10.3350 · Postulato · 2010-05-11
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un rapporto sui costi della distribuzione di compresse allo iodio per la protezione dalle emissioni di iodio radioattivo.
Begründung
Nel quadro della prima aggiunta al preventivo 2010 (10.007 CN e CS; cfr. al riguardo il messaggio concernente la prima aggiunta al preventivo 2010, pag. 11 e 22), il Consiglio federale propone un credito aggiuntivo dell'ammontare di 3 milioni di franchi per l'acquisto di compresse di ioduro di potassio. Queste compresse vengono consegnate alla popolazione nel caso di evento che possa costituire un pericolo per la salute della popolazione in seguito all'emissione di iodio radioattivo. La Commissione delle finanze propone al Consiglio nazionale di autorizzare il credito aggiuntivo in occasione della sessione estiva 2010, poiché l'approvvigionamento della popolazione con tali compresse convenienti dal profilo dei costi deve assolutamente essere garantito. A giudizio della commissione si pone però la questione della ripartizione dei costi per tale misura.
La distribuzione di compresse allo iodio alla popolazione e il finanziamento delle misure sono disciplinati nell'ordinanza del 1°luglio 1992 sulla distribuzione di compresse allo iodio alla popolazione (RS 814.52). L'articolo 13 della suddetta ordinanza disciplina il finanziamento. Conformemente all'articolo 13 capoverso 1 gli esercenti degli impianti nucleari si assumono la totalità dei costi nelle zone 1 e 2 per l'acquisto e la distribuzione a titolo preventivo, i controlli, la sostituzione e l'eliminazione delle compresse che hanno raggiunto la data di scadenza come pure per l'informazione della popolazione e degli specialisti. La Confederazione sopporta i costi relativi alla zona 3 che non sono coperti dagli esercenti degli impianti nucleari per l'acquisto a titolo preventivo, i controlli, la sostituzione e l'eliminazione delle compresse come pure per l'informazione della popolazione e degli specialisti (art. 13 cpv. 2). Conformemente al capoverso 3 i cantoni e i comuni sostengono le spese relative alla zona 3 per la distribuzione, il magazzinaggio e la consegna delle compresse a titolo preventivo. A giudizio della Commissione delle finanze non è chiaro secondo quali criteri siano state effettuate la suddivisione del territorio nelle tre zone e la ripartizione dei costi per le singole zone.
Il Consiglio federale è quindi incaricato di allestire un rapporto che illustri quanto appena summenzionato. Occorre segnatamente illustrare il motivo per cui non è possibile imporre tutti i costi (ovvero anche quelli nella zona 3) agli esercenti degli impianti nucleari, ciò che soddisferebbe il principio di causalità di cui all'articolo 4 della legge federale del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (RS 814.50). Il rapporto deve inoltre illustrare mediante quali modifiche legali il Parlamento potrebbe addossare agli esercenti degli impianti nucleari anche i costi nella zona 3, qualora ne avesse l'intenzione. Inoltre, in un capitolo successivo saranno esposte la fattispecie e la ripartizione dei costi per altri casi possibili di contaminazione nucleare oltre all'incidente in una centrale nucleare (per es. l'accensione di una cosiddetta bomba sporca).
Dopo la presentazione del rapporto, la commissione deciderà se, a suo avviso, si delinea una necessità d'intervento in merito alla ripartizione dei costi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.