10.3287 · Postulato · 2010-03-19
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare i seguenti provvedimenti nei confronti degli Stati che con liste nere o metodi analoghi tentano di ricattare la nostra piazza finanziaria oppure minacciano di comprometterla in altri modi:
1. I redditi da interessi derivanti da titoli di Stato e gli interessi maturati a favore delle imprese statali dei succitati Stati, depositati in una banca in Svizzera o in una banca svizzera all'estero, devono sottostare a un'imposta del 35 per cento prelevata presso l'agente pagatore, che sarà devoluta in modo completo alla cassa federale senza poter essere compensata con le imposte versate.
2. I redditi da interessi derivanti da titoli di organizzazioni internazionali come la BEI, la Banca mondiale ecc. in caso di minacce di sanzioni da parte di organi internazionali devono sottostare a un'imposta del 35 per cento prelevata presso l'agente pagatore, che sarà devoluta in modo completo alla cassa federale senza poter essere compensata con le imposte versate.
3. Questa imposta addizionale deve essere annunciata 90 giorni prima della sua introduzione per permettere ai clienti di vendere i titoli che vi sono assoggettati.
4. La vendita di fondi di investimento di Paesi la cui vigilanza sui mercati finanziari interni ha fallito (come p. es. gli Stati Uniti nel caso Madoff) deve essere vietata, fintanto che tali autorità di vigilanza non provino di aver rimediato alle lacune in materia di sorveglianza.
5. I proventi di fondi di investimento di Paesi che non accordano alla Svizzera la reciprocità di accesso al mercato dei fondi di investimento devono sottostare a un'imposta del 35 per cento prelevata presso l'agente pagatore, che sarà devoluta in modo completo alla cassa federale senza poter essere compensata con le imposte versate.
6. Ai Paesi che rifiutano di estradare gli autori che in Svizzera si sono resi colpevoli di sottrazione o ricettazione di dati relativi a clienti di banche non è concessa assistenza amministrativa né assistenza giudiziaria in materia fiscale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1.-3. Secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) concluse con numerosi Stati, la Svizzera può riscuotere un'imposta sui pagamenti di interessi se il debitore o il creditore, rispettivamente il beneficiario effettivo del versamento, è residente in Svizzera. Se solo il titolo di credito, cui è indirizzato il pagamento degli interessi, si trova in Svizzera o è solo gestito da una banca domiciliata in Svizzera, la Svizzera non può riscuotere nessuna imposta, poiché secondo pressoché tutte le convenzioni concluse dalla Svizzerra tali redditi possono essere tassati unicamente nello Stato contraente in cui è domiciliato il beneficiario dei redditi. Un'imposta può essere riscossa solo previo accordo dello Stato di domicilio dell'investitore. Diversamente dall'accordo sulla fiscalità del risparmio sottoscritto con la Comunità europea e i suoi Stati membri, ove esiste l'autorizzazione dello Stato di domicilio dell'investitore/creditore beneficiario, non ci si può attendere il consenso di tutti gli Stati di domicilio dei potenziali investitori per l'imposta proposta nel postulato. L'imposta prelevata presso l'agente pagatore proposta violerebbe le CDI concluse con Stati che la Svizzera non intendeva assolutamente colpire con l'adozione di tali misure. Una situazione simile potrebbe addirittura cagionare problemi con Stati che finora sono stati bendisposti nei confronti della Svizzera.
La riscossione di un'imposta prelevata presso l'agente pagatore da parte di una banca svizzera all'estero sarebbe difficilmente conciliabile con la legislazione dei Paesi interessati.
A ciò si aggiunge il fatto che le grandi banche potrebbero facilmente sottrarsi all'imposta suggerita. Le banche svizzere potrebbero infatti effettuare le operazioni in questione tramite le loro filiali all'estero eludendo in tal modo l'imposta presso l'agente pagatore ai sensi del diritto elvetico, che dispone che gli interessi siano percepiti in Svizzera. Infine, vi è il pericolo che con tali misure le banche svizzere perdano attrattiva e che potenziali clienti optino per un'altra piazza finanziaria.
