Allontanamento di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati. Tenere conto dell'interesse del minore
10.3321 · Mozione · 2010-03-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di garantire, in virtù dell'articolo 3 paragrafo 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107), che nel valutare l'esigibilità dell'allontanamento di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati si tenga contro in primo luogo dell'interesse del minore.
Begründung
Finora nel valutare l'esigibilità dell'allontanamento di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati non si è tenuto sufficientemente conto dell'interesse del minore. Secondo l'articolo 3 paragrafo 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107), l'interesse superiore del minore va considerato costantemente in tutte le misure riguardanti i minori. Esso è fondamentale anche nel valutare l'esigibilità dell'allontanamento. A tal fine occorre sentire l'opinione del minore e, vista la capacità di discernimento limitata dall'età, del suo rappresentante legale. Nel caso di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati, il rappresentante legale è un tutore, un curatore o una persona di fiducia, la cui opinione va dunque chiesta in ogni caso al momento di valutare l'esigibilità di un allontanamento.
Finora l'allontanamento dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati è stato eseguito senza tener conto dell'età. È inammissibile che i minorenni ricevano lo stesso trattamento previsto per gli adulti. L'allontanamento deve essere eseguito, nella misura del possibile, in modo conforme alla minore età.
La problematica attuale è ben illustrata dal caso del diciassettenne somalo Abdirashid, che, sebbene non fosse accompagnato da alcun familiare, nel novembre 2009 è stato fermato durante un'operazione tenuta segreta ed espulso in Italia, dove si è ritrovato abbandonato a se stesso. Il regolamento Dublino II non deve essere applicato ad ogni costo, soprattutto non a scapito dei minori.
Un altro esempio illustra l'assenza di direttive per il trattamento dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati: nel febbraio 2010 a Basilea un richiedente l'asilo minorenne tunisino ha dovuto trascorrere la notte, nudo, sul pavimento di una cella. L'autorità preposta all'esecuzione delle pene non soltanto ha adottato misure drastiche, bensì ha anche dimenticato di contattare il curatore del giovane (come riportato dalla "Basler Zeitung" del 14 marzo 2010).
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
A titolo introduttivo, il Consiglio federale coglie l'occasione per rammentare l'importanza del principio dell'interesse superiore del minore nella procedura d'asilo, conformemente alle esigenze convenzionali e legali, espresse in particolare all'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo. La prassi dell'Ufficio federale della migrazione in tale ambito è stata confermata a più riprese dal Tribunale amministrativo federale. Le poche critiche formulate dall'autorità di ricorso sono state prese in considerazione, per esempio in vista di migliorare il rispetto del diritto di essere sentiti.
Come indicato dal Consiglio federale nella sua risposta al postulato Ory 07.3422, in occasione dell'esame del suo eventuale allontanamento sono presi in considerazione diversi elementi propri alla personalità del richiedente minorenne: l'età, il grado di dipendenza, la formazione scolastica rispettivamente preprofessionale, la presenza di una rete sociale in loco o di un altro tipo di assistenza appropriata, il grado d'integrazione in Svizzera, nonché le opportunità e i rischi legati a un reinserimento nel Paese d'origine o di provenienza. Inoltre, le prestazioni di aiuto al ritorno comprendono sia la preparazione del ritorno e la pertinente consulenza che l'assistenza finanziaria e materiale. Prima della partenza dalla Svizzera, le questioni pratiche relative alla formazione o alla scolarizzazione dei figli possono ad esempio essere chiarite nel Paese d'origine.
Quanto al caso del minore allontanato verso l'Italia a cui si riferisce l'autrice della mozione, non è stata constatata alcuna violazione degli impegni internazionali della Svizzera e nulla permette di concludere che le condizioni di soggiorno in Italia costituiscano una minaccia reale per i richiedenti l'asilo. Nella sua risposta all'interpellanza Aubert 09.4018, il Consiglio federale ha già avuto modo di precisarlo, tenendo presente che le capacità d'accoglienza in Italia possono essere temporaneamente ristrette, anche per i gruppi vulnerabili, a causa del numero talvolta elevato di richiedenti l'asilo.
Inoltre, la privazione della libertà di un minore costituisce una misura di ultima istanza e, anche in detenzione, il minore deve essere trattato con umanità e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età (art. 37 della Convenzione sui diritti del fanciullo). Per questo motivo, occorre garantire condizioni detentive appropriate e prevedere un'assistenza in loco. Inoltre, come menzionato nel suo rapporto del 15 dicembre 2009 sulla conformità delle misure coercitive ai diritti del fanciullo, il Consiglio federale ritiene che gli strumenti necessari al coordinamento e alla cooperazione nell'ambito delle misure coercitive nei confronti dei minori esistano già e che i principi della Convenzione sui diritti del fanciullo siano presi in considerazione. Infine, la direttiva europea sul ritorno, che costituisce uno sviluppo di Schengen che la Svizzera è tenuta a recepire, precisa tra l'altro anche gli obblighi degli Stati Schengen in materia di carcerazione di minori.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.