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Accelerazione delle procedure di autorizzazione di impianti che sfruttano le energie rinnovabili mediante una legge di coordinamento

10.3344 · Mozione · 2010-04-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di creare una legge di coordinamento per impianti che sfruttano le energie rinnovabili (da definirsi in base alle tecnologie e alle dimensioni). Tale legge dovrà permettere di ottimizzare le fasi della procedura che riguardano tutte le autorità implicate (Confederazione, cantoni e comuni), sia dal punto di vista temporale che del contenuto, nonché di coordinare tra loro le diverse legislazioni (pianificazione del territorio, ambiente, concessioni, edilizia). La nuova legge contribuirebbe notevolmente alla semplificazione e allo snellimento delle procedure di autorizzazione, tenendo conto delle attuali competenze di Confederazione, cantoni e comuni.

Begründung

Con la legge sull'energia si intende aumentare entro il 2030 di ulteriori 5400 gigawattora all'anno la produzione di elettricità proveniente da forza idrica, energia eolica, biomassa, geotermia e impianti fotovoltaici. La prassi dimostra che gli attuali mezzi di incentivazione messi a disposizione non sono sufficienti a raggiungere tale obiettivo. Le lunghe e complesse procedure di autorizzazione, le possibilità di ricorso offerte a più livelli e il ricorso indipendente a diverse basi legali non fanno che complicare la situazione.

A seconda delle tecnologie applicate, i progetti devono essere sottoposti a complesse procedure a livello comunale, cantonale e federale. A ognuno di questi livelli sono sempre coinvolti numerosi uffici e servizi. Non esiste un coordinamento tra loro, tant'è che le piccole centrali idroelettriche devono seguire le stesse tappe della procedura applicata ai grandi impianti. Esistono inoltre possibilità di ricorso a diversi livelli. Quel che risulta problematico è che nel 2009 erano disponibili 275 milioni di franchi per la promozione delle energie rinnovabili, ma solo 80 milioni sono stati effettivamente impiegati per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC). Anche nel 2010 sono a disposizione oltre 265 milioni di franchi, tuttavia il Consiglio federale ritiene che saranno utilizzati solo 130 milioni per la RIC.

L'ambizioso obiettivo di produzione voluto dal Parlamento non può pertanto essere raggiunto se non si semplificano le procedure riguardanti la realizzazione di impianti che sfruttano le energie rinnovabili. Si tratta di snellire e accelerare le procedure di autorizzazione. Per questi impianti (tipo e dimensioni da definire) deve pertanto essere introdotta una procedura centralizzata e coordinata, sancita da una legge federale, che fissi chiari limiti temporali e sia posta sotto la responsabilità di una sola autorità, come avviene per l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte nell'ambito della procedura di approvazione dei piani relativi alla costruzione di linee elettriche, o come è il caso delle leggi di coordinamento di diversi cantoni.

Un coordinamento a livello federale non interferirebbe con le attuali competenze di Confederazione, cantoni e comuni, anzi permetterebbe di coordinare e snellire le procedure e facilitare il lavoro delle autorità ai diversi livelli.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Anche gli impianti per la produzione di elettricità a partire dalle energie rinnovabili sono soggetti a numerose prescrizioni a livello federale e cantonale come pure alle norme edilizie dei comuni dove sono situati. Inoltre esistono possibilità di ricorso a tutti i livelli. Di conseguenza, nel caso di alcune tecnologie ottenere la licenza edilizia presuppone procedure lunghe e costose. Per queste ragioni, la richiesta degli autori della presente mozione è di per sé comprensibile. Tuttavia queste procedure di autorizzazione non sono fini a se stesse, bensì intendono fare in modo che, su un territorio limitato come quello svizzero, oltre alle esigenze in campo energetico si tenga conto di quelle legate al mantenimento delle risorse vitali naturali e ad un'urbanizzazione ordinata del Paese.

In generale si deve mirare a procedure possibilmente rapide e snelle. Con l'aggiunta dell'articolo 25a della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (RS 700), nell'ambito della revisione della stessa del 6 ottobre 1995, sono state esaurite le possibilità di accelerare le procedure di autorizzazione edilizia cantonali e comunali mediante norme del diritto federale. Se, oltre a ciò, i cantoni dovessero essere obbligati a deferire ad un'autorità superiore la decisione di costruire o modificare un'opera o un impianto, mentre le altre autorità avrebbero solamente il diritto di essere consultate (modello di concentrazione), andrebbe modificata la Costituzione. Infatti le norme costituzionali attuali permettono alla Confederazione di impiegare il modello summenzionato solo nei settori nei quali gode di vaste competenze. Tuttavia, nel caso di molti impianti che sfruttano le energie rinnovabili, come ad esempio gli impianti eolici e quelli fotovoltaici, la Confederazione non ha vaste competenze e pertanto non può prevedere né il rilascio di un'autorizzazione da parte di un'unica autorità federale, senza le autorizzazioni cantonali, né prescrivere ai cantoni che una sola autorità cantonale, quindi anche in contraddizione con altre autorità cantonali, decida in via definitiva del rilascio di un'autorizzazione. Va precisato che la durata effettiva delle procedure dipende da molti fattori, che disposizioni del diritto federale non possono affatto influenzare. Pertanto occorre tenere presente che mediante prescrizioni generali e astratte del diritto federale si può influire solo in modo limitato sullo svolgimento vero e proprio delle procedure. Vi è piuttosto il rischio che nuove norme di coordinamento a livello federale possano creare nuove incertezze nel diritto. Inoltre verrebbero a crearsi maggiori prescrizioni, la cui violazione potrebbe essere contestata nel quadro di un ricorso.

Fatte queste premesse e considerata la sovranità cantonale sulle procedure in questo settore, è difficile immaginare come una legge di coordinamento della Confederazione possa accelerare, in maniera determinante e nel rispetto dei principi dello Stato di diritto, le procedure per gli impianti che sfruttano energie rinnovabili.

Con la mozione della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale 09.3726, accolta dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati rispettivamente l'8 settembre 2009 e il 9 marzo 2010, il Consiglio federale è stato incaricato, nel settore delle energie rinnovabili e della biomassa svizzera, di allestire un rapporto concernente i progetti infrastrutturali bloccati da ricorso e di proporre in collaborazione con i cantoni delle misure per accelerare le procedure di autorizzazione relative a progetti infrastrutturali di interesse pubblico preponderante. Va da sé che gli impianti nel settore delle energie rinnovabili svolgono un ruolo centrale nell'ambito di queste analisi.

Poiché la mozione chiede imperativamente una legge di coordinamento, non è possibile proporne l'accoglimento. In caso di eventuale accoglimento della mozione nella Camera prioritaria, il Consiglio federale chiederà alla seconda Camera di modificarla.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.