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10.3183 · Interpellanza · 2010-03-18

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale ha deciso di modificare l'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) in modo tal che, a decorrere dal 1° aprile di quest'anno, i fanciulli al di sotto dei 12 anni la cui altezza è inferiore a 150 centimetri dovranno essere assicurati durante il trasporto con un apposito dispositivo di sicurezza (seggiolino). L'estensione di tale obbligo, che finora vigeva per i bambini al di sotto dei 7 anni, comporterà pesanti conseguenze sul piano sociale, economico e ambientale. Particolarmente interessate dalla modifica sono le associazioni sportive ma anche altri rami economici quali per esempio le imprese di taxi, di autonoleggio e di servizio navetta che, a seguito di detti cambiamenti normativi, dovranno affrontare notevoli problemi sul piano logistico. Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Premesso che la sicurezza stradale sta a cuore a tutti, il Consiglio federale è convinto di poterla effettivamente migliorare con la prevista modifica d'ordinanza? Esistono prove o studi che dimostrino un rapporto di causalità tra l'estensione dell'obbligo del seggiolino e l'incremento della sicurezza?

2. Come giudica le conseguenze sociali, economiche e ambientali della modifica prevista?

3. È consapevole delle conseguenze che l'estensione dell'obbligo del seggiolino potrebbe avere sulle associazioni sportive, sullo sport amatoriale giovanile e sui rami economici interessati? In caso affermativo, in che modo intende ammortizzare tali effetti?

4. Come mai né le associazioni sportive né i rami economici né le istituzioni in questione sono stati invitati a prendere parte alla consultazione?

5. Il Consiglio federale non pensa che tali misure siano discriminanti nei confronti dei giovani (soggetti a tale obbligo) di statura più bassa? Se condivide tale affermazione, come intende proteggerli da sofferenze psichiche?

Stellungnahme des Bundesrates

La modifica dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11), entrata in vigore il 1° aprile 2010, garantisce ai fanciulli tra i 7 e i 12 anni, in caso di incidente, una protezione equivalente a quella di cui godono gli occupanti dei veicoli di età minore o maggiore. Alle singole domande è possibile rispondere nella maniera seguente:

1. L'efficacia dei dispositivi di sicurezza per fanciulli è comprovata da numerose analisi dei rischi, studi di medicina infortunistica e crash test. Si possono consultare in merito, ad esempio, un manuale del 2009 pubblicato congiuntamente dall'Organizzazione mondiale della sanità, dalla Federazione internazionale dell'automobile FIA e dalla Banca mondiale (Sealt-belts and child-restraints. A road safety manual for decision-makers and practitioners) o i risultati dei crash test effettuati dal Touring Club Svizzero (TCS).

2. Le misure di sicurezza vengono in genere accolte con favore dalla società. Alla popolazione, inoltre, la sicurezza dei bambini sta particolarmente a cuore. Informando in maniera ancora più dettagliata sui progressi che l'estensione dell'obbligo del seggiolino permetterà di realizzare dal punto di vista della sicurezza, l'accoglienza che l'opinione pubblica riserva alla nuova misura potrà essere ulteriormente migliorata.

Il Consiglio federale si attende ripercussioni positive anche per l'economia del Paese. Gli incidenti stradali causano all'anno danni materiali per 13,1 miliardi di franchi. La riduzione del numero di ferimenti gravi e di decessi - a prescindere dalle sofferenze e dai lutti che permette di evitare - comporta un considerevole beneficio dal punto di vista economico. Rispetto a questo tipo di considerazioni, i costi relativamente ridotti (a partire da 20 franchi) per i rialzi da applicare ai sedili, ammessi allo stesso titolo dei seggiolini, sono praticamente irrilevanti.

Non è vero, infine, che l'estensione dell'obbligo del seggiolino costringerà ad aumentare considerevolmente il numero di tragitti, dato che nella maggior parte dei veicoli, sui sedili posteriori, vi sarà ancora spazio sufficiente per tre bambini. Le leggere ripercussioni che la misura avrà dal punto di vista ambientale sono, pertanto, ampiamente compensate dal beneficio in termini di sicurezza che questa permetterà di ottenere.

3. L'estensione dell'obbligo del seggiolino comporta in effetti, per le associazioni, un onere finanziario e organizzativo aggiuntivo, le cui proporzioni, tuttavia, sono modeste. Le associazioni e le organizzazioni possono procurarsi a proprio conto i rialzi per i sedili, organizzare centralmente il loro deposito e metterli a disposizione per i trasporti. Un'altra possibilità sarebbe chiedere ai bambini a portare con sé i rialzi, come già avviene per l'attrezzatura sportiva individuale. Il Consiglio federale non ritiene, pertanto, che la misura comporterà ripercussioni negative sullo sport amatoriale nel settore giovanile.

4. L'estensione dell'obbligo di usare il seggiolino non tocca solo le singole organizzazioni, ma anche chiunque trasporti bambini con un veicolo a motore. Per questa ragione, durante l'indagine conoscitiva non sono state interpellate singole organizzazioni, ma i destinatari consueti (autorità cantonali, associazioni del traffico), che sono stati invitati a prendere posizione per iscritto. Indipendentemente da ciò, l'indagine conoscitiva era aperta a tutti gli interessati, tanto più che la revisione dell'ordinanza è stata ampiamente pubblicizzata dai media di tutto il Paese.

5. No, il Consiglio federale non condivide questa opinione. La misura non ha nessun carattere discriminatorio; il suo unico scopo è garantire la sicurezza dei bambini tra i 7 e i 12 anni, che per la loro età (sviluppo osseo ancora in corso) e per le loro dimensioni corporee (posizione della cintura di sicurezza sul corpo) sono esposti a una minaccia maggiore in caso di incidente.

Risposta del Consiglio federale.