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10.3285 · Interpellanza · 2010-03-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Nell'ambito del risanamento della OC Oerlikon, impresa svizzera quotata in borsa, sono emersi alcuni fatti che riguardano affari condotti in Svizzera da Hedge Fund esteri, come pure reati di sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali al fine di compiere operazioni speculative in borsa e l'illecita costituzione di gruppi. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Gli Hedge Fund esteri - nel caso in esame si tratta della Texas Pacific Company statunitense - sono abilitati a operare in grande stile in Svizzera nel settore della concessione di crediti senza disporre dell'autorizzazione della FINMA? A tal fine non sarebbe necessaria un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività bancaria?

2. Nel periodo in cui fungeva da consulente per la OC Oerlikon, Citigroup ha ceduto questi crediti al succitato Hedge Fund. Non vi è un grave sospetto che Citigroup abbia ceduto questi crediti perché era a conoscenza della difficile situazione finanziaria della OC Oerlikon, sfruttando quindi la conoscenza di fatti confidenziali e danneggiando gli azionisti pubblici che non disponevano di tali informazioni? Gli azionisti risultano danneggiati poiché i nuovi creditori, contrariamente alle altre banche, non sono disposti a contribuire a un accordo di remissione del debito mettendo così in pericolo l'esistenza di un'impresa che conta 14 000 collaboratori.

3. Perché le posizioni degli azionisti, compresi i prestiti convertibili e i prestiti a opzione devono essere dichiarati alla borsa se superano il limite del 3 per cento, mentre tale obbligo non sussiste per importanti posizioni di credito acquisite per essere convertite in azioni? Queste operazioni non eludono forse l'obbligo di dichiarazione? Perché la FINMA o la vigilanza sulle borse non interviene contro questi investitori? In quale momento la Texas Pacific Corp. è tenuta a dichiarare che, insieme ad altri partner, detiene una parte sostanziale dei debiti dell'impresa e che intende convertirli in azioni?

4. Secondo quanto riportato dai giornali, l'ex CEO della OC Oerlikon, Uwe Krüger, intrattiene relazioni d'affari con l'Hedge Fund che chiede la conversione del proprio portafogli creditizio in azioni della OC Oerlikon. Informazioni giornalistiche di questo genere non bastano per avviare un'inchiesta sullo sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali al fine di compiere operazioni speculative in borsa?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Gli hedge fund non sono banche, bensì investimenti collettivi di capitale ai sensi dell'articolo 7 della legge federale del 23 giugno sugli investimenti collettivi di capitali (legge sugli investimenti collettivi, LICol; RS 951.31). A prescindere dalla loro forma giuridica sottostanno alle disposizioni della LICol - e, quindi, alla vigilanza svizzera - solamente gli investimenti collettivi di capitali esteri per i quali si fa appello al pubblico in Svizzera o dalla Svizzera (art. 2 cpv. 4 LICol). Secondo le informazioni in possesso del Consiglio federale, nel caso dell'hedge fund (apparentemente ex Texas Pacific, oggi TPG Capital) evocato dall'autore dell'interpellanza non si fa appello al pubblico né in Svizzera né dalla Svizzera, ragione per cui esso non sottostà alla vigilanza svizzera. Il fatto che il fondo conceda crediti a imprese svizzere non è rilevante. Per la concessione di prestiti anche di entità maggiore sul mercato svizzero non occorre un'autorizzazione ad operare come banca.

2. Il Consiglio federale non è a conoscenza dei retroscena riguardanti i fatti descritti. In ogni caso non spetta al Consiglio federale decidere se si tratti di fatti penalmente rilevanti, ma piuttosto alle autorità preposte al perseguimento penale.

3. All'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 20 della legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (legge sulle borse, LBVM; RS 954.1) soggiacciono, da un lato, l'acquisto di azioni o diritti di acquisto o alienazione (di azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono almeno in parte quotati in una borsa in Svizzera), dall'altro, la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento e l'esercizio dei diritti di conversione o di acquisto. A un acquisto sono parificati, infine, anche operazioni con strumenti finanziari che sotto il profilo economico consentono di acquisire titoli di partecipazione in vista di un'offerta pubblica di acquisto. Anche in questo caso non spetta al Consiglio federale decidere se i fatti descritti dall'autore dell'interpellanza siano sufficienti a far scattare l'obbligo d'informazione o meno, bensì alle autorità preposte al perseguimento penale.

4. Anche questa domanda è di competenza delle autorità preposte al perseguimento penale.

Risposta del Consiglio federale.