10.3369 · Interpellanza · 2010-06-02
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Il 1° maggio 2010, nel quadro di un grande impiego di polizia volto al controllo del "Harassenlauf" che ha luogo nel cantone di Basilea Campagna, è stato impiegato anche un elicottero Super Puma dell'esercito svizzero. Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Chi ha ordinato l'impiego del Super Puma e chi lo ha approvato?
2. Quanto costa un simile impiego e chi se ne assume i costi, la Confederazione o il cantone?
3. Chi decide secondo quali criteri in merito all'impiego di mezzi di trasporto militari e/o di personale per impieghi civili? Con quale frequenza hanno luogo simili impieghi?
4. Il Consiglio federale non ritiene anch'esso problematici gli impieghi di mezzi di trasporto militari e/o di personale (nel caso concreto un pilota) in occasione di eventi civili?
Stellungnahme des Bundesrates
1. In virtù dell'accordo amministrativo tra la Confederazione, la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e l'Istituto svizzero di polizia (ISP), il 12 marzo 2010 la polizia cantonale di Basilea Campagna ha presentato al Servizio federale di sicurezza una richiesta di ricognizione aerea lungo il percorso della manifestazione. L'esercito ha accolto la richiesta dopo un'approfondita verifica dell'impiego da parte del Servizio federale di sicurezza e dello Stato Maggiore di condotta dell'esercito nonché sulla base di una dettagliata descrizione, richiesta in via supplementare, dell'impiego da parte della polizia cantonale di Basilea Campagna.
2. L'impiego è durato tre ore e mezza; conformemente all'ordinanza dell'8 novembre 2006 sugli emolumenti del DDPS (RS 172.045.103), i costi per l'esercito ammontano pertanto a circa 37 000 franchi. Le ore di volo per questo impiego sono state rilevate, ma non sono state fatturate. I costi sono stati assunti dal DDPS.
3. I criteri per l'impiego di veicoli e di truppe militari in servizio d'appoggio a favore di autorità civili sono stabiliti agli articoli 67 e seguenti della legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (RS 510.10). Segnatamente, "l'aiuto viene prestato soltanto nella misura in cui il compito è di interesse pubblico e le autorità civili non sono più in grado di far fronte ai loro compiti per mancanza di personale, di materiale o di tempo" (art. 67 cpv. 2).
Per quanto concerne gli impieghi di aeromobili militari, le richieste pervengono all'esercito per il tramite del DFGP (Servizio federale di sicurezza). L'incarico di eseguire relativi impieghi è impartito alle forze aeree dallo Stato Maggiore di condotta dell'esercito. Dal 1° gennaio 2010 le relative basi legali sono costituite dall'articolo 181 della legge federale del 3 ottobre 2008 sui sistemi d'informazione militari (RS 510.91). La valutazione della situazione per stabilire se l'impiego di un Super Puma FLIR (dotato di sensori "forward looking infrared" per la ricognizione aerea) sia opportuno e proporzionato ha luogo sotto la responsabilità delle autorità cantonali. Negli scorsi cinque anni sono stati eseguiti a favore della polizia sei impieghi di questo genere all'anno.
L'impiego e la messa a disposizione di mezzi militari (personale o materiale) a favore di attività civili o attività fuori del servizio oppure a sostegno di manifestazioni sportive sono disciplinati nell'ordinanza dell'8 dicembre 1997 concernente l'impiego di mezzi militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio (RS 513.74). Nell'ordinanza sono disciplinate sia le "Condizioni" (rubrica dell'art. 2) sia l'"Assunzione delle spese" (rubrica dell'art. 7).
4. Il Consiglio federale è del parere che gli impieghi ai sensi di cui sopra, eseguiti nel quadro delle succitate condizioni legali, non siano problematici. Il summenzionato impiego di un elicottero Super Puma era volto a fornire alla polizia cantonale di Basilea Campagna, in qualità di autorità responsabile per la sicurezza della manifestazione, un appoggio specifico che poteva essere prestato unicamente dall'esercito. In casi come il presente la collaborazione tra la Confederazione e i cantoni è l'espressione del buon funzionamento della rete integrata Svizzera per la sicurezza.
Risposta del Consiglio federale.