10.3329 · Mozione · 2010-03-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di rendere possibile l'accesso al tirocinio per i "sans papiers".
Begründung
Il 3 marzo 2010 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione che chiedeva al Consiglio federale di permettere ai giovani sans papier di accedere a un apprendistato. È stato così compiuto un passo supplementare verso il riconoscimento del diritto all'educazione di queste persone.
Alcuni settori della formazione professionale, come i tirocinii, sono ancora preclusi ai "sans papiers". Pochi sans papier che hanno terminato con successo una formazione accademica (come permesso dalla prassi attuale) possono acquisire conoscenze pratiche più specifiche nel loro ambito di studi. Questi clandestini, perlopiù ben integrati, si ritrovano bloccati in Svizzera con un diploma ma senza l'esperienza necessaria per poterlo utilizzare in Svizzera, se fossero regolarizzati, o nel loro Paese d'origine, se dovessero essere espulsi.
Il diritto all'educazione comprende il diritto a mettere in pratica le proprie conoscenze teoriche. La Svizzera, offrendo ai "sans papiers" la possibilità di acquisire una formazione teorica, deve, se vuole perseguire una politica coerente, aprire loro le porte del tirocinio, cosa che attualmente non è possibile a causa dell'obbligo dei tirocinanti di presentare un permesso di lavoro ai responsabili della formazione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale e l'UFM si sono occupati già a più riprese di questa tematica. Il governo ha espresso per l'ultima volta la sua posizione nel parere relativo alla mozione Barthassat 08.3616, "Giovani in situazione irregolare. Accesso all'apprendistato", del 2 ottobre 2008, dove ha rilevato in particolare che il diritto vigente permette già di trovare soluzioni per i casi di rigore motivati.
Per quanto concerne il rilascio di permessi per motivi umanitari, sono determinanti soprattutto la durata della dimora, l'integrazione sociale e professionale, la situazione familiare e sanitaria nonché ulteriori circostanze che hanno indotto la clandestinità. Per l'esame dei casi di rigore si tiene particolarmente conto della situazione dei minori ben integrati che hanno frequentato la scuola dell'obbligo in Svizzera. Se la famiglia ottiene un permesso di soggiorno, è possibile svolgere anche un'attività lucrativa.
Il diritto vigente offre pertanto un congruo margine di manovra che permette di considerare gli aspetti umanitari nel singolo caso. Complessivamente tale prassi va privilegiata a una soluzione globale, in particolare in quanto sostenibile e adeguata a ciascun caso individuale. Invece non è previsto di rilasciare un permesso di soggiorno a tutti i giovani che dimorano in Svizzera, eludendo le prescrizioni del diritto in materia di stranieri.
L'autore della mozione motiva il suo intervento con l'approvazione della mozione Barthassat 08.3616, "Giovani in situazione irregolare. Accesso all'apprendistato", del 2 ottobre 2008, accolta dal Consiglio nazionale il 3 marzo 2010 in occasione della sessione straordinaria sul tema dell'immigrazione. Tuttavia, l'intervento non è ancora stato trattato dalla seconda Camera. La questione non è dunque ancora stata valutata in via definitiva.
Le basi legali attualmente in vigore permettono ai cittadini di Paesi terzi di svolgere un'attività lucrativa soltanto se sono titolari di un permesso di lavoro e di un permesso di dimora (art. 11 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri, LStr). Per ottenere tali permessi occorre di principio adempiere i requisiti di cui agli articoli 18-24 LStr. Conformemente all'articolo 1a dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) anche gli apprendistati sono considerati un'attività lucrativa.
I cittadini di Paesi terzi che si sono laureati in un'università svizzera possono beneficiare di un accesso agevolato al mercato del lavoro se la loro attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico (art. 47 OASA). Tale normativa costituisce già una deroga alle condizioni di ammissione, poiché nel caso dei laureati non sono determinanti la priorità e le condizioni personali.
Il rilascio di permessi di lavoro e di dimora premierebbe il comportamento di persone che soggiornano illegalmente in Svizzera eludendo le prescrizioni del diritto in materia di stranieri, il che metterebbe in discussione la politica svizzera in materia di ammissione e migrazione.
Il rilascio di permessi di lavoro e di dimora a giovani "sans papiers" comporterebbe una disparità di trattamento ingiustificata. L'accoglimento della mozione equivarrebbe a privilegiare ingiustamente i "sans papiers" rispetto agli stranieri in situazione regolare, poiché questi ultimi devono adempiere tutte le condizioni di ammissione previste per il rilascio di un permesso di lavoro e di dimora. Inoltre comporterebbe anche una disparità di trattamento tra gli stessi "sans papiers", poiché l'apprendistato sarebbe possibile soltanto per i "sans papiers" laureati.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.