4. Quando, in Svizzera o a partire dalla Svizzera, si pubblicizzano fondi d'investimento esteri, i documenti determinanti legati alla loro distribuzione, come il prospetto di vendita, gli statuti o il contratto del fondo, necessitano dell'approvazione della FINMA (art. 120 cpv. 1 LICol). L'approvazione è accordata se l'investimento collettivo di capitale è sottoposto nello Stato di sede della direzione del fondo o della società a una vigilanza statale volta a proteggere gli investitori, la direzione del fondo o la società corrispondono alle disposizioni della presente legge per quanto riguarda l'organizzazione, i diritti degli investitori e la politica di investimento, la designazione dell'investimento collettivo di capitale non induce in inganno, né presta a confusione e sono stati designati un rappresentante e un ufficio di pagamento per le quote distribuite in Svizzera (art. 120 cpv. 2 LICol). Questa regolamentazione garantisce la protezione dell'investitore. Non è possibile escludere il rischio residuo che sorga un danno nonostante la vigilanza dello Stato in cui si trova la sede della direzione o della società. La misura retroattiva richiesta nel postulato non è una soluzione a questo problema.
5. Si rimanda alle spiegazioni dei numeri 1-3 del postulato.
6. Nel nostro Paese il furto di dati bancari costituisce reato e la Svizzera adotterà le misure necessarie affinché i colpevoli siano chiamati a rispondere delle loro azioni. L'acquisto di questo genere di dati da parte di uno Stato è contrario al principio della buona fede. Conformemente a questa base legale, il disegno di ordinanza sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni dispone che le domande di assistenza amministrativa devono essere respinte segnatamente se si fondano su informazioni ottenute in violazione del diritto penale svizzero. L'ordinanza dovrebbe entrare in vigore il 1° ottobre 2010. In occasione dell'elaborazione della legge sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, che sostituirà l'ordinanza, occorrerà anche esaminare l'introduzione di una disposizione analoga. Proponendo di accogliere la mozione 10.3013, il Consiglio federale ha già confermato di essere disposto, in occasione dei futuri negoziati relative allo scambio di informazioni a fini fiscali, a negare l'assistenza amministrativa nei casi in cui c'è motivo di credere che una domanda si fonda su informazioni acquisite tramite un reato ai sensi del diritto svizzero e nella misura in cui gli interessi così violati predominano sull'interesse allo scambio di informazioni.
La Svizzera respingerà altresì le richieste di assistenza giudiziaria basate su dati rubati. Tali richieste violerebbero l'ordinamento giuridico svizzero.
Peraltro la Svizzera chiederà assistenza giudiziaria per far valere le responsabilità per i delitti commessi, se la fattispecie penale può costituire la base per richieste di assistenza. A questo scopo sono già applicabili le basi esistenti per l'assistenza in materia penale - come i vigenti accordi internazionali. Il Consiglio federale ritiene eccessivo negare l'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia fiscale agli Stati che si rifiutano di estradare il ladro di dati nell'ambito della procedura di assistenza. In virtù del loro ordinamento giuridico, numerosi Paesi (fra cui la Svizzera) non possono estradare i loro cittadini ad altri Stati. Inoltre, in un caso del genere il rifiuto di prestare assistenza amministrativa costituirebbe una violazione delle nuove clausole di assistenza amministrativa convenute dalla Svizzera nelle CDI e dello standard sull'articolo 26 del OECD-MA. Violando le convenzioni concluse su queste basi o accettando, nell'ambito di negoziati, di inserire una deroga di questo tipo in una CDI, la Svizzera correrebbe il rischio di subire una massiccia pressione a livello internazionale. Per quanto riguarda il rifiuto di assistenza giudiziaria, si può affermare che gli obblighi internazionali della Svizzera a prestare assistenza in materia fiscale sono puntuali e la loro importanza è, di fatto, minima. Il Consiglio federale non ha intenzione di violare unilateralmente gli accordi in materia di assistenza giudiziaria, anche perché ciò potrebbe determinare un peggioramento nella lotta contro la criminalità transfrontaliera. Il Consiglio federale è pertanto dell'avviso che la misura proposta sarebbe, oltre che inadeguata, anche controproducente.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.