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10.3206 · Mozione · 2010-03-18

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento una revisione di legge che autorizzi gli organi esecutivi delle assicurazioni sociali (assicuratori malattie e assicuratori contro gli infortuni, Ufficio centrale di compensazione dell'AVS/AI, casse di compensazione, uffici AI, casse di compensazione per assegni familiari, ecc.) a verificare se le persone iscritte alle varie assicurazioni sociali svizzere esistano effettivamente e/o dimorino legalmente nel nostro Paese. Gli organi assicurativi citati dovranno avere la possibilità di accedere gratuitamente on line a tutti i registri necessari (Infostar, ZEMIS, ecc.).

Begründung

Le assicurazioni sociali sono assicurazioni di persone. La registrazione dei nuovi iscritti e lo stralcio degli assicurati uscenti, così come le modifiche dei dati personali sono un'attività molto onerosa per gli organi esecutivi delle assicurazioni sociali. Questi possono tuttavia accedere soltanto in misura limitata ai necessari registri di persone. Per questa ragione possono effettuare controlli soltanto attraverso complesse procedure amministrative o sulla base di dati non più attuali. Anche la discussione sui "sans-papiers" e sul disciplinamento legale della loro sicurezza sociale è una conseguenza di questo problema.

Grazie ai nuovi registri elettronici introdotti nei settori dello stato civile e del controllo degli abitanti e ai registri elettronici degli stranieri, oggi sarebbe possibile garantire in modo rapido, semplice ed economico una verifica attendibile dei dati personali di rilievo dei cittadini svizzeri e stranieri da parte degli organi esecutivi delle assicurazioni sociali. La legislazione federale dovrebbe pertanto autorizzarli ad accedere a questi registri nella misura strettamente necessaria all'attuazione delle assicurazioni sociali. La registrazione precisa e corretta dei dati è molto importante per tutti gli assicurati, poiché nessuno ha interesse a mutazioni superflue, doppioni e imprecisioni nei propri dati personali.

Considerato quanto precede, il Consiglio federale è incaricato di apportare le necessarie modifiche alla legislazione federale (in particolare alla legge sull'armonizzazione dei registri, alle singole leggi cui questa è applicabile e alla legislazione sugli stranieri), affinché gli assicuratori sociali possano consultare gratuitamente i dati di cui hanno bisogno.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il criterio decisivo per l'applicazione delle assicurazioni sociali federali è l'assoggettamento assicurativo, che non dipende dallo statuto di dimora dei cittadini stranieri. Se gli organi esecutivi delle assicurazioni sociali verificassero lo statuto degli stranieri procederebbero dunque ad accertamenti irrilevanti per l'esercizio delle loro funzioni. L'accesso ai dati tuttavia può essere accordato soltanto se necessario all'adempimento dei compiti legali dell'autorità interessata. La Costituzione attribuisce alla Confederazione la competenza di legiferare sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri e sulla concessione dell'asilo. Sul piano dell'attuazione e dell'esecuzione, i compiti della Confederazione sono invece limitati, trattandosi di ambiti che per principio rientrano nella sfera di competenza dei cantoni, ai quali incombono anche i relativi compiti di polizia. L'attuazione delle assicurazioni sociali è invece disciplinata in primo luogo dal diritto federale e non prevede compiti di polizia. In virtù della ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i cantoni sancita dalla Costituzione e del principio di legalità, la separazione di questi ambiti distinti va mantenuta per proteggere il cittadino da attività statali svolte senza base legale o senza la necessaria competenza in materia. Per quanto concerne l'armonizzazione dei registri messa in atto grazie alla legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (LArRa), occorre tenerne presente l'obiettivo primario, vale a dire la possibilità di utilizzare le loro informazioni quale base per il rilevamento dei dati del censimento federale 2010 e la modernizzazione dell'attuale scambio di dati, disciplinato dalla legislazione. Nel quadro dell'armonizzazione dei registri, il nuovo numero AVS (NAVS13) è inoltre stato designato quale identificatore personale unico e univoco nei registri in questione - in particolare i registri degli abitanti cantonali e comunali e i registri di persone della Confederazione nel settore degli stranieri (ZEMIS) e dello stato civile (Infostar). Per l'attribuzione e la gestione dei NAVS13 è stata creata la banca dati UPI ("Unique Person Identification"), gestita dall'Ufficio centrale di compensazione UCC.

Tutti gli utenti sistematici della banca dati UPI (p. es. casse malati, UCC, casse di compensazione e casse di compensazione per assegni familiari) possono quindi accedere già oggi, tramite ricerche mirate, ai dati necessari per l'identificazione inequivocabile di una persona (cognome, nome, sesso, data di nascita, luogo di nascita/attinenza, cognome e nome del padre e della madre). Inoltre, tutti i servizi che utilizzano sistematicamente il NAVS13 sono tenuti a far verificare regolarmente dall'UCC i numeri d'assicurato in loro possesso e i relativi dati personali (UPI). Il diritto vigente garantisce pertanto che questi dati siano corretti, completi e aggiornati. L'attuale legislazione disciplina anche i flussi di dati necessari tra i servizi preposti all'attuazione delle assicurazioni sociali. Inoltre, grazie alla legge federale contro il lavoro nero sono state create strutture e possibilità di controllo particolari e i cantoni sono stati tenuti a istituire organi di controllo cantonali, i quali a loro volta collaborano con altri organi e autorità (anche nei settori della migrazione e delle assicurazioni sociali). A certe condizioni, per esempio, gli organi dell'AVS devono comunicare alle autorità d'asilo e agli uffici degli stranieri le incongruenze eventualmente riscontrate in relazione allo statuto di dimora.

Considerate le possibilità di scambio di dati già in atto, il Consiglio federale non ritiene necessario apportare modifiche in quest'ambito.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.