10.3286 · Interpellanza · 2010-03-19
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
In Svizzera, per aprire un conto bancario o postale bisogna presentare una copia del passaporto o della carta di identità.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Come mai ai "sans-papiers" sono intestati conti che servono loro per pagare le imposte, gli oneri sociali e i premi delle casse malati?
2. Gli importi dovuti non sono stati pagati oppure sono stati pagati in contanti agli sportelli di questi istituti?
3. Se il pagamento è avvenuto in contanti, si è effettuato un controllo dei clienti conforme alla LRD?
4. Se non hanno effettuato nessun controllo, perché gli istituti finanziari in questione non sono chiamati a renderne conto?
5. Le persone che hanno aperto un conto disponevano forse di documenti d'identità validi?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'apertura di un conto non è vincolata allo statuto giuridico di una persona fisica, ossia non dipende dal fatto che essa soggiorni illegalmente o legalmente in Svizzera. Determinante è invece se, al momento dell'avvio di una relazione d'affari con il cliente, l'intermediario finanziario è in grado di osservare gli obblighi di diligenza disciplinati nella legge sul riciclaggio di denaro, nel caso in questione soprattutto quello dell'identificazione del cliente. L'ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 18 dicembre 2002 sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nel settore delle banche, dei commercianti di valori mobiliari e degli investimenti collettivi (ORD-FINMA 1; RS 955.022), all'articolo 14 capoverso 1 relativo all'identificazione della controparte e alla determinazione dell'avente economicamente diritto rinvia alla Convenzione del 7 aprile 2008 relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 2008). L'articolo 2 CDB obbliga le banche a identificare il contraente al momento dell'apertura del rapporto d'affari. Conformemente alla cifra 9 di tale articolo, questo deve avvenire prendendo visione di un documento di legittimazione comprensivo di una fotografia, che viene fotocopiato. Oltre al passaporto o alla carta d'identità possono quindi essere utilizzati anche gli altri documenti ufficiali provvisti di una fotografia. Inoltre devono essere opportunamente annotati il cognome, il nome, la data di nascita, la nazionalità e l'indirizzo del luogo di domicilio, oppure la ragione sociale e la sede del contraente, come pure i documenti in base ai quali l'identità è stata accertata. Se i contraenti provengono da Paesi in cui data di nascita e domicilio o sede non sono utilizzati, tali indicazioni sono superflue.
L'articolo 3 capoverso 1 CDB disciplina la determinazione dell'avente diritto economico, che deve essere effettuata qualora quest'ultimo non coincida con il contraente o sussistano dubbi al riguardo. Le banche devono esigere che il contraente rediga una dichiarazione scritta, usando il formulario A, che attesti chi è l'avente diritto economico nei casi di cui ai capoversi 2-4.
I "sans-papiers" non vanno assimilati tout court agli immigrati senza documenti. Uno studio del 24 febbraio 2005 commissionato dall'Ufficio federale della migrazione distingue due categorie fondamentali:
- coloro che entrano in Svizzera senza visto (valido) o permesso di soggiorno e
- coloro che rimangono nel nostro Paese dopo che il permesso di soggiorno è scaduto.
Spesso nel dibattito pubblico si definiscono "sans-papiers" soltanto i richiedenti l'asilo respinti o datisi alla clandestinità, che soggiornano illegalmente in Svizzera e che, in parte, sono effettivamente sprovvisti di documenti.
Si suppone che, in genere, gli immigrati illegali dispongano di documenti ufficiali.
2. Non è nell'ambito delle relazioni d'affari con gli istituti finanziari che bisogna verificare se non sono stati pagati le tasse e i premi dovuti. Per quanto riguarda le operazioni di cassa, più precisamente i versamenti in contanti, in virtù dell'articolo 2 capoverso 2 lettera g CDB sussiste l'obbligo di identificare il contraente per i versamenti in contanti di importi superiori a 25 000 franchi. I versamenti in contanti su conti esistenti non sono da intendersi come operazioni di cassa (cifra 7 CDB). La maggior parte degli autori di questa categoria di pagamenti probabilmente non è costituita da "sans-papiers". Indipendentemente dal valore limite summenzionato sussiste l'obbligo di identificazione in caso di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo conformemente all'articolo 9 LRD.
3. Le persone che aprono conti o effettuano operazioni di cassa sono identificate presso gli istituti finanziari secondo i principi esposti ai numeri 1 e 2 della presente risposta, rispettivamente sono determinati gli aventi diritto economico ai valori patrimoniali. Nei casi in cui per un motivo qualsiasi non si può procedere all'identificazione del contraente o, a causa di seri dubbi, alla determinazione dell'avente diritto economico, l'apertura del conto o l'operazione di cassa deve essere rifiutata. Sulla scorta di quanto esposto al numero 1 non è però possibile verificare se le banche hanno intrattenuto relazioni d'affari con persone soggiornanti illegalmente in Svizzera. Non essendo infatti rilevante, lo statuto giuridico di soggiornante non è accertato.
4. Da quanto precede si deduce che non si può supporre che gli obblighi di diligenza siano violati, poiché le eventuali aperture di conti o operazioni di cassa possono essere svolte nel rispetto dell'obbligo di documentazione e del valore limite menzionati e la determinazione dello statuto di soggiornante non è necessaria né attuabile.
5. Di regola, si può supporre che le persone che sono entrate o soggiornano illegalmente in Svizzera dispongono di documenti ufficiali. Non esistono tuttavia dati sul numero di persone che soggiornano illegalmente nel nostro Paese in possesso di questi documenti.
A questo proposito è opportuno fare riferimento anche alla circolare di SwissBanking del 9 settembre 2004, che definisce documenti di identificazione validi ai sensi dell'articolo 2 cifra 9 CDB i documenti di identità per stranieri sprovvisti di documenti (permesso N per richiedenti l'asilo, permesso F per persone ammesse provvisoriamente e permesso S per persone bisognose di protezione). Il tenore della definizione corrisponde inoltre a quello dell'articolo 14 capoverso 1 ORD-FINMA 1 in relazione all'articolo 2 cifra 9 CDB. Tali documenti, come tutti quelli ufficiali provvisti di fotografia, sono probanti dell'identità della controparte ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 LRD, fatti salvi i casi in cui vi è annotato che l'identità non è accertata.
Risposta del Consiglio federale.