato dell'esercito nel servizio d'ordine (LM art. 1 cpv. 3 lett. a; art. 76 cpv. 1 lett. b; art. 83) che l'Assemblea federale - o in casi urgenti il Consiglio federale - può ordinare (LM art. 77 cpv. 3). Si tratta di abrogare questo anacronismo. Tuttavia continuano ad essere sviluppati scenari che prevedono l'impiego dell'esercito in caso di disordini sociali all'interno del Paese. Un simile servizio d'ordine militare contro la propria popolazione dovrebbe essere escluso, segnatamente per le ragioni seguenti:
1. L'esercito è credibile quando serve a prevenire la guerra, contribuisce al mantenimento della pace e protegge la popolazione civile, ma non quando interviene contro la propria popolazione.
2. Le esperienze problematiche che hanno segnato la storia mostrano che per svolgere compiti di blocco e di protezione occorre impiegare esclusivamente formazioni cantonali di polizia di professionisti, particolarmente addestrate e ben equipaggiate. Questo compito supera le attuali capacità di intervento del nostro esercito di milizia. Il rischio di un disastro è troppo elevato. L'esercito e il Consiglio federale ne sono coscienti. Di conseguenza, in caso di servizi d'appoggio - ad esempio in occasione del WEF di Davos, di Euro 2008 o della visita ufficiale dalla Russia nel settembre del 2009 - un contatto diretto tra esercito e popolazione viene rigorosamente evitato. A tal fine c'è la polizia.
3. I cantoni, unitamente alle loro forze di polizia, sono competenti per la salvaguardia della sicurezza interna. L'esercito dovrebbe limitarsi ai suoi compiti fondamentali; gli impieghi armati contro la propria popolazione oggi non dovrebbero più figurare tra questi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il sostegno alle autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna è un compito assegnato all'esercito dal popolo e dai cantoni nell'articolo 58 della Costituzione federale. Con l'espressione "sicurezza interna" s'intende, in particolare, la garanzia della convivenza pacifica, la protezione delle istituzioni statali e la protezione della comunità da pericoli elementari. Un impiego dell'esercito entra in considerazione, in maniera restrittiva, soltanto nell'ambito degli aspetti della sicurezza interna inerenti al diritto di polizia e a condizioni molto severe. Come genere d'impiego in tale ambito la legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare prevede il servizio d'ordine (art. 83 LM). Con il termine "servizio d'ordine" s'intende l'impiego dell'esercito quale ultimo mezzo del governo federale o del governo cantonale per difendere la sicurezza interna da gravi turbamenti nel cui ambito le minacce assumono un'entità tale da concernere lo Stato nel suo complesso. L'appoggio avviene in via sussidiaria, vale a dire soltanto se le autorità civili competenti in primo luogo non hanno a disposizione sufficienti mezzi per la gestione della relativa situazione d'emergenza. Il servizio d'ordine si distingue - a livello materiale - dal servizio d'appoggio per quanto riguarda l'entità della minaccia. Contrariamente al servizio d'appoggio, il servizio d'ordine è sempre un servizio attivo.
La legge militare ha di principio mantenuto quale "ultima ratio" la possibilità di un impiego volto alla difesa da gravi minacce della sicurezza interna. Dove simili minacce assumono un'entità tale da concernere lo Stato nel suo complesso, non sarebbe auspicabile che quest'ultimo rinunci a priori all'esercito in quanto mezzo militare per affrontare tale minaccia. Al riguardo, occorre tuttavia considerare che sono stati tratti i dovuti insegnamenti da impieghi di servizio d'ordine passati, in parte criticati a giusta ragione.
Il carattere sussidiario - indiscusso - del servizio d'ordine è ancorato a livello di legge al capoverso 1 dell'articolo 83 della legge militare. Il capoverso 2 contiene un chiaro disciplinamento per il decretamento del servizio d'ordine: a livello federale ciò incombe in primo luogo all'Assemblea federale, in caso di urgenza temporale al Consiglio federale. Nel capoverso 3 è stabilito che la descrizione della missione incombe alle autorità civili.
Altri dettagli sono disciplinati in un'ordinanza (cfr. l'ordinanza del 3 settembre 1997 sull'impiego della truppa per il servizio d'ordine, OSO). È ovvio che nel servizio d'ordine possono essere impiegate unicamente truppe appositamente istruite ed equipaggiate; le formazioni di reclute sono esplicitamente escluse (art. 2 OSO). Un eventuale uso delle armi dovrebbe avvenire, tenuto conto dell'OSO, nel rispetto del principio della proporzionalità.
In situazioni straordinarie le forze di polizia attualmente disponibili potrebbero essere oberate. Se s'intende mantenere intatta la libertà d'azione degli organi statali anche in simili casi, l'unica alternativa è un rafforzamento delle forze di polizia o il ricorso a truppe dell'esercito impiegate sotto la responsabilità delle autorità civili conformemente al principio della sussidiarietà. Il Consiglio federale non vede alcun motivo ragionevole per apportare delle modifiche.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.