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10.3227 · Interpellanza · 2010-03-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

L'applicazione del capo III del regolamento Dublino ha comportato situazioni giuridiche inaccettabili, soprattutto nell'ambito dell'allontanamento dei membri di una famiglia, come ben illustra il caso di questa famiglia proveniente dalla Somalia.

Aliya è sposata con Ahmed. Accompagnati dai loro sei figli hanno lasciato la Somalia nel 1995 e si sono recati in Libia, dove hanno depositato una domanda d'asilo. Nel 2007 Ahmed si è recato a Malta con tre dei suoi figli, dove hanno presentato un'altra domanda d'asilo. In seguito si sono recati in Svizzera, dove hanno depositato una terza domanda d'asilo. Nell'agosto 2008 Ahliya ha lasciato la Libia con altri tre figli, con cui ha attraversato l'Italia, dove non sono stati registrati, e poi raggiunto il resto della famiglia in Svizzera.

Il 4 novembre 2009 l'UFM ha deciso di allontanare tutta la famiglia a Malta e il 18 novembre 2009 tale decisione è stata confermata dal TAF, secondo cui il regolamento Dublino è stato correttamente applicato. Ne il TAF né l'UFM hanno analizzato le condizioni di vita a Malta e le garanzie procedurali offerte ai richiedenti l'asilo.

Domande:

1. Visto che la clausola di sovranità prevista dall'articolo 3 paragrafo 2 del regolamento Dublino permette a ogni Stato di derogare ai criteri per la determinazione del Paese responsabile, decidendo, ad esempio, di trattare internamente una domanda d'asilo, una tale eccezione non sarebbe giustificata nel caso di questa famiglia somala?

2. In caso negativo, in quali circostanze il Consiglio federale ritiene adempiute le condizioni che giustificano la deroga all'applicazione del regolamento Dublino nell'ambito degli allontanamenti?

3. La situazione a Malta è molto problematica, visto che questo territorio è il più vicino alle coste africane. Come può la Svizzera sapere se l'allontanamento verso questo Stato è ragionevolmente esigibile, se tale questione non è esaminata in occasione della procedura di allontanamento?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Secondo il parere del competente ufficio federale, le condizioni per l'applicazione della clausola di sovranità non erano soddisfatte. Il Tribunale amministrativo federale ha confermato in toto tale decisione. Di principio il Consiglio federale non commenta le decisioni dell'istanza indipendente di ricorso.

2. L'articolo 3 paragrafo 2 del regolamento Dublino, ossia la clausola di sovranità o del diritto di entrata nel merito, è una disposizione potestativa e quindi non vi è alcun obbligo internazionale a rinunciare all'applicazione del regolamento Dublino per determinate categorie di richiedenti l'asilo. In detto regolamento non vengono forniti né determinanti né esempi in cui lo Stato Dublino non competente debba applicare la clausola di sovranità. Essenzialmente quindi uno Stato non competente decide in quali casi entrare nel merito in base al diritto nazionale o al giudizio delle sue autorità. Il diritto nazionale non contiene disposizioni chiare riguardanti le categorie per cui è indicato il ricorso al diritto di entrata nel merito. Solo l'articolo 29a OAsi 1 stabilisce che la Svizzera può, per motivi umanitari, trattare una domanda anche se un altro Stato Dublino risulta competente. La letteratura e la prassi messa in atto dagli Stati partono dal presupposto che l'applicazione della clausola di sovranità sia necessaria quando vi è il pericolo di una violazione della CEDU o di altri diritti fondamentali. Vi è unanimità nel ritenere che l'applicazione della clausola di sovranità debba rimanere un'eccezione, poiché altrimenti si metterebbe in dubbio l'efficacia del regolamento Dublino (principio internazionale dell'effetto utile).

Pertanto l'Ufficio federale della migrazione (UFM) verifica nel singolo caso se sia indicata l'entrata nel merito perché vi è il pericolo che venga violata la CEDU o altri diritti fondamentali oppure perché vi sono altri motivi umanitari che gravano in modo particolare sul richiedente l'asilo e quindi giustificano l'eccezione al principio dell'effetto utile.

3. La procedura di Dublino disciplina solamente la competenza di un determinato Stato Dublino per il trattamento di una domanda di asilo nel rispetto del diritto nazionale di tale Stato. Il sistema Dublino mira a evitare che i richiedenti l'asilo possano avviare una procedura d'asilo in diversi Stati. Nel caso della famiglia summenzionata è stato quindi semplicemente verificato quale Stato Dublino fosse competente per la domanda d'asilo. In base ai criteri previsti dal regolamento Dublino, per la domanda d'asilo presentata dalla famiglia era competente Malta, che ha infatti approvato la richiesta di ripresa in carico.

Malta ha aderito sia alla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, sia alla CEDU sia alla Convenzione dell'ONU contro la tortura. Non vi sono prove che Malta non si attenga agli obblighi internazionali che derivano da questi trattati. Inoltre non vi sono indizi che le autorità competenti a Malta non eseguano correttamente la procedura d'asilo, tanto più che Malta ha attuato tutte le direttive dell'Unione europea nel settore della migrazione in modo tempestivo e senza obiezioni da parte della Commissione europea. Questa opinione è evidentemente condivisa anche dal Tribunale amministrativo federale. Durante la procedura d'asilo a Malta, i richiedenti l'asilo hanno diritto a una consulenza legale, all'assistenza medica, alla formazione, a un alloggio particolare in quanto famiglia e a un sostegno finanziario. Inoltre, stando alle conoscenze del Consiglio federale, attualmente nessuno Stato Dublino rinuncia in generale ai trasferimenti a Malta.

Risposta del Consiglio federale.