10.3232 · Mozione · 2010-03-19
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adottare misure, anche preventive, per lottare contro il doping affinché:
1. il doping sia considerato come un problema di sanità pubblica;
2. i prodotti dopanti non siano più considerati come una problematica a sé stante, ma siano integrati in quella più ampia dei prodotti che possono generare dipendenza e sono tossici;
3. i prodotti dopanti siano inclusi nella prevenzione in materia di droghe legali e illegali realizzata da tempo in campo educativo, senza limitarsi al mondo dello sport;
4. sia istituita, fintanto che il fenomeno supererà le frontiere dello sport, una struttura operativa che comprenda "Gioventù e Sport", dogane, polizia e giustizia.
Begründung
Studi scandinavi dimostrano che la questione dei prodotti dopanti non è una prerogativa dello sport di punta, ma è diventata un problema di sanità pubblica. Contrariamente a idee piuttosto diffuse, il commercio di steroidi anabolizzanti non si limita più agli atleti di punta, ma concerne anche i comuni cittadini (sportivi dilettanti, persone per le quali l'apparenza fisica è prioritaria). Attualmente circa il 4 per cento dei giovani tra gli 11 e i 15 anni consuma regolarmente prodotti dopanti. In Europa si stima che tra gli adolescenti questo tasso sia del 5 per cento e che le dosi utilizzate per ottenere gli effetti desiderati possano superare da 10 a 100 volte le dosi terapeutiche.
In Svizzera non è stato effettuato alcuno studio in materia benché già nel 2006 il 20 per cento dei sequestri di medicamenti importati illegalmente abbia riguardato esclusivamente gli steroidi anabolizzanti. È pertanto necessario riflettere sulla problematica del doping in Svizzera e intraprendere delle ricerche affinché possano essere adottate misure preventive efficaci.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La revisione totale della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport è pendente presso le Camere federali. In tale ambito sono state rielaborate anche le disposizioni concernenti la lotta al doping, con particolare attenzione a una lotta efficace nell'ambiente che circonda gli sportivi. Gli aspetti preventivi continuano a rivestire una grande importanza.
Le proposte in materia di lotta al doping sottoposte al Parlamento nell'ambito della revisione sono conformi agli standard internazionali. Nella lotta al doping assume un ruolo centrale la Fondazione Antidoping Svizzera, la cui attività è disciplinata in un accordo di prestazione con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. In merito alle singole richieste dell'autore della mozione, il Consiglio federale risponde come segue:
1. In relazione al doping, non è possibile parlare in maniera categorica di un pericolo per la salute pubblica. Alcune sostanze fortemente pericolose per la salute che figurano sulla lista dei prodotti dopanti (per es. eroina, oppiacei, cocaina o anfetamine) sono già contemplate dalla legge sugli stupefacenti. Una certa diffusione al di fuori dello sport organizzato può essere riscontrata soltanto nel caso di sostanze dopanti quali gli anabolizzanti e gli ormoni della crescita. Da studi effettuati in Svezia risulta che circa il 3 per cento dei giovani hanno utilizzato una o più volte anabolizzanti e che tali prodotti sono consumati in particolare da body builder, personale addetto alla sicurezza e buttafuori. Per quanto è dato sapere, la Svezia è l'unico Paese europeo che ha vietato gli anabolizzanti perché mettono in pericolo la salute pubblica.
2. Il Consiglio federale è del parere che gli sforzi compiuti finora per lottare contro il doping abbiano dato buoni risultati. Numerose sostanze che si trovano sulla lista dei prodotti dopanti vengono usate come medicamento a scopo terapeutico e sono prescritte o consegnate da personale medico. Gli specialisti sottostanno all'obbligo di diligenza e nella somministrazione dei medicamenti devono adottare tutte le misure necessarie affinché la salute di persone e animali non venga messa in pericolo. Tali misure contemplano anche un impiego adeguato e ragionevole dei medicamenti. Nondimeno nella distinzione tra medicamenti e prodotti dopanti sussistono lacune poiché vi sono anche sostanze che, in determinate circostanze, svolgono un ruolo nell'ambito del doping ma che, non essendo considerate medicamenti, esulano dal campo d'applicazione della legge sugli agenti terapeutici. Una modifica della legge sugli agenti terapeutici si imporrebbe tuttavia soltanto nel caso in cui queste sostanze costituissero effettivamente un considerevole pericolo per la salute pubblica, fatto che al momento non è ipotizzabile e riguardo al quale non sussistono riscontri.
3. Il ricorso al doping da parte degli atleti avviene nell'ottica di un incremento delle prestazioni nelle competizioni sportive. Alla luce di tale situazione è necessario un lavoro di prevenzione specifico, che viene già svolto con successo dalla Fondazione Antidoping Svizzera. Le attività di prevenzione generale nelle scuole e negli istituti di formazione sono di principio di competenza dei cantoni.
4. Nel quadro della revisione della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport è prevista un'intensificazione della collaborazione, da un lato, tra le autorità giudiziarie, di polizia e doganali e, dall'altro, con la Fondazione Antidoping Svizzera.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.