Diritti dei minori nella procedura Dublino. Permettere il ricongiungimento familiare nel caso di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati
10.3322 · Mozione · 2010-03-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di garantire, in virtù dell'articolo 3 paragrafo 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107), che l'interesse superiore del minore sia considerato costantemente in tutte le misure riguardanti i minori e quindi che i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati non vengano trasferiti se vi sono famigliari in Svizzera o se non vi sono famigliari in un altro Stato Dublino. In caso di allontanamento occorre garantire un'assistenza ineccepibile e assicurarsi che lo Stato di consegna disponga di strutture d'accoglienza e di assistenza appropriate.
Begründung
In virtù dell'articolo 34 capoverso 2 lettera d della legge sull'asilo è possibile non entrare nel merito di domande d'asilo di richiedenti minorenni non accompagnati che sono già stati registrati in quanto tali in un altro Stato membro di Dublino. Secondo il regolamento Dublino II, la competenza spetta in primo luogo al Paese in cui soggiornano i famigliari del minore. La definizione di famigliare si limita tuttavia ai genitori del minore e andrebbe pertanto resa più ampia in Svizzera, includendo anche fratelli e sorelle, zii, eccetera, indipendentemente dal fatto che il minore abbia già presentato una domanda d'asilo in un altro Stato europeo (conformemente alla clausola umanitaria, art. 15 del regolamento Dublino II). Andrebbe pertanto attribuita maggiore importanza a un eventuale ricongiungimento familiare.
Una maggiore considerazione dell'interesse del minore e in particolare dei legami familiari da parte della Svizzera corrisponderebbe anche a quanto osservato su scala europea. In linea di principio, i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati che non hanno parenti in altri Stati Dublino non andrebbero trasferiti, bensì dovrebbero essere inseriti in una procedura d'asilo in Svizzera. Se un tale minorenne andasse comunque trasferito in un altro Stato Dublino, le autorità svizzere devono garantire che questo Paese disponga di strutture di accoglienza e di assistenza adeguate e che il minore venga assistito in maniera ineccepibile.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Essenzialmente il regolamento Dublino si applica anche ai richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati. Nell'ambito della procedura Dublino si distingue tra procedura di presa in carico e procedura di ripresa in carico.
La procedura di presa in carico viene eseguita quando il richiedente l'asilo ha presentato domanda d'asilo soltanto in Svizzera e non in altri Stati Dublino, ma ciononostante in base ai criteri descritti nel regolamento Dublino risulta competente un altro Stato Dublino. I criteri di competenza si basano su diversi elementi: per esempio, è competente lo Stato Dublino che ha rilasciato a un richiedente l'asilo un visto o un titolo di soggiorno oppure in cui tale persona è rimasta illegalmente per un periodo di tempo prolungato. Mentre per le persone maggiorenni trovano applicazione tutti i criteri indicati nel regolamento Dublino, un richiedente minorenne non accompagnato può essere trasferito in un altro Stato Dublino soltanto quando vi soggiorna legalmente un suo familiare e il ricongiungimento familiare è nell'interesse del minore (art. 6 del regolamento Dublino). In pratica la procedura di presa in carico è irrilevante nel caso di richiedenti minorenni non accompagnati. Finora non si sono verificati casi del genere.
Al contrario, la procedura di ripresa in carico si applica quando il richiedente l'asilo ha avviato una procedura d'asilo non solo in Svizzera, ma anche in un altro Stato Dublino. Il regolamento Dublino non prevede in questi casi alcuna disposizione eccezionale per i richiedenti minorenni non accompagnati, ossia il richiedente l'asilo deve, indipendentemente dal fatto che sia maggiorenne o minorenne, ritornare nello Stato Dublino competente, in cui ha già presentato una domanda d'asilo. La procedura di ripresa in carico nel caso di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati viene quindi eseguita senza restrizioni.
Tutti gli Stati Dublino hanno ratificato la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo. L'articolo 3 della convenzione stabilisce che in tutte le decisioni relative ai fanciulli l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente e l'articolo 22 paragrafo 1 prevede che i richiedenti l'asilo minorenni possano beneficiare della protezione e dell'assistenza umanitaria necessarie per consentire loro di usufruire dei loro diritti. Tutti gli Stati dell'Unione europea hanno inoltre dovuto attuare diverse direttive nel settore dell'asilo. Tra esse è di importanza centrale la direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 (la cosiddetta direttiva sulla presa in carico), poiché contiene numerose norme minime per i minorenni riguardanti l'ammissione nell'ambito della procedura di asilo (alloggio particolare, educazione di base, assistenza psicologica, rappresentanza legale ecc.). In tal modo si tiene debitamente conto delle esigenze dei richiedenti l'asilo minorenni. Inoltre il Consiglio federale non è a conoscenza di nessun altro Stato Dublino che in generale rinunci alla procedura Dublino nel caso di richiedenti l'asilo minorenni.
Tuttavia, se a posteriori risulta che familiari soggiornano in uno Stato Dublino, che motivi individuali si oppongono al trasferimento o che il trasferimento nello Stato Dublino competente implicherebbe una violazione della Convenzione sui diritti del fanciullo o di altri obblighi di diritto internazionale, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) rinuncia ad eseguire la procedura di Dublino in applicazione dell'articolo 3 paragrafo 2 del regolamento Dublino. Il 10 febbraio 2009, per esempio, l'UFM ha deciso di non trasferire più alcun richiedente l'asilo minorenne in Grecia sino a nuovo ordine, poiché durate la procedura d'asilo non vengono adottati provvedimenti adeguati per identificare le persone particolarmente vulnerabili, come per esempio i richiedenti l'asilo minorenni, e assisterle e alloggiarle adeguatamente.
Il concetto di famiglia nell'ambito della clausola umanitaria ai sensi dell'articolo 15 del regolamento Dublino ha una portata ampia e può quindi includere anche membri che non fanno parte del nucleo familiare in senso stretto come zii e zie. Tuttavia la Svizzera non può applicare questa clausola di propria iniziativa, ma solo su richiesta di un altro Stato Dublino.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.