Importazione di metalli preziosi in Svizzera e legislazione in materia di riciclaggio di denaro
10.3365 · Postulato · 2010-05-18
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un rapporto sui mezzi legali a disposizione o da adottare per prevenire efficacemente l'importazione in Svizzera di metalli preziosi di origine criminale o provenienti da zone di conflitto, in particolare da Paesi ai quali l'ONU ha inflitto sanzioni. Dovrà esaminare in particolare se estendere la legge sul riciclaggio di denaro a tutte le importazioni di metalli preziosi.
Una minoranza della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale propone di respingere il postulato: Schlüer, Aebi, Büchel, Brunschwig Graf, Estermann, Mörgeli, Müller Walter, Reymond, Riklin, Stamm.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
In Svizzera il commercio di metalli preziosi è disciplinato a livello di legge. Il commercio a titolo professionale di metalli preziosi appartiene alle operazioni finanziarie che in caso di carente diligenza nell'accertamento dell'identità dell'avente economicamente diritto sono assoggettate all'articolo 305 capoverso 1 del Codice penale (RS 311.0). Gli autori e i partecipanti sono dunque punibili in caso di carente diligenza.
Il commercio a titolo professionale di metalli preziosi è inoltre assoggettato alla legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0). Segnatamente la legge si applica agli intermediari finanziari che commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, metalli preziosi (art. 2 cpv. 3 lett. c LRD). Per metalli preziosi si intendono i metalli preziosi bancari ai sensi della legislazione sui metalli preziosi (art. 5 cpv. 1 dell'ordinanza del 18 novembre 2009 concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria; RS 955.071). Con questa disposizione dell'ordinanza il Consiglio federale ha adottato la prassi pluriennale dell'ex Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro. La limitazione ai metalli preziosi bancari deriva dal campo di applicazione della LRD in quanto legge finalizzata alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario. Solo i metalli preziosi bancari possono essere qualificati strumenti finanziari di questo settore.
La legislazione svizzera sul riciclaggio di denaro prevede gli obblighi di diligenza e di comunicazione a cui si deve attenere l'intermediario finanziario assoggettato; in caso di violazione di tali obblighi gli può essere revocata l'autorizzazione e può essere avviata una procedura penale amministrativa per violazione dell'obbligo di comunicazione (art. 37 LRD). In particolare, l'intermediario finanziario deve chiarire la provenienza e l'avente economicamente diritto. La LRD contiene quindi una tutela preventiva contro l'importazione di metalli preziosi bancari di origine criminale.
Se la legislazione sul riciclaggio di denaro fosse estesa a tutte le importazioni di metalli preziosi, il campo di applicazione della LRD sarebbe notevolmente ampliato. Solo i metalli preziosi bancari possono essere qualificati strumenti finanziari del settore finanziario. L'assoggettamento di tutto il commercio dei metalli preziosi avrebbe le seguenti conseguenze: l'importazione di metalli preziosi comprende moltissimi settori come, ad esempio, oro ad uso odontoiatrico, gioielli da tutti i Paesi del mondo con singoli ornamenti in metalli preziosi, oro grezzo da fondere ecc. Tutti i commercianti che importano questo genere di metalli preziosi sarebbero, di conseguenza, sottoposti alla legislazione sul riciclaggio di denaro. Nell'ambito dell'attuazione delle raccomandazioni del gruppo d'azione finanziaria, rivedute nel 2003, si è riflettuto molto fra l'altro se assoggettare tutto il commercio di metalli preziosi alla LRD. Tuttavia, gli ampi obblighi di chiarimento derivanti dalla legge sul riciclaggio di denaro sono legati a corrispondenti costi per la persona assoggettata. Perciò si è esaminato la possibilità di prevedere in questa legge un regime agevolato in particolare per tutto il commercio di metalli preziosi. Dopo un esame approfondito il Consiglio federale ha deciso di non sottoporre tutto il commercio di metalli preziosi alla LRD e ha respinto anche l'introduzione di un regime agevolato per questo genere di commercio. Il Parlamento ha condiviso questo parere approvando la revisione della legge sul riciclaggio di denaro del 3 ottobre 2008.
Se fosse introdotto un controllo generale dei metalli preziosi alla dogana, si avrebbero le seguenti ripercussioni: per ogni dichiarazione di sdoganamento di un metallo prezioso il Controllo svizzero dei metalli preziosi dovrebbe effettuare delle ricerche sulla provenienza reale del materiale. Questo sarebbe un compito molto impegnativo sotto il profilo tecnico e amministrativo. Inoltre, non sarebbe mai fugato completamente l'ultimo dubbio sulla provenienza, poiché le impurità specifiche delle miniere si possono cancellare con l'aggiunta di altri metalli. In tal modo è difficile, se non impossibile, risalire al materiale. Il Controllo svizzero dei metalli preziosi non potrebbe pertanto stabilire con certezza in ogni singolo caso se un metallo prezioso è di origine criminale. Un controllo generale dei metalli preziosi alla dogana causerebbe notevoli ritardi, ostacolando eccessivamente il commercio. Ci si dovrebbe aspettare un crollo del commercio di metalli preziosi in Svizzera o addirittura una battuta d'arresto oppure un trasferimento completo all'estero.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.