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10.3381 · Postulato · 2010-06-08

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è pregato di verificare l'adozione di un divieto di prostituirsi per strada come misura contro i problemi connessi a tale forma di prostituzione (prostituzione minorile, prostituzione senza permesso di lavoro, aumento dei rischi per la salute).

Begründung

Dall'introduzione della libera circolazione delle persone e l'allentamento dei requisiti d'entrata in seguito all'adesione a Schengen, in Svizzera la prostituzione per strada è diventata uno dei settori lavorativi preferiti dalle persone provenienti dall'area UE. Di conseguenza è aumentato il numero di prostitute che lavorano per strada con relative ripercussioni sui prezzi e sulla salute delle prostitute. In alcuni casi le città non sono più in grado di imporre le limitazioni spaziali previste e la prostituzione per strada si estende a zone in cui i residenti e i passanti sono sempre più disturbati dal rumore delle auto e dall'attività in sé. Vietando la prostituzione per strada si potrebbe arginare questo sviluppo e sostenere le forze dell'ordine nei loro sforzi. L'attuale discussione in merito alla punibilità della prostituzione minorile è inutile se è praticamente impossibile effettuare controlli a causa dell'estensione della prostituzione per strada. Se la prostituzione fosse permessa soltanto in locali specifici, l'attività di controllo sarebbe più facile e sarebbe più semplice denunciare le prostitute occasionali provenienti dall'UE che lavorano in nero, nonché le prostitute minorenni e i loro protettori.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

L'esercizio della prostituzione è disciplinato dal diritto cantonale. Per contro, gli abusi penalmente rilevanti nell'ambito della prostituzione sono disciplinati dal diritto penale in materia sessuale e dal divieto penale della tratta di esseri umani (cfr. art. 182, 188, 195 e 199 del Codice penale svizzero). Sul piano giuridico non sarebbe a priori escluso che la Confederazione vieti di prostituirsi per strada in Svizzera (cfr. art. 95 cpv. 1 Costituzione federale). Tuttavia, un tale disciplinamento dovrebbe rispettare la libertà economica nell'ambito della gendarmeria territoriale. Siccome la prostituzione da marciapiede costituisce un tema a carattere prettamente locale e i vari cantoni conoscono situazioni assai disparate, non appare né necessario né opportuno emanare un divieto federale. I cantoni possono reagire meglio alle peculiarità locali, per esempio limitando la prostituzione da marciapiede a determinate zone oppure inasprendo o adeguando i controlli. Corrispondenti disposizioni legali sono previste in numerosi cantoni e alcuni, come per esempio il cantone di Zurigo, stanno procedendo a una revisione delle norme esistenti in materia. Peraltro, un divieto generale non farebbe che aggravare i problemi correlati a questo tipo di prostituzione, quali la mancanza di sicurezza e i rischi per la salute. Il ripiego su zone illegali difficilmente accessibili comporta, da un lato, più criminalità e più abusi da parte degli ambienti legati alla prostituzione e, dall'altro, ostacola i controlli della polizia nonché l'aiuto e l'assistenza alle prostitute. Per quanto riguarda la prostituzione minorile, firmando la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, la Svizzera ha manifestato l'intenzione di rendere in futuro punibile il ricorso a prestazioni sessuali di minorenni.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.