Ginevra. Accesso al mercato dei taxi provenienti da altri cantoni
10.3314 · Interpellanza · 2010-03-19
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Tutti i taxi che si recano su chiamata a Ginevra per prelevare clienti, in particolare all'aeroporto, devono pagare una tassa di autorizzazione di 400 franchi per veicolo.
Conformemente alla legislazione cantonale in materia, i tassisti che non provengono dal cantone di Ginevra devono ottenere un'autorizzazione per trasportare clienti sul territorio ginevrino (art. 18 della "loi sur les taxis et limousines" del 21 gennaio 2009, LTaxis, RS H 1 30 e articolo 11 delle disposizioni esecutive del 4 maggio 2005 concernenti la "loi sur les taxis et limousines", RTaxis, RS H 1 30.01). Per detta autorizzazione, valida un anno, è riscossa una tassa di 400 franchi (art. 79 cpv. 1 n. 14 RTaxi).
Negli altri cantoni non c'è una legge simile.
I tassisti che si recano a Ginevra per prelevare un cliente una o due volte l'anno devono farsi carico di una tassa di 400 franchi. Non potendo conoscere in anticipo quante richieste riceverà e quale veicolo potrà mettere a disposizione, un'impresa che dispone ad esempio di dieci veicoli, dovrebbe versare complessivamente 4000 franchi.
La legge del 2005 è stata applicata parzialmente nella stagione 2007/08. In seguito a una perizia giuridica della Commissione della concorrenza (COMCO), nel 2008/09 non ci sono stati problemi. La discussione è ricominciata nella stagione 2009/10, poiché secondo la perizia della COMCO datata 10 luglio, questa legge è incompatibile con la legge federale sul mercato interno (LMI).
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Questo modo di procedere e questa legge cantonale sono compatibili con la legislazione europea?
2. La legislazione federale permette ai cantoni di emanare leggi protezioniste e discriminatorie?
3. Quali possibilità ha il Consiglio federale di far rispettare la LMI nei cantoni?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'Accordo bilaterale tra la Svizzera e l'Unione europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RS 0.740.72) non contempla l'accesso al mercato dei fornitori di servizi di taxi europei.
Di conseguenza la questione deve essere affrontata alla luce dell'Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone (ALCP; RS 0.142.112.681). L'ALCP accorda ai fornitori di servizi il diritto di effettuare, sul territorio dell'altra parte contraente, un servizio per una prestazione non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile. In tale ambito le misure discriminatorie o quelle che limitano l'accesso al mercato devono essere evitate, a meno che esse non siano giustificate da motivi di interesse pubblico preponderante. In questo senso la legislazione ginevrina in materia di taxi sembra problematica, dal momento che i fornitori di servizi di taxi ginevrini sono pure soggetti al pagamento di una tassa di 400 franchi per ottenere l'autorizzazione, anche se essa è riscossa soltanto una volta e non ogni anno. Occorre comunque sottolineare il fatto che la legislazione ginevrina in materia di taxi è attualmente oggetto di una revisione completa.
2./3. Siccome si tratta dei fornitori di servizi di taxi svizzeri, la legislazione ginevrina in materia di taxi deve rispettare i principi della legge federale sul mercato interno (LMI; RS 943.02).
La LMI garantisce a ogni persona fisica o giuridica con domicilio o sede in Svizzera l'accesso libero e non discriminato al mercato (art. 1 LMI). Per concretizzare questo principio, la LMI prevede che gli offerenti esterni (provenienti da un altro cantone) forniscano le loro prestazioni secondo le prescrizioni in vigore nel luogo di domicilio o di sede (art. 2 cpv. 1 e 3 LMI). Le restrizioni al libero accesso al mercato degli offerenti esterni sono possibili soltanto se, cumulativamente: a. si applicano nella stessa misura agli offerenti locali; b. sono indispensabili per preservare interessi pubblici preponderanti; e c. sono conformi al principio della proporzionalità (art. 3 cpv. 1 LMI). Inoltre sono illecite tutte le restrizioni che hanno lo scopo di favorire interessi economici locali (divieto del protezionismo, art. 3 cpv. 3 LMI).
La Commissione della concorrenza (COMCO), e non il Consiglio federale, è l'autorità indipendente incaricata di vigilare sull'applicazione corretta della LMI da parte dei cantoni. Essa può intervenire emanando raccomandazioni all'attenzione dei cantoni, presentando perizie o ricorrendo presso i tribunali contro le decisioni amministrative contrarie alla LMI. Per contro la COMCO non dispone di un diritto di decisione nei confronti dei cantoni.
Secondo la COMCO, l'obbligo imposto ai fornitori di servizi di taxi esterni di chiedere un'autorizzazione per prelevare, su chiamata, clienti sul territorio del cantone di Ginevra costituisce una restrizione ingiustificata al libero accesso al mercato e, pertanto, una violazione della LMI. La COMCO ha esposto questo punto di vista alle autorità ginevrine in una lettera del 10 luglio 2008 e ha raccomandato di abrogare l'obbligo in questione. Il fatto che questo obbligo comunque sussista ancora e che i fornitori di servizi di taxi esterni, i quali non dispongono di tale autorizzazione per prelevare clienti all'aeroporto di Ginevra, siano stati multati ha indotto la COMCO a ricorrere, il 12 aprile 2010, presso il Tribunale amministrativo del cantone di Ginevra contro una decisione cantonale che impone una multa a un fornitore di servizi esterno per violazione della legislazione ginevrina in materia di taxi.
Risposta del Consiglio federale.