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10.3193 · Mozione · 2010-03-18

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di migliorare le condizioni quadro legali nel settore delle energie rinnovabili nel seguente modo:

1. I fornitori svizzeri di elettricità per i quali sussiste l'obbligo di fornitura ai consumatori fissi finali conformemente all'articolo 6 della legge sull'approvvigionamento elettrico dovranno ricevere, per gli investimenti in nuove centrali elettriche ad energie rinnovabili all'estero, una rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica, a condizione che

a. le nuove capacità contribuiscano alla sicurezza dell'approvvigionamento in Svizzera e che servano a coprire il consumo finale nazionale, in particolare quello dei clienti fissi;

b. i diritti d'opzione siano assicurati in modo durevole e a lungo termine;

c. la rimunerazione per l'immissione in rete non superi le rimunerazioni specifiche in Svizzera.

2. Il Consiglio federale deve provvedere affinché le centrali elettriche ad energie rinnovabili e di proprietà svizzera servano alla copertura del fabbisogno nazionale e che i relativi costi di produzione siano coperti dai consumatori svizzeri. Inoltre è necessario che, in fatto di contributo alla riduzione del CO2, possano essere conteggiate come misure nazionali e che negli accordi internazionali siano equiparate agli impianti situati in Svizzera.

3. Il Consiglio federale dovrà coordinare i piani d'ampliamento svizzeri destinati al miglioramento delle reti di trasporto con i Paesi limitrofi e, entro il 2012, dovrà presentare al Parlamento un rapporto sui collegamenti nord-sud ed est-ovest da potenziare nei prossimi anni.

Begründung

Nel mare del Nord nasce il più grande parco di produzione energetica al mondo. Grazie all'elevata disponibilità di energia eolica durante l'80 per cento dell'anno e al calo dei costi di produzione delle tecnologie offshore, è nell'interesse della Svizzera rendere accessibili per tempo queste risorse, sviluppando dei siti vantaggiosi. Questa elettricità può apportare molteplici vantaggi, infatti consente (1), in presenza di forte vento, di non intaccare le scorte nei propri bacini di accumulazione e (2) di fornire un contributo alla copertura del fabbisogno svizzero e (3) le basi per l'incremento del commercio di elettricità e la sicurezza dell'approvvigionamento a livello europeo.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le grandi centrali elettriche all'estero possono contribuire in modo diretto alla sicurezza dell'approvvigionamento in Svizzera soltanto se sono soddisfatte determinate condizioni. Conformemente alla normativa europea vigente (regolamento (CE) numero 1228/2003 del 26 giugno 2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica), non è più possibile stipulare contratti fisici d'importazione a lungo termine sul modello di quelli esistenti con le centrali nucleari francesi. Tuttavia, le centrali all'estero possono contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento a livello europeo, con conseguenti effetti positivi per la Svizzera. A tal fine, è necessario però che le reti europee e svizzere dispongano delle necessarie capacità d'importazione. Inoltre, bisogna tenere conto del fatto che le scarse capacità esistenti alle frontiere devono essere acquistate all'asta in modo non discriminatorio, modalità che normalmente causa un aumento dei costi del trasporto. Nell'attribuzione delle capacità non sono previsti diritti di prelazione per le energie rinnovabili. Infine, non va dimenticato che i meccanismi di solidarietà tra gli Stati membri previsti dal trattato di Lisbona in caso di difficoltà maggiori d'approvvigionamento potrebbero, a certe condizioni, ripercuotersi negativamente sulle forniture elettriche alla Svizzera.

Dall'8 novembre 2007 sono in corso dei negoziati tra la Svizzera e l'Unione europea per la stipula di un accordo sull'elettricità. Uno dei punti principali affrontati nel corso delle trattative è l'armonizzazione dei mercati svizzero ed europeo dell'elettricità. Il Consiglio federale ha approvato il progetto del nuovo mandato di negoziazione. Il mandato di negoziazione elvetico deve essere adeguato ed esteso agli sviluppi legislativi in corso nell'UE, tra l'altro, al terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia. La novità consiste nel volere raggiungere un accordo sull'energia autonomo e estensibile, limitato inizialmente al settore dell'elettricità e delle energie rinnovabili.

Inoltre, con la direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (direttiva 2009/28/CE, direttiva RES) l'UE ha creato nuove premesse per promuovere le energie rinnovabili. Questa direttiva permette esplicitamente agli Stati membri di computare a livello nazionale gli investimenti realizzati all'estero, se questi ultimi sono stati effettuati mediante i meccanismi ufficiali (cosiddetti meccanismi flessibili "Statistical Transfer" oppure "Joint Projects"). Anche i Paesi terzi possono ricorrere a questi meccanismi per realizzare i loro obiettivi RES, a condizione che abbiano recepito la direttiva RES nella loro legislazione. Pertanto, le richieste formulate nella mozione riguardo alla computazione dell'importazione delle energie rinnovabili (p. es. la parità di trattamento nei trattati internazionali) possono essere realizzate esclusivamente se viene concluso un accordo sull'energia e se la direttiva RES viene recepita nella legislazione svizzera.

Attualmente, la base legale in vigore (LEne; RS 730.0) non prevede per gli investimenti all'estero alcuna rimunerazione per l'immissione in rete di energia (analogamente al modello RIC).

Per quel che concerne la riduzione delle emissioni di CO2, il Protocollo di Kyoto prevede in linea di massima il principio della territorialità, secondo il quale la riduzione delle emissioni di CO2 può essere computata soltanto nei Paesi responsabili delle emissioni in questione. Conformemente all'ordinanza sul computo delle riduzioni di CO2 (RS 641.711.1), la Svizzera può farsi computare solo limitatamente le riduzioni delle emissioni conseguite all'estero.

Il Consiglio federale è consapevole dell'urgenza di potenziare la rete in previsione di un aumento dell'immissione in rete di elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Per questo, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha istituito all'inizio del mese di aprile 2010 il gruppo strategico "Reti e sicurezza dell'approvvigionamento" (RSA) formato da specialisti che affronteranno le tematiche riguardanti il potenziamento della rete svizzera di trasporto dell'energia elettrica e la sua integrazione nella rete europea (p. es. sostegno all'Ufficio federale dell'energia nelle questioni relative alla sicurezza dell'approvvigionamento, sviluppo delle reti strategiche ed esame degli aspetti istituzionali riguardanti l'accelerazione e la semplificazione delle procedura d'autorizzazione). Inoltre, il Consiglio federale ha già approvato i lavori corrispondenti nella sua risposta al postulato Stähelin 09.4041, "Stato attuale della rete elettrica svizzera".

Le richieste formulate nella mozione concernenti la riduzione delle emissioni di CO2 in parte non sono realizzabili. Soltanto con un accordo sull'energia stipulato con l'UE può essere regolata la computazione dell'importazione delle energie rinnovabili nel quadro dei trattati internazionali. Il Consiglio federale propone pertanto di respingere la mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.