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10.3323 · Mozione · 2010-03-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

In virtù dell'articolo 3 paragrafo 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107) e dell'articolo 17 capoverso 3 della legge sull'asilo (LAsi), il Consiglio federale è incaricato di adottare tutte le misure atte a garantire, in ogni caso, la rappresentanza legale dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati. È pertanto esortato a verificare più dettagliatamente in che modo i cantoni disciplinano la rappresentanza legale, emanando raccomandazioni appropriate.

Begründung

Come per tutti i minori in Svizzera che non si trovano sotto autorità parentale, una misura tutoria deve essere ordinata anche per i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati. Se ciò non è immediatamente possibile, per il settore dell'asilo vige la regola speciale secondo cui i cantoni, in virtù dell'articolo 17 capoverso 3 LAsi, sono obbligati a nominare senza indugio una persona di fiducia che tuteli gli interessi del minore durante la procedura d'asilo (regola concretizzata nell'art. 7 OAsi 1 e nella direttiva dell'UFM sulla procedura d'asilo). Il richiedente l'asilo minorenne non accompagnato deve poter contattare la persona di fiducia, che lo deve accompagnare e sostenere nella procedura d'asilo conformemente all'articolo 7 capoverso 3 OAsi 1.

Il problema è che spesso le autorità cantonali attuano solo in parte tale disposizione: le persone di fiducia non sono sempre raggiungibili, informano troppo tardi i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati in merito alle decisioni (il che comporta una tutela giurisdizionale insufficiente sotto il profilo dell'interesse del minore) oppure sono assenti giustificati o ingiustificati (l'audizione senza persona di fiducia è contraria al principio della rappresentanza legale dei minori che non si trovano sotto autorità parentale). Pertanto non è raggiunto l'obiettivo dell'articolo 17 capoverso 3 LAsi, secondo cui tutti i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati vanno accompagnati e rappresentati da un adulto competente in materia in tutte le fasi della procedura d'asilo.

Si propone pertanto che le autorità federali controllino i disciplinamenti e le prassi cantonali. La Confederazione potrebbe inoltre raccomandare ai cantoni di conferire il mandato di persona di fiducia a terzi che dispongano di sufficienti competenze in materia giuridica e d'asilo (p. es. consultori giuridici). In alternativa, si dovrebbe garantire una consulenza e una rappresentanza giuridiche gratuite per i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La designazione di un rappresentante legale incaricato di assistere il richiedente minorenne non accompagnato (RMNA) compete esclusivamente alle autorità cantonali. Nel caso in cui la procedura all'aeroporto o in un centro di registrazione e di procedura (CRP) richieda la designazione di un rappresentante, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) notifica la presenza del RMNA all'autorità cantonale competente (cantone sede dell'aeroporto o del CRP), che designa senza indugio un rappresentante legale. A prescindere dal sistema di rappresentanza scelto dal cantone coinvolto, a ogni RMNA è garantita una protezione adeguata. Infatti, il ruolo della persona di fiducia ai sensi della giurisprudenza corrisponde a quello di un tutore o di un curatore.

Alcuni cantoni hanno istituito un sistema centralizzato di protezione per i RMNA, talvolta in collaborazione con i servizi di consulenza giuridica ai migranti, mentre altri applicano le misure di protezione previste dal Codice civile (tutore o curatore) o designano una persona di fiducia ai sensi della giurisprudenza. Trattandosi di un compito di competenza cantonale, l'autorità federale non può intervenire in qualità di autorità di vigilanza, perché violerebbe il principio del federalismo.

Per garantire ancora meglio la protezione di RMNA e il rispetto dei loro diritti, l'UFM ha inviato alle autorità coinvolte una direttiva, in cui rammenta in particolare che il ruolo del rappresentante legale comprende non soltanto la tutela degli interessi del RMNA e la sua rappresentanza durante tutta la procedura d'asilo, ma anche compiti legati alla sua assistenza, per esempio in vista di assicurarne la scolarizzazione o l'accesso alle cure mediche. Per svolgere il suo ruolo, il rappresentante legale deve inoltre disporre di conoscenze basilari in materia di procedura d'asilo. Deve infine fare tutto il possibile affinché il RMNA possa contattarlo e, all'occorrenza, beneficiare del sostegno di un consulente giuridico (cfr. direttiva del 1° gennaio 2008).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.