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10.3215 · Mozione · 2010-03-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di proporre un quadro costituzionale e legale che permetta di integrare, quale nuovo cantone svizzero, le regioni limitrofe, se auspicato dalla maggioranza della popolazione interessata.

Begründung

Considerando la mancanza di interesse della classe politica nazionale ed europea di cui soffrono determinate regioni limitrofe, nonché la loro volontà di ottenere l'autonomia dallo Stato centrale (o da Bruxelles), il Consiglio federale è incaricato di proporre quanto prima all'Assemblea federale un quadro costituzionale e legale operativo, che permetta eventualmente, se auspicato dalla maggioranza della popolazione in questione, ai seguenti Dipartimenti, Province e Länder limitrofi:

Alsazia (F); Aosta, (I); Bolzano (I); Giura (F); Voralberg (A); Ain (F); Savoia (F); Baden-Württemberg (RFT); Varese (I); Como (I); o altri (lista aperta I),

che hanno già espresso tale desiderio in passato, di aderire alla Confederazione elvetica quali nuovi cantoni svizzeri con diritto d'iniziativa e di referendum, i vantaggi di un sistema di democrazia diretta. Queste regioni limitrofe dispongono di una lunga tradizione e volontà politica di sovranità dei loro cittadini, di democrazia di prossimità a dimensione d'uomo. La loro integrazione nella Confederazione gioverebbe a entrambe le parti e non causerebbe problemi politici irrisolvibili. Si tratta di un segnale politico di apertura all'estensione di un modello di sovranità svizzera, proattivo, piuttosto che lasciare l'iniziativa dell'adesione all'Unione europea, le cui istituzioni centralizzatrici sono ben lungi dalle aspirazioni dei suoi cittadini.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Una revisione della Costituzione federale che permetta alle regioni limitrofe al nostro Paese di unirsi alla Confederazione svizzera costituirebbe un atto politico ostile, che gli Stati vicini potrebbero considerare, a giusto titolo, provocatorio e nuocerebbe gravemente alle relazioni con i Paesi in questione.

Una tale revisione non sarebbe soltanto politicamente inopportuna, bensì anche problematica sul piano del diritto internazionale. Violerebbe infatti le regole fondamentali del diritto internazionale, che non riconosce un diritto generale alla secessione. Il diritto di secessione costituisce soltanto l'ultima ratio in circostanze eccezionali, che evidentemente non sono date nella fattispecie.

Infine, il Consiglio federale rammenta che la Confederazione non aveva conferito la garanzia federale a una disposizione comparabile contenuta in una costituzione cantonale. L'articolo 138 della Costituzione giurassiana, secondo cui il cantone del Giura poteva accogliere qualsiasi parte del territorio giurassiano direttamente coinvolto dallo scrutinio del 23 giugno 1974 se tale parte si fosse separata regolarmente secondo il diritto federale e il diritto cantonale in questione, non ha infatti ottenuto la garanzia federale (art. 1 del decreto federale del 28 settembre 1977, FF 1977 III 266). Sarebbe dunque perlomeno paradossale introdurre nella nostra Costituzione federale una disposizione che il Parlamento federale ha rifiuto in una costituzione cantonale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.