Lexipedia

10.3282 · Mozione · 2010-03-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica della legge sulla previdenza professionale che adegui l'età minima di entrata nel regime LPP a quella prevista nella LAVS.

Begründung

Nel regime dell'AVS, le persone esercitanti un'attività lucrativa sono tenute a pagare contributi dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni. Nella LPP, invece, i salariati sottostanno all'obbligo assicurativo dal 1° gennaio che segue il compimento dei 24 anni. Nel quadro della previdenza per la vecchiaia (primo e secondo pilastro) sarebbe opportuno armonizzare l'età minima dei due regimi, come già fatto per altre disposizioni. Nell'ambito del finanziamento della previdenza professionale, l'abbassamento dell'età minima contribuirebbe, da un lato, a ridurre gli effetti di trasferimento tra le generazioni nel sistema di capitalizzazione individuale e, dall'altro, a contenere la brusca riduzione di risorse cui i giovani salariati devono far fronte quando iniziano a versare i contributi LPP. Non va inoltre dimenticato che in futuro gli assicurati, grazie agli anni di contribuzione supplementari, potranno beneficiare di rendite più elevate.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'anticipazione del processo di risparmio per la vecchiaia è stata trattata a più riprese, in particolare durante i lavori parlamentari concernenti la 1a revisione LPP. In quell'occasione si è constatato che una tale soluzione avrebbe comportato più inconvenienti che vantaggi, motivo per cui si è alla fine deciso di non prenderla in considerazione.

I vantaggi derivanti da un'anticipazione del processo di risparmio sono i seguenti:

- Il processo durerebbe più a lungo, permettendo di migliorare l'obiettivo di risparmio.

- L'effetto del "terzo contribuente", vale a dire degli interessi, si rafforzerebbe poiché il periodo di rendimento del capitale sarebbe più lungo.

Ad essi si contrappongono però alcuni inconvenienti:

- Anche se concludono la formazione professionale a 18 anni, fino a 25 anni molti lavoratori cambiano frequentemente d'impiego per poter acquisire l'esperienza professionale necessaria. In caso di rapporti di lavoro di breve durata, per esempio di stage o d'impiego tra due periodi di formazione, le prestazioni di uscita sono spesso relativamente esigue e possono essere pagate in contanti (art. 5 cpv. 1 lett. c della legge sul libero passaggio, LFLP). Siccome l'età influisce sul calcolo dell'importo minimo della prestazione di uscita (art. 17 LFLP), gli assicurati di età compresa tra i 18 e 25 anni che intendono cambiare impiego riceverebbero spesso un importo appena superiore ai propri contributi.

- I frequenti cambiamenti d'impiego generano lavoro e costi amministrativi supplementari (contrariamente a quanto accade attualmente per le persone di età compresa tra i 18 e i 25 anni, assicurate unicamente per i rischi di decesso e d'invalidità, per le quali non è necessario calcolare la prestazione di libero passaggio).

- La situazione dei giovani sul mercato del lavoro è già difficile, in particolare perché mancano d'esperienza professionale; il loro assoggettamento al processo di risparmio per la vecchiaia rischierebbe di metterli ulteriormente in difficoltà, poiché i datori di lavoro dovrebbero far fronte a costi supplementari.

Gli argomenti oggettivi esposti sono tuttora di attualità. Per quanto riguarda gli argomenti congiunturali, il Consiglio federale non rileva indizi che lascino supporre un cambiamento della situazione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Età minima LPP | Lexipedia | Lexipedia